13 marzo 2018
L’Agenzia delle Dogane ha emanato un comunicato il 6 marzo 2018 relativamente all’obbligo dell’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana a partire dal 1 maggio 2018, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD).
Insieme al comunicato l’Agenzia ha messo a disposizione la versione italiana del Manuale Transito, che ai sensi dell’art. 233, par. 4, lett. e) del Codice doganale dell’Unione (CDU), riporta le procedure e le istruzioni di dettaglio per l’applicazione delle norme relative alla facilitazione del documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato in luogo della dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.
Al fine di agevolarne la consultazione, l’Agenzia precisa nella Nota n. 25515/RU del 5/03/2018 che le sezioni della Parte VI^ “Semplificazioni” che trattano l’ETD sono la 3.9. e la 3.10. che, rispettivamente, descrivono le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e per via marittima.
Le agevolazioni sono che non è richiesta una garanzia per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell’Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell’ETD.
Il titolare del regime è la compagnia aerea/marittima la quale deve adempiere agli obblighi di cui l’art. 233, par. 1, lettere a) e b) del CDU, con esclusione di quelli della lettera c) – prestazione della garanzia – in virtù della deroga prevista dall’art. 89 par. 8, lett. d), del CDU stesso.
Analogamente alle altre semplificazioni elencate all’art. 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione e, pertanto, la relativa domanda deve essere presentata attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) di questa Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.
Pertanto, le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui agli artt. 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderino beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1 maggio 2018, alla nuova procedura semplificata richiedendone, con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, apposita autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico CDS.
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13 marzo 2018
Il 22 marzo 2018 Fabrizio Lupone parteciperà come relatore al seminario sulla Fattura Elettronica obbligatoria per Aziende e Soggetti con P.Iva, organizzato da 2C Solution Srl all’Hotel Crowne Plaza di Padova.
Il suo compito nell’intervento sarà quello di illustrare le tematiche riguardanti la fatturazione elettronica tra privati e verso i consumatori finali, come da recenti disposizioni di legge.
Per approfondire l’agenda del seminario clicca qui.
10 marzo 2018
Il 16 marzo 2018 Fabrizio Lupone parteciperà al convegno “PA Digitale fra nuovo CAD e GDPR” dedicato agli enti pubblici, che si terrà al mattino presso la Sala delle Assemblee del Consorzio BIM, in Viale Cavour n. 25 a Teramo, e sarà relatore dell’intervento “Obblighi e opportunità per la PA dopo l’entrata in vigore della versione definitiva del Codice per l’Amministrazione Digitale D.Lgs. del 13 dicembre 2017 n. 217. Il ruolo del Responsabile della transizione digitale.”
Per consultare la locandina brochure del convegno clicca qui.
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13 gennaio 2018
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 20 dicembre 2017, di concerto con il Ministero della Salute, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2018 nelle fatture elettroniche emesse e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SDI) nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è obbligatorio indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.
Più nel dettaglio, nel caso in cui la fattura elettronica nel formato FatturaPA sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco «DatiBeniServizi» (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:
a) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;
b) «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:
0 = farmaco uso umano;
1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti);
9 = parafarmaco uso umano o veterinario;
8 = omeopatico uso umano o veterinario;
7 = Galenici e altri tipologie di prodotti
c) «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unità di misura in cui è espresso il campo «Quantità»: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche.
d) «Quantità» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.
L’art. 3 del decreto stabilisce che è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci che non riportino le informazioni predette nel tracciato XML trasmesso al Sistema di Interscambio.
Dalla stessa data del 1 gennaio 2018 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, riceverà settimanalmente dalla Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri sistemi informativi, le fatture elettroniche nel formato XML, prive di allegati e dei dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e a quelli bancari.
Al fine di individuare le predette fatture, l’AIFA fornisce preventivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze un elenco contenente i codici fiscali e le partite IVA delle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento di tale elenco.
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29 dicembre 2017
In merito al calcolo del termine di conservazione dei documenti di rilevanza fiscale è stato già redatto l’articolo “Proroga della scadenza di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari” disponibile al seguente link http://www.docpaperless.com/?p=1412, definendo il termine ultimo sia nel caso di un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non coincidente.
Per maggiore chiarezza si ripropongono due esempi concreti:
ESEMPIO PRATICO CASO GENERALE: Documenti relativi al periodo d’imposta 2016 coincidente con l’anno solare.
Il contribuente, soggetto passivo Iva, ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2017 e pertanto il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini tributari (sia documenti rilevanti ai fini IVA che ai fini reddituali) e relativi a quel periodo va completato al più tardi entro il 31 gennaio 2018.
ESEMPIO PRATICO CASO PARTICOLARE: Documenti relativi al periodo d’imposta 01.07.2017 – 30.06.2018 non coincidente con l’anno solare.
Il contribuente, soggetto passivo Iva, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (01.07.2017 – 30.06.2018) conserva i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2017 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2017. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 01.07.2016-30.06.2017 da presentarsi entro il 31.03.2018, il termine ultimo di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2017 sarà il 30.06.2018, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 01.07.2016-30.6.2017.
Inoltre, si evidenzia quale recente novità normativa per i periodi d’imposta 2017 e 2018 che la Legge di Bilancio 2018 (siamo in attesa solo della sua pubblicazione in G.U.) dispone lo slittamento del termine di scadenza della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap dal 30 settembre al 31 ottobre (ciò almeno fino a quando resterà in vigore l’adempimento dello trasmissione dei dati fatture di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010).
Quindi anche per i documenti di rilevanza tributaria relativi ai periodi 2017 e 2018 in caso di periodo coincidente con l’anno solare, il termine ultimo di conservazione slitta al 31 gennaio.
In ultimo, si vuole fornire un chiarimento in merito al caso in cui oggetto della conservazione siano i tipi documento dichiarativi, comunicativi e di versamento. In tal caso per il corretto calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e di trasmissione telematica del documento all’Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, se si intende conservare digitalmente a norma la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (riferita all’anno d’imposta 2016), essendo la predetta dichiarazione un documento formatosi e trasmesso telematicamente nel corso dell’anno 2017, il termine ultimo di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.
20 settembre 2017
Parte l’iniziativa del booklet del Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”….in sostanza una vetrina del Gruppo e del promotore dell’iniziativa Studio F. Lupone DocPaperless.
Per prima cosa entra nel gruppo cliccando qui per rimanere aggiornato su tutte le tematiche della digitalizzazione a norma e poi scarica da qui il booklet di settembre 2017.
Diventando membro del Gruppo rimarrai aggiornato sul tuo paperless business, in particolare sulle tematiche dei processi e servizi digitali, dati e documenti elettronici, firme elettroniche online, firme elettroniche avanzate e qualificate, firme grafometriche, sigilli elettronici avanzati e qualificati, identità digitali, fatturazione elettronica tra privati e verso la pubblica amministrazione, dati fattura e liquidazioni periodiche Iva, conservazione digitale a norma, cristallizazione dei log, e-procurement, infrastruttura Peppol, supply chain digitale, sanità elettronica, protocollo informatico, procedimenti amministrativi digitali, dogana digitale, privacy nel digitale, pec, tecnologia blockchain, ecc.
23 agosto 2017
La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con sentenza del 24 marzo 2017, depositata il 23 maggio 2017 n. 12939, si esprime in merito alla data certa elettronica, normativamente definita validazione temporale, associata ad un documento informatico mediante marca temporale al fine di dimostrare l’anteriorità del credito rispetto ad una dichiarazione di fallimento, di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo.
A tal riguardo si evidenzia che la disciplina civilistica sulle prove documentali, di cu all’art. 2704 del Codice Civile, richiede di associare una data certa ad una scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, per garantire la validità opponibile a terzi della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriore a un dato evento.
Pertanto, in una procedura di accertamento del passivo fallimentare, la predetta disposizione civilistica statuisce che dimostrare l’anteriorità certa di un credito rispetto all’evento di un fallimento significa che la scrittura privata attestante il credito debba essere munita di data certa.
Nella fattispecie della sentenza in commento, la scrittura privata era stata formata in modalità digitale (contratto di leasing digitalizzato) ed il requisito della data certa risultava dalla marca temporale apposta in sede di digitalizzazione ed emessa da un certificatore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’art. 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) sancisce che “la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”
Le regole tecniche di attuazione del CAD sulla validazione temporale sono rappresentate dal DPCM 22 febbraio 2013 (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013). In particolare l’art. 41 delle predette regole tecniche definisce tra i possibili riferimenti temporali opponibili a terzi i riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati mediante marche temporali, secondo le regole per la validazione temporale mediante marca temporale ben definite dagli artt. 47-54 del citato decreto attuativo.
Premesso ciò, la sentenza della Corte di Cassazione afferma che l’accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice, che ha emesso la marca temporale, nell’apposito elenco di fiducia pubblico tenuto dall’AgID, ai sensi dell’art. 29 comma 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, comporta necessariamente una presunzione di conformità dell’attività del certificatore accreditato alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, in quanto chi richiede l’accreditamento deve impegnarsi a rispettare tali regole e in ciò risiede appunto l’utilità di un accreditamento da parte della pubblica autorità.
Conseguentemente, la Cassazione statuisce che è “onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate”.
In conclusione, in riferimento alla data certa elettronica associata ad un documento informatico mediante marca temporale emessa da un certificatore accreditato, la Cassazione esprime il principio di presunzione della conformità della marca temporale in quanto emessa per l’appunto da un certificatore che ha ottenuto l’accreditamento ma viene anche ribadito il principio di diritto secondo cui “è onere della parte interessata a negare la certezza della data – e dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare – allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale” relativa al contratto di leasing digitalizzato.
9 agosto 2017
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017, ha disposto la proroga dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi, stabilendo in particolare tra le varie disposizioni lo slittamento della scadenza ultima per la presentazione telematica di tutte le dichiarazioni in materia dei redditi al 31 ottobre 2017.
Le imprese, i professionisti, i lavoratori autonomi e le pubbliche amministrazioni ed in generale tutti i soggetti passivi d’imposta che eseguono con la modalità informatica la conservazione delle fatture, dei ddt, dei libri e registri, dei dichiarativi e delle comunicazioni fiscali e di altri documenti rilevanti ai fini tributari devono assolvere agli obblighi fiscali disposti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.
L’art. 3 comma 3 del predetto D.M. 17 giugno 2014 stabilisce, per l’appunto, che il termine ultimo per concludere il processo di conservazione digitale è fissato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per tutti i documenti di natura fiscale, come confermato dalla recente Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017.
Pertanto, con la proroga dettata dal DPCM 26 luglio 2017 in merito alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi al 31 ottobre 2017 si ha uno slittamento anche del conseguente termine di conservazione dei documenti informatici fiscali riferibili a quel periodo, ossia la conservazione dovrà essere completata al massimo entro il 31 gennaio 2018.
A titolo esemplificativo, dunque, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016), presenterà telematicamente la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2017 e concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) e riferibili a quel periodo al più tardi entro il 31.01.2018.
Si sottolinea, in ultimo, che in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tutti i documenti rilevanti ai fini tributari (anche quelli rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare) andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
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24 giugno 2017
Quesito
Nella nostra amministrazione comunale, abbiamo riscontrato diversi problemi di natura tecnica per la firma simultanea dei contratti con le ditte. La causa del problema deriva dal software per la lettura della smart card delle ditte che non è sempre compatibile con quello necessario ai sistemi di firma dei nostri dipendenti. Per la suddetta motivazione capita spesso che in un PC dove è possibile firmare con le smart card dei Dirigenti Comunali/Segretario Generale non sia possibile firmare con la smart card dei rappresentanti delle Ditte e ci si trova costretti, in emergenza, a risolvere dei problemi di compatibilità tra driver (non sempre gestibili) mentre tutti i presenti attendono di poter firmare. Considerato poi che i modelli di smart card e i relativi driver sono di varie tipologie e, soprattutto, cambiano nel tempo non si riesce mai a predisporre una infrastruttura tecnologica che consenta il processo di firma congiunta nei vari casi.
Questo, a mio avviso, è una delle tante situazioni in cui è cambiata la tecnologia (da firma autografa a cartacea) senza modificare la procedura di sottoscrizione (davanti al Segretario Comunale dopo la lettura congiunta dell’atto).
Mi chiedo a questo punto se non sia possibile adottare la seguente procedura considerato che: – una firma digitale apposta di fronte al Segretario o meno ha sempre la validità giuridica di una firma digitale e non può essere disconosciuta
– la validità del documento è di fatto completa solo con l’identificazione temporale dello stesso (marca/protocollo) Procedura proposta:
1) Il contratto viene inviato alle ditte qualche giorno prima della sottoscrizione del contratto chiedendo alle ditte di sottoscriverlo verificando la validità della loro firma digitale per la data in cui è prevista la sottoscrizione ufficiale di fronte al Segretario (in questo modo le ditte userebbero i loro software di firma presenti in azienda);
2) nel giorno in cui è prevista la firma congiunta di fronte al Segretario la ditta porta/invia in Comune il documento sottoscritto digitalmente (con firma valida alla data di tale operazione). Il Segretario legge il documento sottoscritto dalla ditta, verifica i certificati di firma apposti alla data di stipula e, ovviamente se non ci sono variazioni, procede a far firmare i Dirigenti Comunali (il cui sistema di firma è noto quindi non crea problemi) e firma a sua volta per completare le firme necessarie;
3) il documento firmato viene quindi marcato temporalmente o protocollato (per dare data certa al documento) e archiviato nel sistema documentale dell’Ente;
4) si procede alla firma congiunta con le modalità attuali solo se cambia qualcosa nel contratto e si deve sottoscritto nuovamente da parte di tutti gli interessati.
Con questa modalità si risolverebbero diversi problemi di natura tecnica, la ritiene possibile ovvero conforme alle normative in vigore?
Parere
In premessa occorre precisare che il quesito sembra riferirsi ai contratti d’appalto conclusi con atto pubblico amministrativo e non ai contratti conclusi mediante scrittura privata.
In tal caso l’Ufficiale Rogante deve rispettare le formalità previste anche dalla Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913 che al nuovo art 52-bis introdotto dal Dlgs n. 110/10 dispone che “Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivano personalmente l’atto pubblico informatico in presenza dell’ufficiale rogante con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza”.
La sottoscrizione dell’atto, dunque, deve avvenire davanti all’Ufficiale Rogante il quale appone la propria firma sempre davanti alle parti. La procedura intende dare certezza all’autenticità della sottoscrizione ponendo a garanzia del processo l’Ufficiale Rogante che prima della sottoscrizione si accerta dell’identità dei firmatari nonché dei relativi poteri di rappresentanza. Del resto come noto la sottoscrizione oltre ad avere una funzione dichiarativa e indicativa, ovvero esprimere la paternità del contenuto di un documento ed indicare il sottoscrittore, ha anche una funzione probatoria, ovvero ne garantisce l’autenticità. Aspetto questo che acquisisce una valore inconfutabile se fatta davanti ad un Pubblico Ufficiale. Anche l’apposizione della firma digitale deve rispettare la stessa procedura, prevedendo la digitalizzazione del “pin” davanti all’Ufficiale Rogante, conferendo così certezza alla presunzione dell’utilizzo del dispositivo da parte del titolare indicata dall’art 21 comma 2 Dlgs 82/05 (CAD)
Per superare i problemi tecnici evidenziati dal quesito, l’art 52-bis L 89/13 prevede che l’acquisizione delle sottoscrizioni può consistere anche “nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa”. A tal fine la procedura può seguire le indicazioni dell’art 25 del CAD in merito alle autenticazioni delle firma elettronica che dispone “L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.”
Quindi le parti sottoscrivono il contratto sulla carta davanti all’Ufficiale Rogante, il quale appone la sua firma sulla copia informatica (scansione). Il documento cartaceo sul quale sono state apposte le firme olografe non ha valore di originale in quanto non contiene la firma dell’Ufficiale Rogante, e quindi non soggetto a conservazione, e sul quale potrebbero essere annullate le marche da bollo previste dal DPR 642/72 qualora l’ente non abbia attivato l’assolvimento del bollo in modalità virtuale. L’originale digitale dovrà essere registrato all’interno del sistema documentale dell’ente (protocollo informatico) che conferirà anche un riferimento temporale certo, in luogo della marca temporale, come disposto dall’art 41 comma 4 lett. a) del DPCM 22 febbraio 2013. Si precisa che la registrazione nel sistema documentale dell’ente non esonera al momento dalla tenuta del repertorio degli atti formati dai pubblici ufficiali previsto dall’art 67 DPR 131/86.
La firma olografa potrà essere acquisita elettronicamente anche mediante tablet. Ovvero mediante un’applicazione che cattura il tratto della firma olografa apposta davanti al pubblico ufficiale. Non si parla dunque di firma grafometrica ma di firma elettronica autenticata la cui riconducibilità al titolare è garantita dal pubblico ufficiale. Con tale modalità il documento e gli eventuali allegati non verranno mai stampati eliminando così l’onerosa procedura di scansione.
In merito al certificato di firma dell’Ufficiale Rogante l’art 23-ter L 89/13 dispone che il certificato qualificato del notaio debba contenere anche l’informazione relativa all’iscrizione a ruolo, ovvero debba avere indicato la funzione del firmatario. In tal senso la Conferenza unificata Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 ha stabilito che “Nelle Amministrazioni Pubbliche, l’Ufficiale rogante, laddove sia prevista l’apposizione del sigillo in calce agli atti dallo stesso ricevuti, si dovrà dotare di una firma digitale che abbia le caratteristiche di “firma funzione” e che pertanto attesti non solo l’identità dell’Ufficiale rogante che interviene nell’atto ma anche la funzione svolta”.
La procedura proposta nel quesito può invece essere presa a modello per i contratti conclusi mediante scrittura privata in caso di sottoscrizione a distanza. In tal caso, la Conferenza Unificata Stato Regioni appena richiamata, propone che l’atto venga predisposto dall’amministrazione, ed inviato mediante pec alla ditta per la firma, la quale sempre mediante pec lo rinvia all’ente che con l’apposizione della propria firma completa l’atto e ne determina l’efficacia. Alla controparte deve essere notificata la data della decorrenza degli effetti dell’atto. Al fine di evitare il rischio di modifiche al contenuto del contratto da parte della controparte, è possibile “bloccare” i singoli file mediante una firma debole, non valida ai fini della sottoscrizione.
di Cesare Ciabatti
Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato.
Contributor DocPaperless
8 maggio 2017
Il 18 maggio 2017 dalle 15 alle 17,30 Fabrizio Lupone terrà, in qualità di docente, il corso seminario gratuito “Fatturazione elettronica tra privati e trasmissione dei dati fattura all’Agenzia delle Entrate” nella sede della CNA ECIPA ABRUZZO in Via Cetteo Ciglia n. 8 PESCARA.
Il corso formativo intende approfondire i requisiti normativi e le procedure operative per trasmettere e/o ricevere fatture elettroniche tra privati mediante il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate/Sogei o in alternativa trasmettere telematicamente i file Dati Fattura all’Agenzia delle Entrate secondo gli obblighi dell’opzione al regime degli incentivi di cui all’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 127/2015 o secondo gli obblighi introdotti senza l’opzione dall’art. 4 comma 1 del D.L. 193/2016. È a disposizione dei partecipanti una sessione libera di Open Question per presentare domande sulle tematiche del corso.
Il corso nell’ambito del Maggio Formativo 2017 organizzato da CNA EPICA Abruzzo è rivolto in particolare a imprenditori, responsabili amministrativi e fiscali, operatori di contabilità, responsabili controllo di gestione, responsabili fatturazione, commercialisti, tributaristi, artigiani, operatori di fatturazione, responsabili sistemi informativi, ecc.
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