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La Firma Grafometrica su tablet per la sottoscrizione dei documenti in attesa delle nuove disposizione del Garante

news_image_323 Giugno 2014

 Le imprese nella loro attività gestiscono milioni di transazioni, di negoziazioni che avvengono nella modalità cartacea e con l’apposizione di firma autografa su carta davanti ad una scrivania, davanti ad uno sportello o in mobilità.

Oggi questa moltitudine di processi di business che fanno parte del quotidiano in ambiti molteplici e trasversali possono essere dematerializzati nativamente, ovvero possono essere digitalizzati i documenti associati ai predetti processi in tutto il loro ciclo di vita, dalla formazione giuridica fino alla fase della conservazione digitale a norma.

Grazie all’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della firma elettronica e della firma elettronica avanzata,  regolamentate dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni ed il decreto attuativo DPCM 22 Febbraio 2013, oggi è possibile dematerializzare con sistemi di Firma Grafometrica tutti i processi in cui è necessaria una firma autografa e vi è una relazione esterna con un cliente, un fornitore, un paziente, un cittadino e quelli ove esiste una relazione interna.

Questa innovativa modalità di sottoscrizione permette di dare un forte contributo all’ecosostenibilità, generando inoltre ottimizzazione nei processi organizzativi e gestionali sia in termini di efficienza, grazie alla semplificazione e lo snellimento delle procedure, che in termini di incremento della qualità e della riduzione dei costi delle risorse.

L’utilizzo di sistemi di Firma Grafometrica ha sia lo scopo di contrastare eventuali tentativi di frode e il fenomeno dei furti di identità che, dall’altro, lo scopo di rafforzare le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti informatici sottoscritti, anche in vista di eventuale contenzioso legato al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale in sede giudiziaria.

Si evidenzia che in merito al valore giuridico e all’efficacia probatoria e quindi all’idoneità di un documento informatico ad integrare o meno il requisito della forma scritta attraverso l’utilizzo  della firma elettronica grafometrica o della firma elettronica avanzata grafometrica è necessario porre attenzione e far riferimento all’art. 21 del CAD, rubricato “Valore probatorio del documento informatico sottoscritto”.

In particolare, la firma elettronica avanzata (FEA) è una firma “technologyneutral” e va gestita come un insieme di procedure, ovvero un processo che deve rispettare determinati requisiti organizzativi e tecnologici di sicurezza,  trasparenza ed affidabilità, definiti in modo specifico dalle regole tecniche sulle firme elettroniche (DPCM 22 Febbraio 2013).

Una Firma Grafometrica, per potere essere considerata una firma elettronica avanzata e quindi garantire l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile, deve essere inserita in un processo e rispettare tutte le disposizioni legislative previste dagli artt. 55-61 del DPCM 22 Febbraio 2013.

Inoltre, i sistemi di Firma Grafometrica eseguono un trattamento di dati biometrici di natura comportamentale, costituiti da informazioni dinamiche associate all’apposizione di una firma autografa, a mano libera, su appositi dispositivi di acquisizione (c.d tavolette grafometriche o dispositivi tablet di uso generale).

I dati raccolti sul comportamento della mano all’atto di firma, quali ad esempio ritmo, velocità, pressione, accelerazione e movimento sono memorizzati in un “modello o vettore grafometrico” che viene cifrato per non essere più intellegibile assieme all’impronta (hash) del documento e poi  inserito nel documento sottoscritto che viene posto in conservazione digitale a norma.

Per il predetto motivo è necessario adottare nelle soluzioni di Firma Grafometrica  misure di sicurezza idonee e garantire la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente nel tempo.

Si segnala, pertanto, che il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali ha ritenuto opportuno avviare una  procedura  di  consultazione  pubblica  sullo schema di provvedimento adottato in materia di  riconoscimento biometrico  e  firma   grafometrica, nonché sul  documento ad esso allegato di Linee  guida.

Il comunicato per l’avvio della consultazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2014 ed i documenti citati sono stati pubblicati   sul   sito  web dell’Autorità  www.garanteprivacy.it  nella sezione Provvedimenti.

Il provvedimento del Garante con le allegate linee guida, una volta approvato in via definitiva con le modifiche resesi necessarie, permetterà di fissare prescrizioni e limitazioni che tutti i Titolari del trattamento che nel proprio business adottano sistemi di firma grafometrica dovranno rispettare al fine di garantire al fruitore finale elevati standard di sicurezza nell’utilizzo di queste soluzioni.

Accedi alla sezione “Provvedimenti” del sito del Garante per consultare i documenti in consultazione pubblica

Fatturazione Elettronica tra Privati con semplificazioni fiscali

news_image_314 Giugno 2014

La fatturazione elettronica si appresta a divenire uno strumento cardine per il Fisco al fine di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti che adottano tale modalità anche nelle operazioni commerciali tra privati ad esempio imprese.

La Legge 11 marzo 2014, n. 23 sulla delega fiscale conferisce all’art. 9, co. 1, lett. D, mandato al Governo di incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Secondo l’art. 50-bis D.L. 69/13 (Decreto del Fare) dal 1° gennaio 2015 il contribuente inviando quotidianamente all’Agenzia delle Entrate le fatture e i corrispettivi emessi e ricevuti secondo le modalità attuative definite da un apposito regolamento potrà ottenere in cambio una serie di agevolazioni fiscali (quali a titolo di esempio l’eliminazione dell’elenco clienti/fornitori e dello spesometro, dell’elenco dei clienti e fornitori della comunicazione “black list”, della comunicazione dei dati delle lettere d’intento e dei contratti d’appalto, nonché della responsabilità solidale per l’Iva sull’acquisto di “beni sensibili” e per ritenute negli appalti, l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da fornitori Ue, abrogazione parziale o totale anche di alcuni adempimenti dichiarativi e con apposito decreto anche le informazioni inserite nei registri Iva verranno modificate in quanto già trasmesse quotidianamente per coloro che ne avranno scelto l’opzione).

Si evidenzia che le predette semplificazioni di cui all’articolo 50-bis DL 60/13 restano vincolate alle disposizioni che dovranno essere emanate da un apposito regolamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (che entrerà in vigore entro 90 giorni dalla data dello stesso regolamento) fissando dunque la modalità e la decorrenza.

Infine per le pubbliche amministrazioni che svolgono attività commerciale, per le operazioni a partire dal 2014, saranno escluse dall’obbligo dello spesometro da inviare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni fiscalizzate tramite emissione della fattura elettronica.

Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014: obblighi e modalità di conservazione della documentazione 730 per i CAF e i professionisti abilitati

news_image_314 Giugno 2014

I CAF e i professionisti abilitati, ai sensi all’articolo 16, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 617, lettera d), devono conservare:

•le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di    presentazione;
•copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Detti documenti possono essere conservati anche in formato cartaceo.
Se conservati in formato elettronico si fa presente che:
•le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale;
•la copia della documentazione a base del visto di conformità è conservata in formato PDF o TIFF;
•le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al decreto del Presidente del   Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014.

Tale documentazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, dovrà essere trasmessa, dal responsabile del CAF anche tramite il CAF, o dal professionista abilitato, in via telematica a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.

Clicca per leggere la Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014

Comunicazione AVCP: contratti pubblici corredati oltre che del CIG anche del CUP cui si riferiscono

news_image_308 Giugno 2014

E’ stata emanata una comunicazione del Presidente AVCP il 8 maggio 2014 sulle nuove modalità operative di invio dei dati con indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito del monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229.

La disposizione nasce dal protocollo d’intesa tra AVCP e la Ragioneria Generale dello Stato 2 agosto 2013, in cui è stato ratificato l’impegno di trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche).

La comunicazione AVCP in oggetto, tra i vari punti, indica come condizione necessaria che i dati dei contratti siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono, ciò per evitare di dover procedere ad un ulteriore invio alla BDAP degli elementi informativi già acquisiti dall’AVCP e ridurre quindi gli oneri in carico alla stazione appaltante ed all’ente aggiudicatario.

Inoltre nella comunicazione si rammenta che l’obbligatorietà del CUP ricorre nelle fattispecie di seguito riportate:
– Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
– Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
– Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
– Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti b) e c), siano cofinanziati da
fondi comunitari.

Infine nella comunicazione vengono indicate le modalità operative che devono essere eseguite a decorrere dal 12 maggio 2014 in merito alla creazione di un nuovo CIG ed alla comunicazione delle Schede di aggiudicazione e le attività che dovranno essere svolte da tutti i RUP sul sistema SIMOG a partire dal 14 luglio 2014.

Consulta la comunicazione del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 8 maggio 2014

Circolare n. 14 del 8 aprile 2014 Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato

news_image_37 Giugno 2014

La circolare n. 14 del 8 aprile 2014 definisce le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell’univocità dell’invio delle informazioni introdotto dal dlgs n. 229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti – in tutto o in parte – in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati.

La circolare fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell’univocità dell’invio basato sul legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero:
• il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
• il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall’AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall’AVCP se non in presenza di un CUP valido.

L’associazione tra i due codici consente di unire gli aspetti programmatori e i capitoli di spesa del bilancio dello Stato legati al CUP con le informazioni relative all’affidamento delle opere e ai contratti inerenti al CIG, permettendo di coprire l’intero ciclo di vita dell’investimento.

L’evoluzione del sistema di monitoraggio previsto dal dlgs n. 229/2011 consente in prospettiva l’interconnessione anche con altri sistemi/banche dati che raccolgono informazioni agganciate al CUP e/o al CIG, come ad esempio la fattura elettronica; si veda in tal senso l’art. 25 del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Leggi la circolare.

Fatturazione elettronica PA – Comunicazione ai fornitori dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2014

news_image_324 Maggio 2014

Il 23 maggio 2014 è stata pubblicata un’importante comunicazione di Agenzia delle Entrate ai tutti i propri fornitori in merito al nuovo regolamento sulla Fatturazione Elettronica nei rapporti con la PA di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Nella comunicazione suddetta AdE indica i codici IPA di tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate deputati alla ricezione delle fatture elettroniche.

Inoltre al fine di agevolare le operazione di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, AdE raccomanda ai propri fornitori la compilazione di determinati campi, inclusi quelli non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.
In particolare i campi richiesti, oltre al CUP e CIG nei casi previsti per legge (art. 25 del DL n. 66/2014), sono quelli relativi alle sezioni del tracciato FatturaPA sulle Fatture per acquisti di beni e/o servizi effettuati a seguito della emissione di ordini di acquisto (fatture indirette e dirette).

Consulta la comunicazione di Agenzia delle Entrate ai propri fornitori del 23 maggio 2014

International E-invoicing Market Report 2014 by Billentis

news_image_324 Maggio 2014

Puntuale come ogni anno anche per il 2014 l’International E-invoicing Market Report targato Billentis è un punto di riferimento per il settore e rappresenta un documento ben fatto che fotografa lo stato dell’arte della fatturazione elettronica nel mercato globale con un focus particolare sul mercato europeo.

Il documento fornisce anche utili indicazioni previsionali del mercato fino al 2020 in cui la fatturazione elettronica dovrebbe divenire un mercato di massa interoperabile e quindi un “commodity business”.

Un plauso e le doverose congratulazioni all’autore Bruno Koch di Billentis per il Report Market!

Clicca per accedere al form di richiesta di download del Market Report 2014 – May 2014

Clicca per consultare l’International E-Invoicing Market Overview & Forecast – February 2014

Osservatorio FEeD 6 giugno 2014 “È tempo di fatturazione elettronica verso la PA”

news_image_322 Maggio 2014

Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2014 dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano.

Il Convegno si terrà venerdì 6 giugno 2014, dalle ore 09.00 alle ore 13.30, presso l’Auditorium Giovanni Testori – Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano.

La partecipazione è gratuita clicca qui per approfondire e per iscriversi.

Seminario “Le novità in materia di fatturazione elettronica obbligatoria e i rapporti con la P.A.” Lecce Roma e Pescara

news_image_322 Maggio 2014

Seminari formativi della Società OPERA Organizzazione per Amministrazioni

“Le novità in materia di fatturazione elettronica obbligatoria e i rapporti con la PA”  

Lecce 19/06  – Roma 26/06  – Pescara 9/07

Relatore: Ing. Fabrizio LUPONE, Esperto di processi documentali digitalizzati e conformità normativa

 

Programma

L’istituto giuridico della fatturazione elettronica

• Il quadro normativo comunitario
• Recepimento in Italia: modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo il Dpr 633/72
• Fatturazione Elettronica asimettrica: casi di indipendenza tra soggetto emittente e destinatario
• Fatture emesse in nome e per conto di terzi

Conservazione delle fatture elettroniche

• L’obbligo di conservazione sulle fatture elettroniche
• Regole e processi in materia di conservazione di documenti informatici
• I ruoli coinvolti ed i compiti del Responsabile della Conservazione
• Accreditamento art. 44-bis del CAD obbligatorio in caso di esternalizzazione

FatturaPA: il nuovo regolamento sulla fatturazione elettronica nei rapporti con le PA

• Quadro normativo di riferimento
• Decorrenza dei termini ed enti coinvolti
• Il formato ed i contenuti obbligatori
• Assegnazione del Codice IPA
• Obbligo di CIG e CUP
• Le procedure di generazione, trasmissione e conservazione
• Il sistema di interscambio ed i meccanismi di ricevute e scarti
• Conservazione delle FatturePA e dei messaggi di ricevuta e notifica

La coesistenza fra fatture di natura differente

• Coesistenza fra fattura elettronica e fattura analogica
• Coesistenza fra fattura elettronica ordinaria e fattura elettronica verso le P.A.

Modalità di fatturazione nelle P.A.

• Gli obblighi normativi
• I soggetti coinvolti e le procedure da attivare
• Dematerializzazione e digitalizzazione dell’intero ciclo passivo
• La gestione degli errori di fatturazione e delle note di credito

Disciplina dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche

Registro Unico delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti
• Art. 42 DL 66/2014 registro unico con obbligatorietà di annotazione dal 1 luglio 2014

 

E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua degli Avvocati, dei Ragionieri Commercialisti

Accedi alla sezione Seminari per i dettagli

Garante Privacy: avvio consultazione su Linee guida in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica

news_image_320 Maggio 2014

E’ stato pubblicato sul sito del Garante Privacy nella sezione Provvedimenti l’avviso di avvio della consultazione pubblica su Linee Guida in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica.

Accedi alla sezione dei provvedimenti dove sono riportate le Linee Guida oggetto della consultazione pubblica.”

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