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Non dimenticar l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscali

news_image_320 aprile 2017

Un articolo intitolato “Non dimenticar…….” per ricordare ai contribuenti la prossima scadenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo per quei documenti informatici rilevanti ai fini tributari e assoggettati all’imposta stessa.

Ad esempio, le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 e senza applicazione di Iva o il libro giornale tenuto e conservato in modalità informatica sono esempi di documenti informatici di rilevanza fiscale assoggetti all’imposta di bollo da assolvere secondo le disposizioni dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

Per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642, ma il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Pertanto, per i contribuenti che presentano esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, ad esempio 1.2016-31.12.2016, la scadenza per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è prevista entro il 30.04.2017. Quest’anno il 30 aprile capita di domenica e c’è poi il festivo del 1 maggio, quindi la scadenza slitta al primo giorno successivo non festivo che è il 02.05.2017, tuttavia si consiglia di assolvere l’imposta di bollo prima dell’ultimo giorno utile.

Per un contribuente, invece, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio 7.2016-30.6.2017, i 120 giorni vanno calcolati dalla chiusura dell’esercizio quindi l’imposta va assolta, riprendendo l’esempio, entro il 28.10.2017 che è un sabato e quindi la scadenza ultima è rinviata al primo giorno non festivo.

Il codice tributo da esporre nella sezione erario del F24 è il codice 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014

Si ricorda che le fatture elettroniche, emesse senza addebito o applicazione dell’IVA e di importo superiore ad Euro 77,47, sono soggette ad imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 e devono osservare le predette disposizioni sul pagamento. Secondo la nuova disciplina le fatture elettroniche devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014.

Più nel dettaglio, nelle fatture elettroniche emesse e trasmesse verso il Sistema di Interscambio, è proprio la normativa sul formato XML FatturaPA che prevede uno specifico blocco informativo per dare evidenza con un “SI” dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura, in ottemperanza all’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014.

Mentre l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (la tariffa diventa di Euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni).

A tal riguardo si specifica che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 che per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Ad esempio, per il libro giornale il singolo evento contabile è rappresentato da ogni operazione economica, rilevata in partita doppia, a prescindere dal numero di righe di dettaglio. Mentre per il libro inventari per singolo accadimento contabile s’intende la registrazione relativa ad ogni singolo cespite nonché la registrazione della nota integrativa.

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Termine unico della conservazione per tutti i documenti fiscali: lo conferma la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017

news_image_310 aprile 2017

La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 in risposta ad un interpello di un contribuente, che per calcolare la predetta scadenza di tre mesi si deve intendere, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema,  il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Quindi, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.

In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Come indicato nella risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:

a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;

b) un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

Un mio plauso digitale e personale all’Agenzia delle Entrate che in ottica semplificazione ha chiarito una volta per tutte un termine unico per tutti i documenti di natura tributaria, confermando l’interpretazione autentica già chiaramente indicata con la Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012, che ancorché applicata all’adempimento, oggi abrogato, della comunicazione dell’impronta dell’archivio, aveva la stessa finalità di razionalizzazione e semplificazione per il contribuente.

Consulta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017

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E se per notificare gli atti non trovo la PEC nel Registro PP.AA. che faccio, torno alla carta?

news_image_33 febbraio 2017

È noto, ormai da tempo, che gli ultimi anni hanno visto una forte spinta alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – a partire, in particolare, dal 2012.

È altrettanto noto che il 2016 ha conosciuto una novella del Codice dell’Amministrazione Digitale, dedicata soprattutto all’adeguamento di tale normativa al Regolamento dell’Unione Europea (c.d. eIDAS) n. 910/2014, che avrebbe dovuto costituire il punto d’approdo del passaggio al digital first da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Sia per ragioni culturali, sia per ragioni economiche, sia per questioni organizzative, l’esperienza insegna che tale processo trasformativo è ancora in corso ed è ben lungi dal realizzarsi, spesso e volentieri non solo a causa dei pubblici dipendenti stessi.

Tra i vari obiettivi dell’Agenda Digitale italiana, risale al 2012 quello di rendere fruibile un indirizzario unico delle PEC, appartenenti a ciascuna Amministrazione, finalizzato esclusivamente alle notificazioni di atti giudiziari.

Infatti, l’articolo 16 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, prevede – al comma 12 – che “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche […] comunicano al Ministero della giustizia […] entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata […] a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale già prevedeva alcuni elenchi pubblici di indirizzi delle Amministrazioni, come l’IPA, ossia l’archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi,  già realizzato e gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, peraltro molto in uso per i servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, per ragioni di unitarietà e agevole reperimento il Ministero della Giustizia ha pensato di costituire un elenco differenziato, in cui raccogliere esclusivamente un indirizzo PEC per ogni Amministrazione, che fosse l’unico indirizzo PEC cui destinare le notificazioni degli atti.

In sostanza, avvocati, uffici giudiziari e ufficiali giudiziari possono utilizzare solo questo Registro PP.AA., tenuto dal Ministero della Giustizia, per effettuare notifiche alle Pubbliche Amministrazioni.

Tale registro esiste ed è stato formalmente istituito dal Ministero, che lo ha reso accessibile tramite il Portale dei Servizi Telematici.

Il problema è di altra natura: questo Registro è praticamente quasi vuoto, le Amministrazioni nella quasi totalità disattendono l’obbligo di comunicare la PEC da inserirvi. Conseguentemente, i soggetti di cui sopra sono impossibilitati molto spesso ad eseguire le notifiche telematiche, dovendo ricorrere alla tradizionale attività notificatoria cartacea, con relativi costi e perdite di tempo.

Lo confermano i dati sullo stato dell’arte del Processo Telematico del Ministero, secondo cui sono iscritte al predetto registro 865 Pubbliche Amministrazioni, di cui 529 hanno indicato la PEC (il 61%): il confronto con i dati dell’indice IPA sono impietosi, dato che – stando ad essi – le PA italiane sono ben più di 22.000.

Significa che solo il 2,4% circa delle Amministrazioni Pubbliche ha adempiuto al proprio dovere di comunicare la PEC da includere nel Registro P.P.AA..

È evidente che trattasi di una percentuale troppo bassa ed inaccettabile, tenendo conto del tipo di adempimento: se ancor oggi si può “giustificare” il ritardo su tematiche più complesse (quali la totale dematerializzazione dei processi, dopo averli re-ingegnerizzati), non si può soprassedere sulla banale trasmissione di un dato ad un registro centrale.

D’altro canto, va anche osservata l’ennesima incongruenza e scarsa coordinazione dimostrata dai decisori, che, in certi casi, manda esenti da colpe le Amministrazioni stesse.

Infatti, va ricordato che il Ministero della Giustizia, per costruire l’elenco, pretende l’associazione di un singolo codice fiscale ad ogni PEC: questo è un limite funzionale che può divenire bloccante ed impedisce a determinate PA, ad esempio l’INPS, di comunicare le PEC delle proprie sezioni o uffici territoriali, perché è dotato di un solo codice fiscale nazionale.

In conclusione, appare opportuna la definizione delle problematiche applicative già emerse ed una sollecitazione degli Enti inadempienti, soprattutto dei Comuni e degli Istituti scolastici (costituenti il 90% delle PA censite in IPA).

Le pubbliche amministrazioni che non trasmettono la PEC devono essere sollecitate e  allo stesso tempo il Ministero della Giustizia dovrebbe strutturare meglio il Registro P.P.A.A. permettendo l’associazione di più PEC al medesimo codice fiscale ma corrispondenti ad Uffici con codici univoci distinti e registrati nel portale IPA.

In alternativa, si propone al Legislatore di intervenire per abbandonare l’indirizzario Registro P.P.A.A. vista la sua scarsa efficacia ed utilizzare per le notificazioni degli atti processuali l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), andando a creare in IPA un nuovo “Servizio di Notificazione Atti” che dovrà essere alimentato con gli indirizzi PEC delle PA e che in tale occasione, se non adempiono all’obbligo, dovranno essere sanzionate senza scuse, come avviene normalmente per i soggetti di natura privata.

di Francesco Minazzi, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie e Fabrizio Lupone, consulente esperto di digitalizzazione a norma

[Contributor DocPaperless]

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Linee guida ANAC in merito all’accesso civico generalizzato ai dati delle pubbliche amministrazioni

news_image_313 gennaio 2017

L’ANAC, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato con la Determinazione n. 1903 del 28 dicembre 2016 le Linee Guida in merito all’accesso civico generalizzato ai dati delle pubbliche amministrazioni.

Scarica e leggi l’approfondimento dello Studio F.Lupone DocPaperless sulle Linee Guida predette cliccando qui.

Il Decreto Fiscale 193/2016 e gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche scambiate tra Privati mediante Sistema di Intescambio

news_image_311 gennaio 2017

L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto una disposizione in relazione agli obblighi di conservazione ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. 146 del 17 giugno 2014 , che si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno stabiliti con apposito Provvedimento direttoriale che deve essere ancora emanato.

A tal riguardo, una volta che sarà emanato il Provvedimento e letto bene, si consiglia i contribuenti di valutare attentamente i propri obblighi di conservazione decennali per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) al fine di garantire l’efficacia probatoria delle fatture elettroniche.

Si sottolinea che, nell’ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, solo per i soggetti che attivano e usufruiscono del servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per la generazione, trasmissione  e conservazione  delle fatture elettroniche mediante SdI viene erogato dall’Agenzia e Sogei un servizio di conservazione a norma con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l’indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione, per tutti gli altri contribuenti si parla di mera memorizzazione dei dati delle fatture e non di conservazione quindi gli obblighi di conservazione si intendono automaticamente soddisfatti ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 e non ai fini civilistici.

Non è parimenti applicabile l’art. 43 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i.,  al caso della fatturazione elettronica tra privati e mediante Sistema di Interscambio in quanto il documento informatico fattura non è conservato per legge dall’Agenzia o da Sogei ma ne è solo memorizzato un insieme dei suoi dati (ad eccezione di quelli, come già indicato, che hanno attivato il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per cui, al contrario, avviene una conservazione digitale conforme alla normativa vigente).

Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016: chiarimenti su invio telematico corrispettivi per i distributori automatici di trasporto e titoli di sosta

news_image_328 Dicembre 2016

Tra le disposizioni del D.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” vi è l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei dati dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici, sostitutivo delle ordinarie modalità di certificazione.

A tal riguardo, il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, modificato dall’art. 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, stabilisce che:

  • dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”;
  • con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Nella risoluzione n. 116 in epigrafe, l’Agenzia specifica che per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
1. uno o più sistemi di pagamento;
2. un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
3. un erogatore di beni e/o servizi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, ossia dotati di:
a) una o più “periferiche di pagamento”;
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c) un erogatore di prodotti o servizi;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Diversamente, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

In riferimento alle biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta regolamentata (parcheggi nelle c.d. “strisce blu”) come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse – cfr., ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass, viene precisato  nella risoluzione che tali apparecchiature non sono distributori automatici, né di beni, né di servizi, bensì “biglietterie automatizzate” che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta).

L’Agenzia precisa nel suo parere che i distributori automatici dei biglietti di trasporto e di sosta fungono solo da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti ed erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio.

Per tal motivo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta non possono rientrare nell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.

È opportuno ricordare, in questo senso, che, invece, le “vending machine” erogano beni e servizi direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo.

Per approfondire e scaricare la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 clicca qui

Manuale completo sugli incentivi del D.Lgs. 127/2015 con anche la fatturazione elettronica tra privati (B2B)

news_image_3Update del 15 Febbraio 2017

La guida deve essere aggiornata rispetto alla varie modifiche normative

Pubblicato il manuale o guida pratica per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e tutti gli operatori economici per fare il punto della situazione sulle novità in materia di fatturazione elettronica tra privati (B2B) mediante il Sistema di Interscambio e sulle novità introdotte dall’attuazione del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 in merito all’opzione al regime premiale di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi, anche rispetto ai nuovi  adempimenti disposti dal Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, quali misure di contrasto all’evasione fiscale.

La guida, nella versione v5.1, è aggiornata al 15 febbraio 2017 e quindi è aggiornata alla Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, al Decreto dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, al Provvedimento direttoriale n. 212804 del 1 dicembre 2016, alla Legge di conversione n. 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in GU n. 282 del 2/12/2016), alle nuove funzionalità attive nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e alla Risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016.

La guida potrà subire ulteriori aggiornamenti in futuro quindi rimani sempre aggiornato sui social network di Studio F. Lupone DocPaperless ed entra nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”.

Grazie dell’attenzione.

Apri, consulta e scarica la Guida v5.1 del 15/02/2017 Si segnala che vi sono state modifiche normative rilevanti e sostanziali non riportate nella guida

#Digitale       #Dematerializzazione        #DocPaperless

Bit volant, Bit Preservation Manent.

FatturaPA: recenti news sui nuovi controlli eseguiti sui file trasmessi al Sistema di Interscambio

news_image_37 novembre 2016 – Update 12 dicembre 2016

Si ricorda che nell’ambito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio in relazione al processo di fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dal 9 maggio 2016 un nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, a cui ciascun operatore economico si deve adeguare.

Il mancato superamento di uno o più dei nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio, fino a novembre 2016 non ha comportato lo scarto del file, ma solo una segnalazione che verrà riportata all’interno della Ricevuta di consegna (RC) o della Notifica di mancata consegna (MC).

Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne ha misurato il livello di compliance. Dal 1 dicembre 2016 i file xml che non superano uno o più di questi controlli vengono scartati.

In relazione ai predetti nuovi controlli,  sono state pubblicate a partire dal 31 ottobre 2016 sul sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it) le seguenti news:

  • Novità Controllo corretto calcolo dell’Imposta – introduzione tolleranza: per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, è ammessa fino al 31/05/2017, la tolleranza di 1 centesimo di euro nel controllo del calcolo dell’Imposta. Dal 01/06/2017 tale tolleranza non sarà più ammessa e sarà applicata la regola dell’arrotondamento. La novità è consultabile nel documento Elenco controlli versione 1.3.
  • Novità Controllo corretto calcolo dell’Imposta – introduzione tolleranza: per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, è ammessa fino al 31/05/2017, la tolleranza di 1 centesimo di euro nel controllo del calcolo dell’Imposta. Dal 01/06/2017 tale tolleranza non sarà più ammessa e sarà applicata la regola dell’arrotondamento. La novità è consultabile nel documento Elenco controlli versione 1.3.

Si precisa, infine, che come già indicato dal Sistema di Interscambio in una news del 20 luglio 2016 il controllo recentemente introdotto sul calcolo del PrezzoTotale prevede una tolleranza che ne rende “accettabile” l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Forma dell’atto amministrativo elettronico

news_image_34 novembre 2016

Il nuovo Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari  (eIdAS), propone una nuova riflessione in tema di documenti amministrativo elettronico, esplicitando all’art. 3 dedicato alle definizioni, come ricordato nel quesito, che per “documento elettronico” debba intendersi “ qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisa”. Lo stesso Regolamento all’art 25 dedicato alle firme elettroniche dispone che “ad una firma elettronica non posso essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica“. Dunque un documento elettronico non può essere privato del suo valore probatorio, valutabile in sede giudiziale, ancorché trattarsi di una registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

Il punto della questione non è solo tecnica, in merito ai requisiti di conservazione del formato dell’oggetto digitale, che comunque dovrà essere attentamente valutato  dal Responsabile della Conservazione, ma piuttosto di carattere giuridico/amministrativo e quindi appurare se per il documento amministrativo elettronico sono previste forme diverse da quella scritta, che come ricordato in elettronico possono spaziare anche ai documenti rappresentanti una riproduzione audiovisiva, visiva e sonora, sottoscrivibili con firma digitale.

Già più di un ventennio addietro, autorevole dottrina ha evidenziato che con l’adozione dell’informatica “si ha accrescimento dell’efficacia dell’azione amministrativa, ma si hanno anche conseguenze organizzative indotte, nei rapporti interorganici, nelle imputazioni e nelle responsabilità.“[1] Osservazioni queste, quanto mai attuali che propongono un approfondimento delle forme documentarie utilizzabili nei procedimenti amministrativi, al fine di valutare quando la manifestazione su supporto informatico possa soddisfare le esigenze di certezza utili a preservare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 97 della Costituzione.

Sintetizzando gli orientamenti in argomento si è sostenuto che per gli atti amministrativi non vigono regole generali riguardo ai modi di manifestazione delle volizioni in esse contenute, e che in difetto di espresse previsioni normative o di esigenze che inducano a scegliere particolari modalità di esternazione, l’amministrazione abbia una certa libertà nell’individuazione dei mezzi formali ritenuti più idonei[2]. Tuttavia la libertà nelle forme di perfezionamento degli atti amministrativi è suscettibile di essere derogata alla presenza di espresse disposizioni normative o quando la natura dell’atto renda necessaria la documentazione per iscritto[3]. Di fatto, appare indubitabile che, fatta eccezione per determinate situazioni, vi sia un generale vincolo della forma scritta che garantisce l’agire amministrativo. È fondamentale che gli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni siano documentati con modalità tali da rendere agevole il controllo sulla legittimità dell’operato dei pubblici poteri e la puntuale attribuzione delle responsabilità scaturenti dalla loro adozione[4]. In conformità a queste considerazioni deve quindi rivelarsi che la regola non è tanto quella della forma scritta, ma quella della necessaria documentazione di ogni operazione svolta e decisione adottata.

Le riflessioni appena svolte appaiono avvalorate anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “anche in mancanza di una legge che imponga esplicitamente la forma scritta, deve ritenersi che gli atti della pubblica amministrazione, anche quelli privatistici adottati in regime di diritto comune, ma pur sempre funzionalizzati debbano scontare, come regola generale giustificata da esigenze di certezza nonché per facilitare il controllo dell’attività amministrativa in funzione del buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., la forma scritta ad substantiam e possano avere la forma orale soltanto quando la legge o altra fonte normativa lo stabilisca espressamente (es. ordini di polizia, atto convocazione giunta e/o consiglio per precisa previsione statutaria o regolamentare).[5]

È fondamentale, dunque, che gli atti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni siano documentati con meccanismi tali da rendere agevole il controllo (anche giurisdizionale, ma non solo) sulla legittimità dell’operato dei pubblici poteri e la puntuale attribuzione della responsabilità scaturenti dalla loro adozione. Pertanto, anche in ipotesi di provvedimenti adottati con consessi amministrativi, benché il verbale non sia da identificare con l’atto adottato (che si manifesta oralmente, a seguito di una discussione in seno ad un collegio tale verbale appare comunque finalizzato a consentire una verifica delle determinazioni fatte proprio dal collegio[6]) e, pertanto, si rivela mezzo sufficiente rispetto allo scopo perseguito.

di Cesare Ciabatti

Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato.

[Contributor DocPaperless]

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[1] Cfr. M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1986.

[2] Cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, III ed., vol. II, 1993, Giuffrè, Milano.

[3] Cfr. S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo in generale, II ed., vol. I, Giuffrè, Milano 2003.

[4] Cfr. A.G: Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Cacucci, Bari 2008.

[5] Tar Puglia Bari, sez.I, 20 maggio 2004, n. 2227; nello stesso senso Cons, St., sez V, 22 settembre 1999, n. 1136; Tar Veneto, sez. II, 30 aprile 1992, n. 395; Tar Lazio, sez. III, 24 settembre 1993, n 1560

[6] M.S. Giannini, Atto amministrativo, il quale ricorda che le delibere dei collegi amministrativi sono atti orali, poi documentati con la verbalizzazione

Pubblicato il provvedimento attuativo del D.Lgs. 127/2015

news_image_329 Ottobre 2016

È stato finalmente emanato il 28 ottobre 2016 il Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182070 che definisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

Il provvedimento è costituito da una serie di allegati che nel loro complesso stabiliscono le istruzioni operative di attuazione per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse, ricevute e delle relative variazioni, anche tramite il Sistema di Interscambio.

L’opzione da parte del Contribuente, introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015, è esercitata tramite i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha durata quinquennale.

Ora con il D.Lgs. 127/2015, il presente Provvedimento attuativo, il DMEF del 4 agosto 2016 ed il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 il quadro normativo di riferimento è abbastanza completo, va approfondito e compreso dai contribuenti e dagli operatori. Presto arriverà la Guida DocPaperless!!

Leggi il provvedimento ed i suoi allegati:

Provvedimento Attuativo del 28 ottobre 2016

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