23 novembre 2023
Il Decreto 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di stato con delega all’innovazione tecnologica e pubblicato in G.U. n. 273 del 22 novembre 2023, stabilisce l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all’art. 62, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR individuati nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del citato decreto.
ANPR, previa identificazione informatica con credenziali SPID o CIE o CNS almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all’art. 64 del CAD e verifica dell’iscrizione dell’avvocato al relativo albo o elenco tramite appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense, renderà disponibili all’avvocato stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it , appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell’ANPR.
I certificati richiesti dall’avvocato saranno rilasciati, fino a trenta certificati al giorno, previa conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e saranno esenti dall’imposta di bollo. L’avvocato, che richiederà i certificati anagrafici per il tramite dell’ANPR usufruendo del relativo servizio, dovrà:
Le specifiche tecniche di accesso all’ANPR, di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici nonchè le misure di sicurezza e la lista dei certificati che possono essere richiesti dall’avvocato, sono definite nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico».
Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l’ANPR estrarrà un campione di avvocati individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre e li invierà al Consiglio nazionale forense, che a sua volta inoltrerà i dati identificativi dell’avvocato, insieme alle registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento al Consiglio dell’Ordine di ciascuno, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto.
L’esito della verifica sarà trasmesso dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio nazionale forense, che ne darà comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’Interno, nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio sarà sospeso nei confronti degli avvocati oggetto della verifica.
ANPR conserverà fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dall’avvocato secondo le modalità definite nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico», fatte salve le esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.
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22 giugno 2023
La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 19 giugno 2023 costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La Circolare contiene, altresì, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare.
Secondo i chiarimenti della Circolare i modelli dichiarativi 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione secondo le disposizioni del DM 17 giugno 2014 e delle regole tecniche attuative del Codice dell’Amministrazione Digitale (Linee Guida AgID). In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell’art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, ad opera dell’art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.
In particolare:
In merito agli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E), con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, si osserva che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, in caso di dichiarazione precompilata, presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. In particolare, per le spese sanitarie occorre conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa, il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai singoli documenti (scontrini, fatture, etc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo è stato modificato. Per approfondimenti sul tema si rinvia al paragrafo “Il rilascio del visto di conformità”.
In conclusione, dalla circolare dell’amministrazione finanziaria emerge anche l’opportunità di sottoscrivere e conservare elettronicamente i dichiarativi e tutta la relativa documentazione secondo la normativa vigente in materia.
Lo studio professionale F.Lupone DocPaperless rimane a disposizione per eventuali consulenze di approfondimento e/o per la redazione di pareri tecnico-normativi. Dopo quasi 20 anni di esperienza nell’ambito della digitalizzazione di processi, documenti e dati, sono stati rilasciati centinaia di pareri tecnico-normativi. In merito al ruolo del Responsabile della Conservazione (RdC) delle aziende, si evidenzia che lo studio F.Lupone DocPaperless offre sia il servizio di supporto, formazione e audit per il RdC interno delle aziende sia il servizio in outsourcing di ricoprire il ruolo di RdC esterno a favore delle aziende!
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26 agosto 2022
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 122/2022 di conversione del Decreto Semplificazioni Fiscali D.L. n. 73/2022 viene abrogato l’obbligo di conservazione digitale di qualsiasi registro contabile tenuto e conservato con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, ma qual è stata la ratio di questo colpo di sole?
È proprio vero che il forte caldo estivo quest’estate ha sciolto e inaridito molte cose, tra cui la conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili.
In questo scenario si colloca il colpo di mano o colpo di sole, orchestrato a dovere, nella conversione in legge del Decreto Semplificazioni 2022 che tra le varie disposizioni ha introdotto anche l’eliminazione dell’obbligo fiscale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Ma ripercorriamo insieme l’intervento e commentiamolo per valutare se sia stata una ragionevole semplificazione fiscale oppure se sia stata dichiarata regolare una tenuta e conservazione con sistemi gestionali elettronici che, ad oggi, non garantiscono nella fase di formazione e tenuta nemmeno l’integrità e l’immodificabilità dei registri e del loro contenuto.
Più nel dettaglio, la conversione in legge del Decreto Semplificazioni ha modificato il comma 4-quater dell’art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 come evidenziato di seguito in neretto:
“4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.”
Ciò riguarda la tenuta e la conservazione dei seguenti documenti:
La novellata disposizione ritiene regolare una tenuta e conservazione con qualsiasi sistema elettronico e qualunque supporto ma ciò, ad avviso dello scrivente, genera criticità e ambiguità di interpretazione in merito:
Ma partiamo con la nostra analisi, iniziando con alcune disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), fonte normativa primaria in Italia per la disciplina sul documento informatico e sulla sua formazione gestione e conservazione, secondo cui: “le disposizioni del CAD e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.”
Nello specifico, in relazione agli obblighi tributari, l’art. 21 comma 5 del CAD stabilisce che “gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.”
Allora la prima domanda che viene da porsi è se nella conversione in legge del Decreto Semplificazioni 2022 sia stato formalmente sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, ma non è questo il punto e andiamo avanti con l’analisi.
Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 emanato dal Ministro dell’Economia e Finanze dopo avere sentito l’allora Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, oggi sostituito in determinate funzioni dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, è il decreto che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
In merito al D.M. 17 giugno 2014, in primis evidenziamo l’art. 2 rubricato Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.
Il comma 1 dell’art. 2 statuisce che ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD cosiddette Linee Guida AgID in materia di formazione gestione e conservazione dei documenti informatici.
Mentre il comma 2 dell’art. 2 dispone che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari abbiano le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità, e utilizzino i formati previsti dalle Linee Guida AgID ovvero utilizzino i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.
Inoltre, evidenziamo il comma 1 lett. a) dell’art. 3 che stabilisce chiaramente e senza alcuna necessità di inventarsi norme creative sotto il sol d’estate quanto segue.
I documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche (Linee Guida AgID) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
In attuazione, le Linee Guida AgID stabiliscono al paragrafo 2.1.1. quali siano i requisiti da rispettare per garantire integrità e immodificabilità ai documenti informatici e sappiamo tutti benissimo che oggi i sistemi gestionali contabili non sono in grado, in generale, di rispettare i vincoli delle Linee Guida AgID sull’immodificabilità e integrità dei registri contabili inteso come documenti informatici.
Pertanto, i registri contabili tenuti e conservati con sistemi elettronici come da recente semplificazione sono documenti di veste digitale ma di natura analogica.
Con tale considerazione, lasciatemi affermare che il legislatore con la sua semplificazione ha accettato il rischio che fintantochè non saranno materializzati su carta i registri contabili su richiesta del verificatore potranno essere in qualche modo modificati e in Italia sappiamo che il rischio di evasione ed elusione fiscale è molto elevato.
Può pure andar bene la semplificazione, basta che i registri contabili così tenuti e conservati vengano considerati documenti di natura analogica, da stampare su carta a richiesta e con conseguente assolvimento dell’imposta di bollo nei casi previsti nelle modalità analogiche, senza mai poter adottare l’assolvimento di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 in quanto applicabile solo ai documenti informatici.
Nel caso contrario, ritengo che la modifica in oggetto introdotta dalla conversione in legge del Decreto Semplificazione sia in chiaro contrasto con le varie norme citate nell’analisi.
Altro dubbio in conseguenza della novellata disposizione, ma di tipo operativo, è come potranno mai fare le imprese italiane in sede di accesso, ispezione o verifica a dimostrare con gli attuali sistemi gestionali elettronici che i registri contabili risultino aggiornati, ma soprattutto come riusciranno a stampare su carta rapidamente i registri a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Immaginandomi la scena, trovo la disposizione davvero anacronistica e paradossale.
In ultimo, evidenzio che dal punto di vista civilistico le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni e sottolineo di porre attenzione rispetto al corretto mantenimento dell’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 “Efficacia probatoria contro l’imprenditore” e 2710 “Efficacia probatoria tra imprenditori” del codice civile.
Chiudo l’analisi con una riflessione: ma alle imprese italiane non converrà procedere con la conservazione digitale dei registri contabili nel pieno rispetto del D.M. 17 giugno 2014, del Codice Civile del CAD e delle relative Linee Guida AgID così come fanno già oggi tante imprese?
Sì, il consiglio per le aziende italiane è proprio quello di continuare ad adottare, come hanno fatto in molte fino ad oggi, una tenuta e conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili conforme alle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 e quindi rispettando la scadenza di tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi, in modo da soddisfare anche le disposizioni dell’art. 2215-bis del Codice Civile.
Del resto mentre la Commissione europea nella proposta di regolamento per la revisione del Regolamento UE n. 910/2014 eiDAS disciplina la definizione di un quadro armonico europeo per la prestazione di servizi fiduciari di archiviazione elettronica qualificata sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di documenti elettronici, in Italia il CNDCEC nel suo comunicato stampa del 27 luglio 2022 trova la conservazione sostitutiva digitale un adempimento anacronistico brindando alla stampa cartacea in presenza del verificatore di miliardi di pagine di registri contabili delle imprese italiane, in pieno sberleffo dei principi di sostenibilità ambientale e sociale dettati dall’Agenda digitale europea 2030!!
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Fabrizio Lupone
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24 febbraio 2022
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8 febbraio 2022
Interessante la sentenza della Cassazione che stabilisce che una soluzione di firma elettronica apposta dall’investitore possa consentire il rispetto della forma scritta e la conclusione dell’integrazione dispositiva di contratto di investimento finanziario.
La Corte di Cassazione con alcune recenti decisioni ha armonizzato la disposizione del Testo Unico Intermediazioni Finanziarie con le previsioni dell’articolo 20 comma 1 bis D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) facendo chiarezza sulle tipologie di firma elettronica necessarie per la sottoscrizione dei contratti di investimento finanziario.
Nella decisione della Sezione I del 31.08.2020 la Corte di Cassazione aveva già chiarito come la previsione della forma scritta a pena di nullità, stabilita dall’articolo 23 del Dlgs 58/98 (TUF), fosse riferita solamente ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento.
Chiamata a dirimere una controversia relativa alla validità di un ordine di investimento in formato elettronico, volto ad autorizzare la disposizione di operazioni in covered warrant (acquisito e vendita di titoli finanziari) tramite portale per il trading online, la Corte di Cassazione, con la decisione del 9.4.2021 n. 9413, ha stabilito il principio dell’utizzabilità della Firma Elettronica Semplice per gli ordini di investimento senza la necessità dell’utilizzo della firma elettronica avanzata (FEA) o qualificata (FEQ o nota come firma digitale).
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce il principio di non discriminazione o neutralità della forma dei documenti e delle firme elettroniche, stabilito sia dall’ordinamento europeo che nazionale, ossia che ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché la sottoscrizione non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata.
Quindi, non essendo ricompresi gli ordini di investimento tra i contratti per i quali è prevista la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1350 c.c., la sottoscrizione con Firma Elettronica Semplice risulta idonea a soddisfare il requisito della forma scritta del documento elettronico la cui efficacia probatoria, però, è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Infatti, nello scenario individuato dalla sentenza in esame, la sottoscrizione con firma elettronica avanzata o qualificata non costituisce un requisito di validità, pena la nullità del documento informatico stesso, ma né accresce solamente l’efficacia probatoria conferendogli il requisito, ai sensi dell’art 2702 c.c., di piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni del sottoscrittore, a differenza di quanto accade nell’ipotesi in cui la sottoscrizione del documento avvenga con la c.d. firma elettronica semplice; in questa seconda ipotesi l’efficacia probatoria del documento sarà ridotta al pari di un c.d. indizio di prova ed il suo contenuto sarà liberamente valutabile in sede giudiziale tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità e immodificabilità, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 20 comma 1-bis del CAD.
Nel caso esaminato la Corte di Cassazione, sulla base degli elementi riscontranti nel giudizio, ha ritenuto conforme all’ordinamento la soluzione di firma elettronica semplice adottata dalla banca per permettere ai propri clienti la disposizione di operazioni in covered warrant (acquisito e vendita di titoli finanziari), basata su una soluzione di firma elettronica con “point & click”, ossia mediante un accesso sicuro del cliente firmatario alla propria area web riservata con codice One Time Password (OTP ) e alla pressione del bottone di assenso “point and click” con successiva cristallizzazione delle registrazioni informatiche ossia dei log della transazione di accettazione da parte della banca.
Al di là della validità del documento informatico non bisogna dimenticare che le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità del documento informatico e della relativa sottoscrizione mediante firma elettronica, vanno preservati per tutto il periodo di conservazione previsto dalla normativa vigente, prevedendo nella procedura di digitalizzazione il trasferimento del documento e dell’evidenza di firma ad un servizio di conservazione digitale.
Come disposto dell’art. 43 comma 1 del CAD tutti i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, devono essere conservati con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71 del CAD ossia nel rispetto delle Linee Guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
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Fabio De Massis
Avvocato Cassazionista, Amministrativista, Informatica Giuridica, Digitalizzazione
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15 gennaio 2021
La guida DocPaperless in forma di slides dello Studio F. Lupone è una guida per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e le pubbliche amministrazioni, per fare il punto della situazione sulle recenti novità in materia di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
La guida, nella versione del 15 gennaio 2021 è aggiornata Legge di Bilancio 2021 e agli ultimi documenti di prassi dell’Agenzia.
La guida potrà subire ulteriori aggiornamenti in futuro in quanto siamo in un contesto normativo comunque in evoluzione, quindi rimani sempre aggiornato sui social network dello Studio F. Lupone DocPaperless ed in particolar modo entra nel Gruppo LinkedIn gratuito “Digitale e Dematerializzazione”.
Apri, consulta e scarica la Guida del 15/01/2021.
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16 luglio 2020
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il 16 luglio 2020 l’Atto di indirizzo sulle politiche fiscali per gli anni 2020-2022 che è stato pubblicato sul sito istituzionale del MEF.
Tra i principali obiettivi indicati nell’Atto in merito ai temi di interesse dello Studio F.Lupone DocPaperless relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici e ai pagamenti elettronici si desidera menzionare quanto segue, al fine di far comprendere in maniera sintetica l’indirizzo di azione del prossimo biennio.
Il DIPARTIMENTO DELLE FINANZE provvederà a supportare, sia dal punto di vista tecnico sia giuridico, l’evoluzione del sistema fiscale con l’obiettivo di favorire la compliance e rafforzare la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, anche nell’ambito delle attività europee e internazionali riguardanti la fatturazione elettronica e l’e-procurement e le correlate attività di standardizzazione tecnica.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE, nel rispetto del suo mandato istituzionale, provvederà a:
– Incrementare la digitalizzazione e la razionalizzazione dei processi fiscali, nell’ambito della più ampia strategia di promozione della tax compliance, tramite una mirata attività di promozione dei pagamenti elettronici.
L’incentivazione ai pagamenti elettronici sarà perseguita tramite:
– Facilitare la richiesta e l’erogazione dei servizi nei confronti dei contribuenti-utenti innovando e potenziando il sistema di “relazione a distanza”, così da migliorare l’accessibilità ai servizi e semplificare le procedure per la loro richiesta, attraverso:
g) il presidio e l’evoluzione della fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, unitamente alla gestione a regime dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche ai fini dell’avvio della “lotteria degli scontrini”.
FAVORIRE LA COMPLIANCE VOLONTARIA DEI CONTRIBUENTI E PREVENIRE GLI INADEMPIMENTI TRIBUTARI
Si fa riferimento alle azioni dirette a migliorare il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e l’efficacia dell’azione di prevenzione degli inadempimenti tributari. In particolare, saranno perseguiti i seguenti obiettivi:
d) incentivare i pagamenti elettronici nell’ottica della digitalizzazione dei processi fiscali al fine di razionalizzare gli adempimenti degli operatori IVA anche per ottenere in via semplificata agevolazioni fiscali o incentivi.
CONTRASTARE L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE
Per attuare le diverse misure dirette a combattere l’evasione fiscale e a ridurre il tax gap, si punterà prioritariamente a:
a) migliorare la qualità dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria. In tale ottica, sarà altresì incrementato il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale, in particolare sarà ottimizzato l’utilizzo dei dati che derivano dallo scambio automatico di informazioni, incluso il Country-by-Country reporting, anche attraverso avanzate tecniche di analisi e valutazione del rischio di non compliance e di monitoraggio dei comportamenti di soggetti ad elevata pericolosità fiscale. Tali attività si baseranno anche sullo sfruttamento delle potenzialità derivanti dall’utilizzo di informazioni di natura finanziaria contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari, nonché dei dati derivanti dall’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica e dalla trasmissione dei corrispettivi che consentiranno di migliorare le analisi e i controlli incrociati tra le diverse operazioni dichiarate dai contribuenti e di monitorare i pagamenti IVA.
16 maggio 2020
Dal 16 ottobre del 2019 l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato in consultazione pubblica le nuove Linee Guida in materia di formazione gestione e conservazione dei documenti informatici attuative del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Le Linee Guida costituite dal corpo centrale, che contiene le regole generali, e dai seguenti sei allegati tecnici:
Allegato 1 – Glossario dei termini e degli acronimi
Allegato 2 – Formati di file e riversamento
Allegato 3 – Certificazione di processo per la dematerializzazione massiva dei documenti analogici
Allegato 4 – Standard e specifiche tecniche
Allegato 5 – I Metadati
Allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati
così come dichiarato da AgID nella pubblicazione hanno il duplice scopo di:
– aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici oggi regolate nei DPCM del 2013 e 2014, applicabili alle pubbliche amministrazioni e agli operatori economici privati;
– fornire una cornice unica di regolazione sulla materia, in coerenza con la disciplina dei Beni culturali.
Lo Studio F.Lupone Docpaperless ha partecipato alla consultazione pubblica con tutta una serie di commenti e suggerimenti anche ai fini della semplificazione a favore di imprese e studi professionali. Per chi volesse approfondire e leggere i vari commenti di DocPaperless alla bozza delle Linee Guida CLICCA QUI.
Con una comunicazione del 1 aprile 2020, AgID in merito all’avanzamento dell’iter di pubblicazione delle nuove Linee guida ha chiarito che dopo aver concluso la consultazione pubblica, aver sentito le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, ha provveduto ad inoltrare la bozza delle Linee guida alla Commissione europea per eventuali osservazioni sul testo, qualora il contenuto dovesse avere un impatto sul mercato interno dell’Unione europea ai sensi del Regolamento UE n. 1025/2012.
AgID ha di recente ricevuto dalla Commissione europea alcune osservazioni e prontamente ha provveduto a rispondere. Attualmente, l’Agenzia per l’Italia Digitale è in attesa di conoscere l’ultimo, definitivo parere della Commissione europea, senza il quale non può procedere alla pubblicazione delle Linee guida.
Altra novità interessante legate alle prossime Linee Guida, è la notizia del 7 maggio 2020 della pubblicazione della nuova edizione 2020 dello standard UNI 11386:2020 Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (SInCRO).
La norma tecnica rivolta soprattutto a quei soggetti che operano nel settore della conservazione digitale, definisce la struttura dell’insieme di dati a supporto del processo di conservazione e recupero degli oggetti digitali, individuando gli elementi informativi necessari alla creazione dell’indice di conservazione e descrivendone sia la semantica sia l’articolazione per mezzo del linguaggio formale XML. La norma può essere acquistata dal sito dell’Ente Italiano di Normazione UNI cliccando qui.
La nuova edizione dello standard UNI SInCRO 11386 andrà a sostituire l’attuale edizione 2010 in uso nei processi di conservazione digitale dei documenti e dati elettronici e specificatamente richiamata come obbligatoria nel vigente DPCM 3 dicembre 2013. L’adeguamento alla nuova nuova SInCRO sarà legato al periodo di adeguamento che sarà disciplinato dalle prossime Linee Guida AgID che andranno a sostituire ed abrogare anche il DPCM 3 dicembre 2013, in qianto sono le nuove Linee Guida che renderranno obbligatoria la nuova edizione dello standard.
A tal riguardo c’è da sottolineare che causa il gravoso periodo di emergenza Covid-19 che stiamo passando, se le Linee dovessero essere pubblicate entro agosto, avere solo sei mesi per l’adeguamento alle stesse sarebbe a parer dello scrivente un tempo troppo esiguo, quindi la mia proposta è di dare a pubbliche amministrazioni e a privati operatori economici (in particolare agli Operatori di Conservazione) un tempo massimo di adeguamento di almeno 9 mesi se non 12 mesi dall’entrata in vigore dell’atto di regolamentazione o in alternativa prevedere una pubblicazione successiva al settembre 2020.
Non che non voglia far arrivare la cicogna dopo 7 mesi dall’apertura della consultazione pubblica :-), ma sinceramente il periodo di difficoltà delle aziende e PA italiane negli spostamenti, con cassa integrazione, ferie e permessi concentrati nei prossimi mesi e quindi minor capacità di potersi adeguare, difficoltà degli esperti di erogare in tempi brevi la necessaria formazione sulle novità, ritengo siano tutti motivi validi per prolungare le tempistiche di adeguamento!!
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#DigitaleperunBenessereOrganizzativo
#DigitaleperAutomatizzare&Semplificare
4 maggio 2020
In un contesto web, di mobilità o di assenza dai normali luoghi di lavoro, può risultare difficile apporre una semplice firma su di un documento, specie se lo stesso acquista rilevanza particolare e se deve essere scambiato con delle controparti.
Oggi anche SPID diventa abilitante per la firma dei documenti digitali e l’importanza che viene data all’utente nelle varie fasi di processo per renderlo “consapevole” e responsabile di ciò che sta facendo ha portato il legislatore a emanare delle regole tecniche che prevedono un processo di firma dove l’utente è posto al centro delle varie fasi di creazione, firma e conservazione del documento informatico, nel “balletto” tecnologico tra i Gestori dell’identità digitale (IdP) e i Fornitori di servizi (SP) pubblici e privati.
Per facilitarne la comprensione è stata redatta un mini guida sulla nuova firma elettronica online con identificazione SPID assieme al dott. Robert Braga, Dottore Commercialista e Revisore legale, Professore a contratto presso l’Università del Piemonte Orientale, Presidente Commissione IT ODCEC Novara, Presidente dell’associazione culturale PROdigitale.
Consulta e scarica la mini guida cliccando qui. Buona lettura
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8 luglio 2019
La guida pratica completa, in forma di dispensa-slide dello Studio F. Lupone, è una guida per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi, le software house, i produttori di registratori telematici e i service provider per divulgare le novità in materia di corrispettivi telematici giornalieri c.d. scontrini elettronici e in generale sulle novità che hanno modificato l’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.
La guida, nella versione del 8 luglio 2019, è aggiornata alla conversione in Legge n. 58/2019 del Decreto Crescita n. 34/2019, alla Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 e al Provvedimento del Direttore dell’AdE del 4 luglio 2019. Fare attenzione quindi ai successi aggiornamenti non ricompresi nella guida!
La guida potrà subire ulteriori aggiornamenti in futuro in quanto siamo in un contesto normativo comunque in evoluzione, quindi rimani sempre aggiornato sui social network dello Studio F. Lupone DocPaperless ed in particolar modo entra nel Gruppo LinkedIn gratuito “Digitale e Dematerializzazione”.
Apri, consulta e scarica gratuitamente la Guida pratica del 8/07/2019.
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Grazie dell’attenzione!
Fabrizio Lupone
Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer
Divulgatore
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