20 aprile 2017
Un articolo intitolato “Non dimenticar…….” per ricordare ai contribuenti la prossima scadenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo per quei documenti informatici rilevanti ai fini tributari e assoggettati all’imposta stessa.
Ad esempio, le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 e senza applicazione di Iva o il libro giornale tenuto e conservato in modalità informatica sono esempi di documenti informatici di rilevanza fiscale assoggetti all’imposta di bollo da assolvere secondo le disposizioni dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.
Per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642, ma il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Pertanto, per i contribuenti che presentano esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, ad esempio 1.2016-31.12.2016, la scadenza per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è prevista entro il 30.04.2017. Quest’anno il 30 aprile capita di domenica e c’è poi il festivo del 1 maggio, quindi la scadenza slitta al primo giorno successivo non festivo che è il 02.05.2017, tuttavia si consiglia di assolvere l’imposta di bollo prima dell’ultimo giorno utile.
Per un contribuente, invece, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio 7.2016-30.6.2017, i 120 giorni vanno calcolati dalla chiusura dell’esercizio quindi l’imposta va assolta, riprendendo l’esempio, entro il 28.10.2017 che è un sabato e quindi la scadenza ultima è rinviata al primo giorno non festivo.
Il codice tributo da esporre nella sezione erario del F24 è il codice 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”
Si ricorda che le fatture elettroniche, emesse senza addebito o applicazione dell’IVA e di importo superiore ad Euro 77,47, sono soggette ad imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 e devono osservare le predette disposizioni sul pagamento. Secondo la nuova disciplina le fatture elettroniche devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014.
Più nel dettaglio, nelle fatture elettroniche emesse e trasmesse verso il Sistema di Interscambio, è proprio la normativa sul formato XML FatturaPA che prevede uno specifico blocco informativo per dare evidenza con un “SI” dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura, in ottemperanza all’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014.
Mentre l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (la tariffa diventa di Euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni).
A tal riguardo si specifica che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 che per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
Ad esempio, per il libro giornale il singolo evento contabile è rappresentato da ogni operazione economica, rilevata in partita doppia, a prescindere dal numero di righe di dettaglio. Mentre per il libro inventari per singolo accadimento contabile s’intende la registrazione relativa ad ogni singolo cespite nonché la registrazione della nota integrativa.
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10 aprile 2017
La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 in risposta ad un interpello di un contribuente, che per calcolare la predetta scadenza di tre mesi si deve intendere, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Quindi, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Come indicato nella risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:
a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
b) un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.
Un mio plauso digitale e personale all’Agenzia delle Entrate che in ottica semplificazione ha chiarito una volta per tutte un termine unico per tutti i documenti di natura tributaria, confermando l’interpretazione autentica già chiaramente indicata con la Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012, che ancorché applicata all’adempimento, oggi abrogato, della comunicazione dell’impronta dell’archivio, aveva la stessa finalità di razionalizzazione e semplificazione per il contribuente.
Consulta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017
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11 gennaio 2017
L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto una disposizione in relazione agli obblighi di conservazione ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. 146 del 17 giugno 2014 , che si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno stabiliti con apposito Provvedimento direttoriale che deve essere ancora emanato.
A tal riguardo, una volta che sarà emanato il Provvedimento e letto bene, si consiglia i contribuenti di valutare attentamente i propri obblighi di conservazione decennali per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) al fine di garantire l’efficacia probatoria delle fatture elettroniche.
Si sottolinea che, nell’ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, solo per i soggetti che attivano e usufruiscono del servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche mediante SdI viene erogato dall’Agenzia e Sogei un servizio di conservazione a norma con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l’indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione, per tutti gli altri contribuenti si parla di mera memorizzazione dei dati delle fatture e non di conservazione quindi gli obblighi di conservazione si intendono automaticamente soddisfatti ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 e non ai fini civilistici.
Non è parimenti applicabile l’art. 43 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., al caso della fatturazione elettronica tra privati e mediante Sistema di Interscambio in quanto il documento informatico fattura non è conservato per legge dall’Agenzia o da Sogei ma ne è solo memorizzato un insieme dei suoi dati (ad eccezione di quelli, come già indicato, che hanno attivato il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per cui, al contrario, avviene una conservazione digitale conforme alla normativa vigente).
7 novembre 2016 – Update 12 dicembre 2016
Si ricorda che nell’ambito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio in relazione al processo di fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dal 9 maggio 2016 un nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, a cui ciascun operatore economico si deve adeguare.
Il mancato superamento di uno o più dei nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio, fino a novembre 2016 non ha comportato lo scarto del file, ma solo una segnalazione che verrà riportata all’interno della Ricevuta di consegna (RC) o della Notifica di mancata consegna (MC).
Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne ha misurato il livello di compliance. Dal 1 dicembre 2016 i file xml che non superano uno o più di questi controlli vengono scartati.
In relazione ai predetti nuovi controlli, sono state pubblicate a partire dal 31 ottobre 2016 sul sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it) le seguenti news:
Si precisa, infine, che come già indicato dal Sistema di Interscambio in una news del 20 luglio 2016 il controllo recentemente introdotto sul calcolo del PrezzoTotale prevede una tolleranza che ne rende “accettabile” l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.
2 Dicembre 2014
In Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014 è stato pubblicato il provvedimento n. 513 della Privacy del 12 novembre 2014 con il quale il Garante ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per garantire elevati livelli di sicurezza nell’utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti correlati.
In particolare, con l’adozione delle “Linee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica” (allegato “A”), che formano parte integrante del predetto provvedimento, è permesso l’avvio dei processi di sottoscrizione elettronica tramite firma grafometrica senza necessità di presentare istanza di verifica preliminare, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti di sicurezza richiesti e gli accorgimenti prescritti.
Clicca qui per leggere il Provvedimento del Garante del 12 novembre 2014
Clicca qui per leggere le linee guida – Allegato A al Provvedimento del Garante del 12 novembre 2014
16 Luglio 2014
Dopo il modulo per la fatturazione attiva, LAit spa mette disposizione gratuitamente un software OpenSource, in formato codice sorgente, che permette di visualizzare le fatture ricevute dal Sistema di Interscambio, scaricarne la versione pdf e gli allegati, e infine generare le ricevute di Esito Committente (Accettazione o Rifiuto).
Il software, distribuito con licenza EUPL, è scaricabile dal sito LAIT (Lazio Innovazione Tecnologica)
7 Giugno 2014
La circolare n. 14 del 8 aprile 2014 definisce le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell’univocità dell’invio delle informazioni introdotto dal dlgs n. 229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti – in tutto o in parte – in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati.
La circolare fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell’univocità dell’invio basato sul legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero:
• il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
• il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall’AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall’AVCP se non in presenza di un CUP valido.
L’associazione tra i due codici consente di unire gli aspetti programmatori e i capitoli di spesa del bilancio dello Stato legati al CUP con le informazioni relative all’affidamento delle opere e ai contratti inerenti al CIG, permettendo di coprire l’intero ciclo di vita dell’investimento.
L’evoluzione del sistema di monitoraggio previsto dal dlgs n. 229/2011 consente in prospettiva l’interconnessione anche con altri sistemi/banche dati che raccolgono informazioni agganciate al CUP e/o al CIG, come ad esempio la fattura elettronica; si veda in tal senso l’art. 25 del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.
11 Maggio 2014
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE) del 6 maggio 2014 la direttiva comunitaria n. 55 del 16 aprile 2014 in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta e che ciascun Stato membro dovrà recepirla entro 48 mesi dall’entrata in vigore quindi entro il 27 novembre 2018, come previsto all’art. 6.
In mancanza di una norma comune, quando oggi gli Stati membri promuovono o impongono l’uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici definiscono soluzioni tecniche proprie sulla base di norme nazionali separate e gli operatori economici che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri devono adeguarsi a una nuova norma di fatturazione elettronica ogni volta che accedono a un nuovo mercato. La direttiva comunitaria citata ha proprio lo scopo di armonizzare tale quadro normativo non standardizzato.
La direttiva comunitaria definisce gli elementi minimi obbligatori che una fattura elettronica negli appalti pubblici deve sempre riportare:
La direttiva introduce disposizioni secondo il principio di neutralità tecnologica e si applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori a seguito dell’esecuzione delle prestazioni previste dai contratti aggiudicati a norma della direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE. Mentre non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.
09 Maggio 2014
Dig.Eat l’evento nazionale sulla digitalizzazione firmato ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) giunge quest’anno alla sua VII edizione.
La manifestazione organizzata da ANORC con il supporto di “Stati Generali della Memoria Digitale” si terrà a Roma il 22 maggio nella centralissima sede del Centro Congressi Fontana di Trevi.
Una giornata di confronto e dibattito interamente dedicata alle principali tematiche della dematerializzazione e dell’innovazione tecnologica, in cui tavole rotonde più trasversali e divulgative si alterneranno a incontri tecnici e di settore. Ad animare la discussione esperti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del mercato che si confronteranno sull’identità digitale, le firme elettroniche e la biometria; la certificazione del sistema di conservazione e le nuove professioni dell’era digitale; la PA digitale; i Big Data e il Cloud, la dematerializzazione applicata ai documenti fiscali, sanitari e bancari-assicurativi.
L’evento sarà gratuito e aperto (previa iscrizione obbligatoria) e sarà l’occasione per promuovere e diffondere la cultura di una “buona digitalizzazione”, che crei vantaggi economici, di tempo e di gestione senza mettere a rischio la sopravvivenza e l’integrità dei nostri dati.
10 Aprile 2014
Sul sito di Agenzia per l’Italia Digitale è stato pubblicato un utile chiarimento sulle firme multiple.
Il documento affronta i seguenti chiarimenti:
– L’apposizione di firme e informazioni su documenti firmati
– La firma CAdES
– La firma PAdES
– Predisposizione del documento PDF
– Molteplici firme nel documento PDF.