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Conversione in legge del Decreto Crescita n. 34/2019 – News su Fisco Digitale

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Il decreto Crescita n. 34/2019 è stato finalmente convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno ed entrata in vigore il giorno dopo, 30 giugno 2019.

Lo Studio F.Lupone DocPaperless ha predisposto per i propri clienti e i propri followers un riepilogo delle principali novità in ambito fisco digitale. Per consultare l’approfondimento clicca qui.

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Fabrizio Lupone

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Cessione di beni intra UE e prova della fuoriuscita dei beni dal territorio: regolamento UE 2018/1912 e l’ausilio della digitalizzazione

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8 aprile 2019

 

L’art. 41 del D.L. n. 331/1993 convertito dalla legge n. 427/1993, come noto prevede la non imponibilità ai fini IVA per le cessioni di beni intracomunitarie intendendosi come tali le cessioni di beni a titolo oneroso nei confronti di un soggetto passivo IVA di un altro stato comunitario con spedizione beni fuori dal territorio italiano e destinazione verso un altro Stato membro UE con qualsivoglia modalità di trasporto.

E del tutto evidente che condizione necessaria per l’esenzione di cui al precitato art. 41 sia la fuoriuscita dei beni dal territorio italiano, sicchè è di fondamentale importanza per il cedente essere in grado di provare, ex post e specie in sede di verifica, l’avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio.

Nè l’art. 138 della direttiva n. 112/2006/UE in tema d’Imposta sul Valore Aggiunto, nè il regolamento UE n. 282/2011 avevano disposto alcunchè in tema di prova della fuoriuscita dei beni dal territorio del singolo Stato rimandando ai singoli Stati membri la facoltà di disporre in tal senso con le rispettive norme interne.

Lo Stato italiano attraverso il citato articolo 41 del DL n. 331/1993 ha disciplinato la non imponibilità ma nulla ha disposto in ordine agli strumenti di prova. Attraverso le risoluzioni n. 345/E del 28.11.2007 e n. 477/E del 15.12.2008 l’Agenzia delle Entrate, pur ritenendo che la prova ideale dell’avvenuto trasporto sia costituita dal CMR firmato per ricezione dal cliente, ammette, in mancanza dello stesso, ogni altro mezzo di prova.

Tuttavia è con la risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 che l’Agenzia delle Entrate cerca di colmare il vuoto normativo trattando in modo sistematico il tema degli strumenti di prova e lo fa mutuando e confermando gli strumenti proposti dall’istante e più compiutamente:

  • il CMR elettronico, firmato digitalmente dal cedente, dal trasportatore spedizioniere e dal destinatario è messo a disposizione in formato pdf tramite piattaforma elettronica (osservando le peculiarità necessarie per la sua conservazione elettronica a norma di cui si dirà in seguito);
  • informazioni elettroniche estratte dal sistema informatico del trasportatore attraverso il tracking number da cui ricavare il DDT in formato pdf firmato dal trasportatore  nonché il numero d’ordine della spedizione della stessa (osservando le peculiarità necessarie per la sua conservazione elettronica a norma di cui si dirà in seguito);
  • ultimo ma non meno importante, un elenco di documenti dal cui complesso si possono ricavare gli stessi elementi presenti nel CMR:
  • DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore;
  • lettera del trasportatore che conferma di aver preso in carico la merce ed estratti del registro dello stesso che dimostrano la consegna;
  • ordine o contratto d’ordine del cliente;
  • pagamento della merce da parte del cliente;
  • attestazione del cliente che accusa l’avvenuta ricezione della merce.

Il novellato regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 interviene modificando il regolamento n. 282/2011 inserendo l’art. 45 bis con l’intento di armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono  applicarsi fornendo soluzioni pratiche per le imprese nonchè garanzie per le amministrazioni fiscali.

In particolare, l’articolo sancisce una presunzione relativa che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità in presenza di uno dei seguenti casi:

 

Caso A Caso B

Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso:

Il venditore è in possesso di:

di due degli elementi di prova non  contraddittori  di cui alla tabella 3A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall’acquirente

– di una dichiarazione scritta dall’acquirente, ricevuta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni.

Tale dichiarazione scritta deve contenere:

 –   la data di rilascio;

–   nome e indirizzo dell’acquirente;

–   la quantità e la natura dei beni;

–   la data e il luogo di arrivo dei beni;

–  nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto;

–  identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di  cui alla tabella 3A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella 3b, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di  cui alla tabella 3A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella 3b, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

 

 

Tabella  3A Tabella  3B
Documento o lettera CMR firmato. Il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
Fattura di trasporto aereo Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito  di beni in tale Stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere

 

La disposizione del suddetto regolamento europeo di dare prova documentale della fuoriuscita dei beni spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità europea, fa riflettere sull’importanza di adottare una corretta gestione elettronica documentale, soluzioni usabili di sottoscrizioni elettroniche dei documenti di prova e una conservazione digitale a norma per tutto il periodo di conservazione di legge, quali strumenti di ausilio al raggiungimento dell’obiettivo di una corretta esibizione degli elementi di prova alla fuoriuscita.

La tecnologia e le procedure di digitalizzazione dei processi documentali permettono da tempo la sottoscrizione dei documenti (CRM, DDT, ecc.) in pdf con soluzioni di firma elettronica, qualificata o avanzata o non, sia con modalità remota web che con modalità grafometrica e la successiva conservazione a norma dei documenti informatici sottoscritti, pertanto c’è la facoltà e l’opportunità per le imprese italiane di adottare soluzioni di digitalizzazione documentale anche nell’ambito dell’effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Si evidenzia che nella risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate nel suo parere ha indicato in particolare in merito agli obblighi di conservazione ed esibizione delle prove, a seguito di eventuale richiesta di controllo dell’Amministrazione, quanto segue:

“La Corte di Giustizia, nella sentenza in causa C-146/05, ha chiarito che la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria può essere prodotta anche in un momento successivo all’operazione. In tale causa la Corte ha giustificato la propria decisione poiché, successivamente all’esecuzione della cessione, erano emersi fatti non conosciuti al fornitore che avevano giustificato una rettifica delle sue scritture contabili (vedi sentenza citata, punti da 28 a 33). Quanto precede, ovviamente, non esclude che il fornitore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con l’ordinaria diligenza. L’Amministrazione può quindi esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale (sentenza in causa C-409/04, punti 65-66). Analogamente, si osserva che l’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la tenuta della scritture contabili, richiama l’art. 2219 del codice civile, ove è stabilito il principio di “ordinata contabilità”.

In conclusione, si ritiene che l’istante sia tenuto ad acquisire senza indugio le prove di cui sopra, ritenute valide a dimostrare una cessione intracomunitaria, appena la prassi commerciale lo renda possibile. L’istante, inoltre, dovrà conservare e rendere disponibili i predetti documenti per l’Amministrazione Finanziaria per il periodo previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.“

Se si sceglie la modalità digitale a norma per dare evidenza e tracciare gli elementi di prova della cessione intracomunitaria ai fini dell’applicazione della non imponibilità dell’IVA, è necessario sapere  che da un punto di vista generale, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono assolvere agli obblighi fiscali disposti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, vigente dal 27 giugno 2014.

La prima distinzione da fare è nella fase di formazione ed emissione di un documento (ad esempio un DDT o un CRM), è quella di distinguere se il documento con rilevanza fiscale ha natura informatica o analogica.

Un documento informatico, è definito dalla norma come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

L’art. 2, comma 1, del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce che ai fini tributari, la formazione e l’emissione dei documenti informatici avvengano nel rispetto delle regole attuative del CAD, anche in materia di sottoscrizioni elettroniche, e dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 in materia di fatturazione elettronica.

Il comma 2, altresì, specifica che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere  le  caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità,  dell’autenticità e della leggibilità, e utilizzare idonei  formati  previsti dalle regole tecniche attuative  ovvero  utilizzare i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a  garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del  documento informatico.

Un principio fondamentale espresso dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 17 giugno 2014 è che in tutte le fasi di formazione, emissione, tenuta e conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

L’art. 4 del D.M. 17 giugno 2014, altresì, stabilisce gli obblighi ai fini tributari da garantire per il corretto procedimento di generazione delle copia informatica o della  copia per immagine su supporto informatico di un documento nativo analogico (es. cartaceo).

Si conclude, ricordando che una volta che un documento informatico, nativo informatico o analogico, è stato, ai fini della sua rilevanza fiscale, correttamente formato ed emesso, necessità di essere tenuto e conservato sempre nella modalità informatica secondo la normativa cogente per tutto il periodo di conservazione previsto da leggi e regolamenti.

Se vuoi rimanere aggiornato su tante novità inerenti la digitalizzazione dei documenti aziendali e dei professionisti, la fatturazione elettronica, l’e-procurememt, i corrispettivi telematici, l’esterometro, le firme elettroniche semplici avanzate e qualificate online in mobilità o in front-end, la formazione e conservazione digitale a norma, l’identità digitali, la pubblica amministrazione digitale, la sanità digitale, la blockchain, i sigilli elettronici, ecc. aderisci gratuitamente al Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” clicca e iscriviti.

 

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Grazie per l’attenzione

 

Paolo Simeone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Socio titolare presso Studio Associato Pariani & Simeone

 

Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer

Titolare presso Studio F. Lupone

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

 

 

 

 

Esterometro necessario anche per il B2C estero: risposta AdE n. 85 del 27 marzo 2019

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Con la risposta n. 85 del 27 marzo 2019 ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito meglio l’ambito di applicazione dell’esterometro.

Prima di entrare nel merito del parere dell’Agenzia è bene proporre un sunto relativo all’adempimento dell’esterometro stesso. 

I soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, quindi sia intra UE che extra UE (adempimento telematico c.d. ESTEROMETRO).

Si ricorda che il predetto adempimento è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per le operazioni per le quali siano state emesse verso clienti esteri o ricevute da fornitori esteri fatture elettroniche secondo il tracciato e le modalità del Sistema di Interscambio.

La trasmissione telematica dell’esterometro deve rispettare il tracciato xml e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA). La prima scadenza di invio telematico dell’esterometro dei dati relativi alle operazioni di gennaio e febbraio 2019 è stata prorogata al 30 aprile 2019.

Tuttavia, si raccomanda di rimanere attenti in futuro sulla tematica dei termini di scadenza dell’esterometro, in quanto nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali vi è un emendamento che propone di differire il termine dell’esterometro a trimestrale o annuale.

Si ricorda, inoltre, che operativamente è possibile sostituire l’esterometro del ciclo attivo generando le e-fatture XML con finalità solo comunicative ossia valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il valore convenzionale di sette “XXXXXXX”. Ciò significa che l’invio ha solo la finalità di comunicare i dati dell’operazione di vendita verso l’estero all’Amministrazione finanziaria (la e-fattura non sarà consegnata dallo SdI al cessionario/committente), pertanto con i sette X non va mai inserito un codice fiscale o una partita Iva (esempio un rappresentante fiscale) esistenti in anagrafe tributaria italiana. Nei casi di mancanza di un identificativo fiscale estero si possono inserire nel campo Partita Iva il valore convenzionale di undici nove “99999999999”, si consiglia di non valorizzare il campo codice fiscale e di non inserire il codice Paese il valore IT altrimenti si attivano i controlli dello SdI.

L’Agenzia delle Entrate, altresì, ha chiarito con una faq che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/72 le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti a Livigno e Campione d’Italia sono da considerarsi come operazioni transfrontaliere. Se per le fatture verso soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia che hanno un codice fiscale presente nell’anagrafe tributaria italiana si vuole sostituire l’adempimento dell’esterometro del ciclo attivo, si può emettere in alternativa una e-fattura tramite SdI valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con sette zeri “0000000” e dando una copia analogica o digitale al cliente finale di Livigno o Campione d’Italia. In tal caso la e-fattura viene messa a disposizione dallo SdI al cessionario/committente nella sua area riservata nel sito web dell’AdE.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle faq che i dati delle operazioni di acquisto in reverse charge esterno (acquisti intracomunitari e acquisti di servizi extra UE) non sono soggette alle regole della fatturazione elettronica ma sono soggette all’obbligo di invio telematico dell’esterometro, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015.

Si evidenzia, infine, che la comunicazione mensile dei modelli Intrastat rimane in vigore come adempimento, indipendente e separato dall’esterometro, ai soli fini statistici con le stesse regole semplificate, modelli e soglie in vigore da gennaio 2018 (modelli Intra 2-Bis per i soggetti che hanno acquistato beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000 e modelli Intra 2-Quater per i soggetti che hanno acquistato servizi intracomunitari pari o superiori a € 100.000).

Entrando, ora, nel merito del parere dell’Agenzia fornito con la risposta n. 85/E del 27 marzo 2019 viene chiarito dalla stessa che ai fini dell’adempimento comunicativo dell’esterometro:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Pertanto, l’esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio d Stato, senza ulteriori limitazioni (sempre ad eccezione delle bollette doganali e delle e-fatture veicolate tramite SdI). Anche se il cessionario/committente è un consumatore finale estero senza partita IVA, il soggetto passivo d’imposta, residente e stabilito in Italia, dovrà comunicare i dati delle operazioni di vendita effettuate nei confronti di tale consumatore.

In ultimo, ad avviso dello scrivente, è inoltre chiaro che i soggetti esonerati dalla fatturazione nella forma elettronica XML tramite il Sistema di Interscambio (ad esempio i forfettari, ecc.) siano esonerati anche dall’invio dell’esterometro. Il comma 3-bis dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 127/2015, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, ha istituito il nuovo adempimento dell’esterometro per i  soggetti passivi di cui al comma 3 dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo. Dato che al comma 3 dell’art. 1 sono disciplinati anche i soggetti esonerati dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica, a parere dello scrivente, va da sé che questi soggetti esonerati siano esclusi anche dall’obbligo dell’esterometro. Tuttavia una comunicazione in merito da parte dell’Amministrazione finanziaria sarebbe opportuna.

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Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 78 del 19 marzo 2019

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21 marzo 2019

 

Finalmente si completa il percorso di chiarezza sulla modalità di fatturazione in caso di erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Con la risposta n. 78/E ad un interpello di un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni da applicare per il 2019 in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie nei riguardi delle persone fisiche.

Nel suo parere, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 cosiddetto “Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, è stato posto il divieto di documentare tramite fatturazione nella modalità elettronica XML mediante il Sistema di Interscambio le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono quindi emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Il predetto divieto per il 2019 è da applicarsi anche in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al STS e anche nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie, da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente, sia altre voci di spesa non sanitarie.

L’Agenzia continua, poi, nel parere ricordando che l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, modificato dalle legge di conversione, n. 12/2019, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo il divieto di emettere fatture nella modalità elettronica XML tramite il Sistema di Interscambio per il periodo 2019 anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Qui era sorto un dubbio in molti: il divieto per il 2019 è limitato solo alle prestazioni detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), Tuir o a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche?

Il 8 marzo 2019 in un parere per un osservatorio sul tema in questione avevo espresso l’opinione che tale regime di divieto si applica a tutte le prestazioni sanitarie nei riguardi di persone fisiche se comportano un trattamento di dati sulla loro salute, proprio per evitare violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Con la Risposta n. 78 del 19 marzo 2019 l’Agenzia conferma la mia opinione espressa affermando che per il 2019 è stabilito quanto segue:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e, in conseguenza, le fattura agli utenti, sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;

b) qualora, tuttavia, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.

 

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La vidimazione iniziale sui libri sociali cartacei può essere eliminata

news_image_319 marzo 2019

 

 

Basta carta inutile, basta procedura di bollatura iniziale dei libri.

Nella maggior parte dei casi non siamo portati culturalmente a passare ad una gestione completamente digitale dei nostri processi documentali e lavorativi, a meno che sia il Legislatore a costringerci.

Una corretta trasformazione digitale delle imprese passa, invece, per un atteggiamento propositivo e culturale del management e mediante un’analisi e una conoscenza di nuovi processi e quindi anche mediante una crescita della competenza sulla digital compliance.

La digitalizzazione assicura una maggiore competitività solo se il management fa delle scelte “giuste” e capisce che la digitalizzazione dei processi documentali deve sì generare riduzione dei costi operativi, sì generare maggiore efficienza ma soprattutto deve assicurare nel tempo la generazione di un BENESSERE ORGANIZZATIVO per le risorse.

Altrimenti può essere meglio il processo che si basa sul cartaceo!! Diciamolo con forza: la digitalizzazione senza generazione nel medio-lungo termine di un benessere organizzativo è peggio del cartaceo!!

Oggi come caso d’uso concreto della digitalizzazione parliamo della vidimazione annuale sui libri sociali quale obbligo per le società di capitale (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili).

Si ricorda che la vidimazione iniziale è attualmente prevista come obbligo solo per i libri sociali obbligatori ex art. 2421 del Codice Civile), quali:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Questi libri, pertanto, vanno numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Sei una società di capitali?

Lo sai che sono anni che è stata disciplinata con l’art. 2215-bis del Codice Civile la possibilità di formazione e tenuta informatica della documentazione tra cui i libri sociali senza quindi dover più assolvere alla vidimazione iniziale?

Il citato articolo del Cod. Civ. stabilisce che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Nell’ambito di una gestione informatica, quindi, al fine di assicurare ai libri sociali conformità alla normativa vigente e l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile, è necessario garantire una redazione informatica a norma dei libri sociali e secondo il “principio del senza ritardo”, con apposizione delle necessarie firme digitali e di una marca temporale entro  30 giorni e poi garantire una conservazione conforme al D.M. 17 giugno 2014 e al D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Lo sai che potresti anche scoprire che l’assolvimento dell’imposta di bollo secondo l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse sia più conveniente rispetto alla modalità di assolvimento tradizionale ogni 100 pagine o frazioni di esse.

La mia proposta alle società di capitali?

Per il futuro iniziate ad organizzarvi per la digitalizzazione dei libri e registri, dei dichiarativi, ecc. e perché no anche dei libri sociali redatti, tenuti e conservati nella modalità digitale a norma.

Preparati, informatevi con competenza, investite sui nuovi processi!!

I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee formati, tenuti e conservati in modalità digitale a norma garantiscono alla società di capitali maggiore trasparenza ed opponibilità a terzi.

Se interessati alla digitalizzazione dei libri e registri richiedete una consulenza o una sessione di formazione allo Studio F.Lupone, lo studio specializzato in Italia nella Digital Compliance!!

Aderisci, poi, gratuitamente al Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”
cliccando qui
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Guida pratica completa sulla fatturazione elettronica verso i privati dello Studio F.Lupone

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27 febbraio 2019

 

La guida pratica completa in forma di slides dello Studio F. Lupone è una guida per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e tutti gli operatori economici per fare il punto della situazione sulle novità in materia di fatturazione elettronica verso i privati (B2B e B2C) mediante il Sistema di Interscambio e in generale sulle novità introdotte dall’attuazione della Legge di Bilancio 2018 che ha modificato il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

La guida, nella versione del 27 febbraio 2019, è aggiornata alla conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 119/2018, ai Provvedimenti del Direttore dell’AdE del 5 novembre del 21 dicembre e del 28 dicembre, al Decreto MEF del 28 dicembre 2018, alle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate fino al 29 gennaio 2019 e alle risposte AdE alle istanze di interpello fino al 26 febbraio 2019. Quindi attenzione!! la guida è aggiornata fino al febbraio del 2019, non ricomprende tutte le novità normative successive.

La guida potrà subire ulteriori aggiornamenti in futuro in quanto siamo in un contesto normativo comunque in evoluzione, quindi rimani sempre aggiornato sui social network dello Studio F. Lupone DocPaperless ed in particolar modo entra nel Gruppo LinkedIn gratuito “Digitale e Dematerializzazione”.

Apri, consulta e scarica la Guida pratica del 27/02/2019.

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Decreto Legislativo n. 148 del 27 dicembre 2018: recepita la fatturazione elettronica europea negli appalti pubblici

news_image_319 gennaio 2019

 

 

È stato pubblicato il D.Lgs. n. 148/2018 in G.U. del 17 gennaio 2019 in attuazione della Direttiva comunitaria  2014/55/UE, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

A decorrere dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici, le autorità  governative  centrali, gli organismi di diritto pubblico e gli enti aggiudicatori saranno tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche  conformi allo standard europeo sulla fatturazione  elettronica  negli  appalti pubblici.

Le predette fatture elettroniche  dovranno,  altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo  EN 16931-1:2017.

Per le  amministrazioni  aggiudicatrici sub-centrali (locali) l’entrata in vigore dell’obbligo sarà ritardata di 12 mesi quindi entro il 18 aprile 2020.

Per leggere ed approfondire il Decreto Legislativo 27 dicembre 2018 n. 148 clicca qui

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La fattura elettronica PA agevola l’interazione dei dati tra i sistemi riducendo i tempi di pagamento a favore degli operatori economici

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23 agosto 2018

 

Chi mi ha ascoltato nei vari convegni, workshop, meeting sa che sottolineo con forza l’importanza del digitale e della fatturazione elettronica quale strumento a supporto del miglioramento innovativo del Paese.

In genere, sottolineo che il possesso dei dati relativi ad un’operazione commerciale può generare benefici intangibili rilevanti nel medio-lungo periodo, riportando l’esempio dell’e-invoice factoring e riportando l’esempio del meccanismo virtuoso di controllo sulla spesa pubblica tramite l’analisi dei dati, la loro condivisione tra sistemi, la loro elaborazione, la loro trasmissione tra vari soggetti interessati, affermando che lo stesso percorso virtuoso potrà essere attuato anche in ambito privato per il monitoraggio della spesa delle organizzazioni aziendali.

Per l’appunto, un esempio concreto di vantaggio per il sistema Italia è dato dall’integrazione che si sta sempre più rafforzando tra il sistema Siope+, il sistema PCC ed il Sistema di Interscambio. Sono sigle, spesso avulse dal poter essere digerite e incomprensibili ai non addetti ai lavori, che tuttavia dietro nascondono un processo virtuoso che è iniziato e che nel tempo sono sicuro porterà un valore positivo per il Paese.

Dal 2019 se il Governo ne avrà la volontà potrà iniziare a monitorare e controllare la spesa pubblica italiana in modo più serio rispetto al passato oltre che continuare ad ottimizzare i tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle PA.

A tal riguardo, proprio il 20 agosto 2018, il Ministero Economia e Finanze ha aggiornato la sua pagina web dedicata ai pagamenti dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni riportando interessanti informazioni che devono essere enfatizzate e sottolineate per far capire a tutti quali sono i vantaggi competitivi che la fatturazione elettronica può generare nel tempo, con tutte le difficoltà inziali, i difetti e gli impatti sugli operatori economici, ma è uno sforzo di cambiamento culturale che porterà maggiore competitività per il Paese.

Come indicato dal MEF stesso sulla propria pagina web, il Sistema denominato Siope+ è un sistema per l’acquisizione automatica dei dati dei pagamenti che consente di integrare le informazioni attualmente disponibili nel sistema “Siope” (attinente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle PA) con le informazioni relative ai mandati di pagamento di fatture elettroniche ricevute dalle PA presenti nella Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) contestualmente all’effettuazione delle transazioni di pagamento (tramite i mandati digitali trasmessi agli istituti cassieri/tesorieri attraverso un nodo di smistamento gestito dalla Banca d’Italia).

Dopo due fasi di sperimentazione del Siope+, che hanno coinvolto 7 enti, a partire dal luglio 2017, e ulteriori 23 enti a partire dal 1 ottobre 2017, attraverso successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati calendarizzati gli avvii a regime per tipologie di enti pubblici. Dal 1 gennaio 2018 sono entrate a regime tutte le Regioni, le Provincie e le Città Metropolitane, dal 1 aprile 2018 si sono aggiunti i comuni con più di 60.000 abitanti e dal 1 luglio 2018 i comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 60.000 abitanti per un totale di circa 1.400 enti pubblici. Dal 1 ottobre 2018 Siope+ diventerà operativo per i Comuni fino a 10.000 abitanti e per le aziende sanitarie e ospedaliere; dal 1° gennaio 2019 Siope+ verrà esteso a tutti i restanti enti già soggetti alla vecchia rilevazione SIOPE e alle autorità di sistema portuale.

Nel corso del 2019 saranno progressivamente coinvolte tutte le restanti pubbliche amministrazioni (ad eccezione di gran parte delle Amministrazioni statali che utilizzano il sistema Sicoge). L’attuale collegamento tra il sistema di contabilità Sicoge e PCC, affiancato dal Siope+, consentirà di ricevere in automatico in PCC tutte le informazioni sui pagamenti, garantendo una copertura dell’universo delle pubbliche amministrazioni pressoché totale (la parte residuale di pubbliche amministrazioni non “coperte” verrà gestita tramite interventi mirati).

In merito alle parole suddette del MEF, sarebbe opportuno che quest’ultimo parlasse sui propri siti web con un linguaggio e terminologia più semplici e comprensibili dai non addetti ai lavori e facesse una campagna di comunicazione mirata per far capire che tutto ciò è stato possibile grazie ai dati della fatturazione elettronica.

Un nuovo e sfidante obiettivo dei prossimi anni è far partire anche il Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) al fine di acquisire e poter elaborare anche i dati contenuti negli ordini di acquisto elettronici, dando priorità al controllo sulla spesa sanitaria.

In merito al monitoraggio della spesa pubblica, dove sappiamo che aleggia in Italia un forte tasso di corruzione, dovremmo avere il coraggio e la competenza di cambiare mentalità, di cambiare modo di ragionare e di riportare le notizie stampa in modo differente dal passato…soprattutto i tecnici, i politici ed i giornalisti devono iniziare a leggere ed analizzare questi dati, riportandoli in forma aggregata tramite indicatori ed enfatizzando dei focus ove necessario.

Un altro dei vantaggi della fatturazione elettronica è quello di aver ridotto gradualmente nel tempo i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali da parte delle PA, al fine di allinearli sempre più ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

I dati esposti sul sito del MEF sono riferiti agli importi complessivi delle fatture elettroniche ricevute, nel primo trimestre 2018, dalle pubbliche amministrazioni che hanno avviato Siope+ a partire da gennaio 2018 (le Regioni, le Province e le Città metropolitane). A fronte di tali importi sono stati rilevati i pagamenti registrati nel sistema informativo e i relativi tempi medi di pagamento e di ritardo. Per ciascuna amministrazione pubblica, sulla base dei dati comunicati, sono stati elaborati alcuni indici riguardanti:

  • il rapporto percentuale tra l’importo pagato e l’importo complessivo dovuto (l’importo complessivo delle fatture, al netto della quota IVA, versata direttamente dalle PA all’erario, e degli importi sospesi e non liquidabili);
  • la media dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di pagamento, ponderata con l’importo della fattura (si ricorda che per le fatture elettroniche verso la PA gli effetti giuridici dell’emissione si hanno con il superamento dei controlli effettuati dal Sistema di Interscambio sulla FatturaPA);
  • la media dei ritardi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, ponderata con l’importo della fattura (questo valore può essere negativo, se la fattura viene pagata in anticipo; si precisa che la data di scadenza del debito, se non espressamente indicata nella fattura, è calcolata in base alle norme vigenti a decorrere dalla data di emissione). Si evidenzia che il valore del tempo medio di ritardo, pari per il complesso degli enti esaminati a -2 giorni, è determinato dall’esistenza di fatture la cui scadenza per il pagamento è superiore a 30 giorni (infatti il valore del tempo medio di pagamento è pari nel complesso a 35 giorni). Ciò in considerazione che ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 6, della Direttiva UE, il termine massimo di 60 giorni per il pagamento vale non solo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma anche per tutti i contratti delle altre pubbliche amministrazioni stipulati espressamente con tale scadenza, per la loro particolare natura.

I dati relativi alle fatture ricevute nel primo trimestre 2018 dagli enti che hanno avviato Siope+ da gennaio mostrano un tempo di pagamento rispettoso, in media per il complesso di tali enti, dei termini previsti dalla normativa in vigore. Oltre il 50% degli enti appartenenti ai tre comparti considerati riporta percentuali di pagamenti comunicati che si posizionano su valori superiori al 90% degli importi dovuti e tempi medi di ritardo che si attestano su valori negativi (con pagamenti effettuati in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture). A livello di singolo comparto, le Regioni hanno fatto registrare nel complesso un tempo medio di pagamento di circa 35 giorni ed un tempo di ritardo di -2 giorni, con alcuni casi dove i pagamenti sono stati effettuati con largo anticipo rispetto alla scadenza delle fatture (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Liguria). Per le Province i tempi medi di pagamento e di ritardo si attestano rispettivamente a 36 giorni e 1 giorno; la metà di esse mostra tempi medi di ritardo negativi, mentre le Città metropolitane mostrano tempi di pagamento pari a 35 giorni, a cui corrispondono tempi medi di ritardo pari a zero giorni. Anche per questo settore, si riscontrano enti che riportano ritardi di pagamento con valori negativi (si tratta di sette Città metropolitane su quattordici).

Come si evince dai dati prospettati, nei tre settori considerati alcuni enti riportano basse percentuali di pagamenti comunicati al sistema Siope+. Infatti, nella fase di avvio del sistema questi enti non sono riusciti a collegare il proprio sistema informativo contabile al registro delle fatture e non hanno trasmesso alla PCC le informazioni riguardanti il pagamento delle fatture. Le difficoltà riscontrate nell’attività di implementazione dei sistemi informatici necessari al superamento di tale criticità hanno determinato ritardi nella piena operatività di SIOPE+.

I dati sui tempi di pagamento saranno oggetto di successivi aggiornamenti che terranno conto dei pagamenti (di fatture emesse nel periodo esaminato) effettuati successivamente alla presente data di osservazione del fenomeno. Nel mese di settembre saranno diffusi i dati delle Amministrazioni statali che utilizzano il sistema Sicoge. Entro il 10 ottobre p.v. saranno pubblicati i dati delle Regioni, delle Province e delle Città Metropolitane relativi alle fatture emesse nel secondo trimestre del 2018 e saranno aggiornati quelli relativi al primo trimestre; entro la medesima data saranno inoltre pubblicati i dati dei Comuni con più di 60.000 abitanti (che hanno avviato il Siope+ a partire da aprile 2018) riferiti alle fatture emesse nel secondo trimestre. Gli aggiornamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale con riferimento a una platea via via più ampia di enti.

Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Expert

Fonte dell’articolo: la pagine web del Ministero Economia e Finanze denominata “Pagamenti delle pubbliche amministrazioni” sezione “I dati del primo trimestre 2018”

Il Booklet del Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” di Agosto 2018

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Il booklet di agosto 2018 del Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” è disponibile. Leggilo e condividilo!!

Per consultare il booklet e scaricarlo clicca qui.

Vademecum dello Studio F. Lupone sulla e-fattura B2B e B2C – versione vecchia

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Versione del vademecum “old” e superata, andare alla guida pratica aggiornata nella sezione News del presente sito web.

Il vademecum in forma di slides dello Studio F. Lupone è una guida pratica per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e tutti gli operatori economici per fare il punto della situazione sulle novità in materia di fatturazione elettronica verso i privati (B2B e B2C) mediante il Sistema di Interscambio e in generale sulle novità introdotte dall’attuazione della Legge di Bilancio 2018 che ha modificato il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

La guida, nella versione del 5 luglio 2018, è aggiornata al Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018 e alla Circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018.

La guida potrà subire ulteriori aggiornamenti in futuro quindi rimani sempre aggiornato sui social network dello Studio F. Lupone DocPaperless ed in particolar modo entra nel Gruppo LinkedIn gratuito “Digitale e Dematerializzazione”.

Apri, consulta e scarica il vademecum del 5/07/2018.

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Fabrizio Lupone

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