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Libro “Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici negli enti locali” – Halley Editrice

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E’ in vendita il volume FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFOMATICI NEGLI ENTI LOCALI  aggiornato al  D.P.C.M. 13 novembre 2014 e alle istruzioni AgID del 6 ottobre 2015  per la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo di Halley Editrice e Autore Fabrizio Lupone.

Il libro approfondisce i regolamenti e i requisiti tecnici,  giuridici,  archivistici ed organizzativi che devono essere soddisfatti nell’ambito dei processi di un Ente locale e durante tutto il ciclo di vita di un documento informatico.

L’opera illustra, con dovizia di requisiti normativi e procedurali, le conoscenze multidisciplinari necessarie per affrontare concretamente gli aspetti operativi legati alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici negli enti locali ed in generale nelle pubbliche amministrazioni.
La trattazione rappresenta una guida pratica per analizzare e gestire la digitalizzazione dei processi lavorativi e dei procedimenti amministrativi nelle Pubbliche amministrazioni, in quanto affronta le varie tematiche con una visione completa rispetto ai requisiti, agli adempimenti, alle criticità, ai compiti e alle responsabilità previste dalla normativa di riferimento vigente ed in particolare dalle novellate regole tecniche in materia. Il volume fornisce, pertanto, un valido e concreto supporto a tutti i soggetti che devono affrontare la trasformazione digitale dei processi documentali in una pubblica amministrazione, approfondendo gli strumenti e i sistemi di validazione da associare ad un oggetto digitale per garantire nel tempo la sua validità giuridica ed efficacia probatoria.

Il volume tratta nello specifico i seguenti argomenti:

– L’avvio di una gestione nativa del documento informatico
– Quadro normativo per l’adozione del documento informatico
– Il documento informatico e gli oggetti digitali: natura ed effetti giuridici
– Strumenti di validazione del documento informatico
– Il contratto informatico nelle Pubbliche Amministrazioni
– Le nuove regole tecniche introdotte dal D.P.C.M. 13 novembre 2014
– Gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi
– Conservazione dei documenti informatici.

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Risoluzione 98/E del 25 novembre 2015: prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN esentati dalla fatturazione elettronica

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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 25 novembre 2015 conferma quanto già chiarito dall’INPS il 20 ottobre 2014 con il suo messaggio n. 7842 in merito all’esenzione dalla fatturazione elettronica delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale se i corrispettivi sono adeguatamente certificati dal cedolino mensile.

La risoluzione stabilisce che restano tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974, a mente del quale: “Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l’ente”.

La risoluzione si conclude affermando che alla luce di quanto sopra, laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

In ultimo, la lettura del parere riportato nella risoluzione, è altresì di interesse in quanto rinnova l’indicazione di alcuni principi generali della disciplina normativa in materia di fatturazione. Principi dettati dal legislatore comunitario con la direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, di modifica della direttiva 2006/112/CE, e recepiti in Italia a partire dalle operazioni ai fini Iva dal 1 gennaio 2013  legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).  E’ utile rammentare i predetti principi per la diffusione di una corretta cultura digitale tra gli operatori economici, i medici, le Aziende Sanitarie Locali e gli addetti ai lavori nel settore del paperless o e-business.

Principio cardine fondamentale è la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi (si vedano, in proposito, le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, nonché le Circolari n. 12/E del 3 maggio 2013 e n. 18/E del 24 giugno 2014).

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate osserva nella risoluzione che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore. Tale precisazione è, altresì, valida nell’ambito della fatturazione per le forniture di beni e servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni,  la cui forma elettronica costituisce l’unica modalità di emissione delle fatture secondo le disposizioni del D.M. n. 55/2013.

Con specifico riferimento alla fatturazione PA, l’AE precisa e ribadisce, testualmente, che sebbene abbiano previsto una modalità obbligatoria di fatturazione, le disposizioni emanate non hanno introdotto, per quanto qui interessa, nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione ex articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili (si vedano, ad esempio, gli articoli 22 e 73 del citato D.P.R. n. 633). In altre parole, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere).

Le firme elettroniche, cerchiamo di presentarle in modo semplice

news_image_323 Novembre 2015

Cerchiamo di fare chiarezza sulle tipologie di firme elettroniche oggi esistenti per i documenti informatici e la loro validità. Il linguaggio che userò nell’articolo sarà semplice, quasi irriverente verso la materia. Ciò non perchè la materia debba essere derisa…tutt’altro, credo semplicemente sia giusto, con l’evoluzione tecnologica che avanza e che fa sempre più parte della nostra vita quotidiana, cercare di esprimere i concetti in maniera spoglia da eccessivi tecnicismi siano essi informatici o giuridici. Cominciamo subito e caro lettore permettimi di darti del tu.

Cosa sarebbe un documento senza una firma è presto detto…dal punto di vista del diritto non potremmo dire se chi lo ha scritto ne aveva la competenza nè potremmo attribuirgli la responsabilità del contenuto. Con la firma, quindi, ci si assume la paternità e la responsabilità di ciò che è contenuto in un documento.

Vorrei farti una domanda subito: come fai a dimostrare che quando hai firmato il documento avevi i poteri per farlo? Bene, anzitutto, la firma del documento dovrà essere accompagnata da una data. Ma come fai nel cartaceo ad essere certo che la presenza di eventuali correzioni sul documento siano imputabili a correzioni eseguite prima dell’apposizione della firma e dell’indicazione della data?

Altro caso pratico, supponiamo che tu debba firmare un documento cartaceo di più pagine…che fai firmi l’ultima? Beh se vuoi essere sicuro dovresti firmarle tutte, ma ciò non è semplice se il documento consta di centinaia di pagine o se un malintenzionato sostituisce tutte le pagine tranne l’ultima e cambia il contenuto di una delle pagine intermedie creandoti delle noie in caso di contenzioso.

Tutte queste problematiche, tipiche del cartaceo, sono di profondo interesse e riflessione per chi intende avviare una gestione informatica attraverso la formazione di un documento sottoscritto con firme elettroniche.

In relazione al valore probatorio della firma, è utile richiamare l’articolo 2702 del codice civile che recita:

“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”

in sostanza, nel caso di firma non autenticata, se io disconosco o riconosco una firma che mi si attribuisce, starà a chi sostiene il contrario provare che sto mentendo, il quale dovrà intentare una querela di falso. Nel caso di firma autenticata il discorso è diverso in quanto lì c’è un notaio o un pubblico ufficiale, quindi un soggetto cui è attribuita fede pubblica, che sostiene di avermi visto apporre la firma in sua presenza, per cui non mi sarà semplice disconoscere una firma. Bene tieni in mente quest’articolo del codice civile in quanto ci ritorneremo tra poco dopo aver distinto le varie tipologie di firma.

Tipologie di firma elettronica

Il CAD riconosce 4 differenti tipi di firma elettronica: la firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma qualificata e la firma digitale che nel proseguo sarà la più importante di tutte. In realtà, vi è anche la firma elettronica autenticata ma non sarà oggetto dell’approfondimento.

Firma Elettronica

Il CAD definisce la firma elettronica come: l’insieme dei dati  in  forma  elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; notiamo che in questa definizione non c’è nessun riferimento al termine “documento”, cioè la firma elettronica è un insieme di dati usato per autenticarsi. Morale: la tua utenza e password per accedere a facebook sono un esempio di firma elettronica. Nulla si dice sulla sua attendibilità ed essa non è necessariamente riferita ad un documento.

Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Il CAD la definisce come: insieme  di  dati  in  forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico  che consentono  l’identificazione  del firmatario   del   documento   e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi sui quali il  firmatario  può  conservare  un  controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente modificati.

In sostanza la FEA è una firma riferita ad un documento specifico che permette dal documento di identificare in maniera certa il firmatario e di rilevare anche se il documento stesso è stato modificato dopo la firma. Il firmatario, ovviamente, deve avere il controllo esclusivo sui mezzi per apporre questo tipo di firma. Un esempio di tale firma è il processo di firma grafometrica che soddisfa i requisiti prescritti dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Ti sarà sicuramente capitato di vederla quando apponi delle firme su un tablet per esempio negli uffici postali o in banca. Senza entrare troppo nei particolari e, premesso che possono esistere diverse soluzioni di firma grafometrica, un principio generale di queste tipologie di firma grafometrica è che esse collezionano dati biometrici del firmatario (es. pressione, velocità di firma, tratto ecc.) e li “fondono” in maniera permanente al documento da firmare in maniera tale che questi dati biometrici non siano più intellegibili a chi accede al documento. È chiaro che inizia già un bel dilemma…il trattamento dei dati biometrici presuppone:

  • il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Provvedimento Garante per la Privacy n. 513 del 12 novembre 2014
  • il consenso al trattamento del firmatario il quale “fornisce” i suoi dati esclusivamente per le finalità di firma del documento in questione.

La legge riconosce alla firma elettronica avanzata un ambito di applicabilità inferiore a quello della firma digitale, in quanto la firma elettronica avanzata non può essere usata per i contratti che trattano vendite o locazioni di immobili e hanno valenza solo nei rapporti tra firmatario e controparte che gli ha proposto di usare quella particolare soluzione di firma, non ha cioè una valenza verso tutti come la firma digitale. Questo motivo la rende non adatta per i documenti di una pubblica amministrazione e, dunque, il CAD limita la sua usabilità solo ai documenti interni ad un procedimento amministrativo.

Firma elettronica qualificata

Il CAD la definisce come: un  particolare  tipo  di  firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato  e realizzata mediante un dispositivo sicuro  per  la  creazione  della firma. In sostanza siamo di fronte comunque ad una firma elettronica avanzata, ossia una firma che garantisce di poter risalire univocamente da un documento al suo sottoscrittore, ma stavolta ci sono due elementi addizionali:

  • un certificato;
  • un dispositivo fisico sicuro per la creazione della firma.

Il certificato, come vedremo tra poco a proposito delle firme elettroniche digitali altro non è che un documento informatico contenente un’attestazione dell’identità, proveniente da un soggetto terzo fiduciario dotato degli opportuni criteri di affidabilità di una persona fisica, che ci permette di “fidarci” del meccanismo che stiamo andando a scegliere per identificare il firmatario. Non è chiaro vero??? Tranquillo sarà tutto più chiaro appena riprenderemo il discorso sui certificati parlando delle firme digitali… Quanto al dispositivo si tratta di un dispositivo fisico sicuro, può essere un token USB che inserito nel PC permette di firmare il documento o può essere un dispositivo ubicato presso un certificatore accreditato, in entrambi i casi parliamo di dispositivi che devono garantire la conformità a requisiti di sicurezza molto stringenti fissati dalla normativa vigente, per assicurare il controllo esclusivo del firmatario sulla propria firma.

Firma digitale

Il CAD la definisce come: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l’integrità  di  un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Bene anche la firma digitale è una particolare firma elettronica avanzata, quindi da essa si può risalire univocamente al firmatario di un documento. Rispetto alla firma elettronica qualificata è sempre presente il concetto di certificato qualificato, ma stavolta si fa riferimento ad un sistema di chiave pubblica e privata.

Senza entrare troppo nei concetti matematici di chiave pubblica e privata che avrebbero bisogno di una lunga premessa sui principi della crittografia, ciò che ti basta sapere è che, in sostanza, ciascun soggetto firmatario di un documento deve disporre di:

  • una chiave privata, nella disponibilità solo di colui che firma, che gli permette per l’appunto di firmare i documenti;
  • una chiave pubblica, nota a tutti coloro che intendano leggere il documento e tramite la quale essi possono verificare che il documento sia stato effettivamente firmato dal soggetto in questione e non sia stato alterato nel tempo.

Potremmo quindi sintetizzare dicendo che la chiave privata serve a firmare il documento mentre la chiave pubblica serve a verificare l’identità del firmatario del documento.

Ok ok mi dirai:” va bene mi fido…c’è qualche meccanismo magico in base al quale, conoscendo questa chiave pubblica posso verificare chi è il firmatario, mentre quest’ultimo con quella privata può firmarlo, ma come faccio a sapere qual è la chiave pubblica del firmatario presunto?”. Ottima domanda, come facciamo…la pubblichiamo sul giornale? E chi mi dice che posso fidarmi??…allora la pubblico su un sito Internet? Noooo con quello che si sente dire oggi di attacchi ai siti web un buon hacker e un malware potrebbe dirottare il mio browser su un sito contraffatto…Ecco che subentrano quindi i “certificatori” che sono soggetti dotati di alta affidabilità (vedremo tra poco che significa, che certificano e firmano un documento informatico contenente la chiave pubblica dei firmatari (soggetti fisici o giuridici)…ricordi che avevo detto che avrei approfondito il discorso sui certificatori…bene promessa mantenuta. Vediamo più in dettaglio chi sono questi soggetti. A norma del CAD l’attività di certificazione è libera e non necessita di particolari autorizzazioni per essere eseguita. Ciò significa che in teoria io posso scegliere se fidarmi o meno di un certificatore che mi attesta qual è la chiave pubblica di un soggetto, tuttavia ci sono particolari soggetti ai quali l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha riconosciuto particolari requisiti di affidabilità ed integrità morale, e, pertanto, ad essi sono attribuite grosse responsabilità, i cui certificati hanno un valore legale di maggior fede. Questi certificatori vengono denominati dal CAD certificatori “accreditati” proprio perchè hanno affrontato un processo di accreditamento presso l’AgID che può comunque sempre disporre visite ispettive presso gli stessi. Potremmo dire che la differenza tra un certificatore qualunque ed uno certificatore accrediato da AgID è similare alla differenza sul piano della pubblica fede che intercorre tra un cittadino qualunque ed un notaio o un pubblico ufficiale. Quali sono dei casi specifici, non esaustivi, in cui la legge impone che la firma digitale debba essere di un fornitore di firma accreditato? A puro titolo esemplificativo ne elenchiamo alcuni:

  • a norma dell’articolo 65 del CAD le istanze presentate alla PA se firmate digitalmente, le firme devono essere fornite da certificatori accreditati (esistono anche altre soluzioni per presentare istanze telematicamente alla PA contemplate nello stesso art. 65, ma adesso desidero parlarti di firme)
  • se scansiono un documento cartaceo e un ufficiale dotato degli opportuni poteri vuole attestare tale copia come conforme al documento originale a tutti gli effetti di legge, allora questi deve adoperare una firma digitale di un certificatore accreditato. Ricordiamo, a tal proposito, che una scansione di un documento cartaceo firmata autografamente ha lo stesso valore dell’originale cartaceo solo se il presunto firmatario non disconosce la sua firma.

Notiamo che una caratteristica comune della firma digitale e della firma elettronica avanzata è che esse permettono entrambe di conservare l’integrità del documento, cioè se un documento firmato con firma elettronica avanzata o digitale viene successivamente modificato, un software per il riconoscimento delle firme se ne accorgerà immediatamente segnalando di aver trovato un falso, ossia un documento non integro.

Ritengo opportuno chiudere questo paragrafo con un breve schema riassuntivo delle tipologie di firma:

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come puoi osservare le firme digitali e qualificate sono particolari tipologie di firme elettroniche avanzate che, a loro volta, rientrano nell’ambito più vasto delle firme elettroniche. Per quanto riguarda il rapporto esistente tra le firme qualificate e quelle digitali si può dire che alcune firme digitali possono essere anche qualificate (la loro intersezione non è vuota) se la soluzione di firma digitale in questione presuppone l’esistenza di un qualche dispositivo fisico per firmare i documenti.

Lo schema seguente, invece, illustra per grandi linee la valenza giuridica delle varie tipologie di firma, senza alcuna pretesa di completezza e ricordandoti che in caso di contenzioso ogni caso va valutato attentamente.

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Per completezza, si ricorda che le disposizioni del CAD in merito alle firme elettroniche devono essere attuate seguendo le regole tecniche dettate dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

La firme elettroniche e l’articolo 2702 del codice civile

Ritorniamo adesso ad analizzare l’articolo 2702 del codice civile sulla valenza delle firme nella scrittura privata alla luce di ciò che abbiamo imparato sulle varie tipologie di firma. Il CAD all’articolo 21 recita testualmente ai commi 1 e 2:

“Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma  elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto conto delle sue caratteristiche  oggettive  di  qualità,  sicurezza, integrità e immodificabilità.
2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole tecniche  di  cui  all’articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità  e  l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo  che  questi dia prova contraria”.

Che significa? In sostanza se su un documento è apposta una firma elettronica allora un giudice valuterà l’attendibilità del documento e la veridicità sulla paternità dell’autore presunto in base a caratteristiche tecniche della soluzione di firma del documento; probabilmente nominerà un perito per l’analisi della soluzione di firma e del documento.

Nel caso in cui il documento sia stato firmato con una soluzione di firma digitale, qualificata o avanzata conforme alle regole tecniche che discendono dal CAD allora tale documento ha l’efficacia prevista all’articolo 2702 c.c. Nel caso particolare della firma digitale, il presunto firmatario, se intende disconoscere la propria firma, deve dimostrare che qualcuna altro abbia potuto usarla al suo posto (onere inverso della prova).

In ogni modo, intendo concludere il mio approfondimento sulle firme indicando che l’utilizzo delle diverse tipologie di firme elettroniche deve essere incoraggiato sempre più in quanto oggi questi strumenti di validazione permettono di garantire al documento caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità superiori rispetto ad una gestione cartacea.

Inoltre, l’emanazione del recente regolamento europeo eIDAS (n. 910/2014) sui documenti elettronici, le firme elettroniche ed i servizi fiduciari permetterà da luglio del 2016 di avere un quadro normativo comunitario unico ed omogeneo, rendendo necessaria un’ulteriore modifica sostanziale del Codice dell’Amministrazione Digitale, come già previsto dalla legge di riforma della pubblica amministrazione.

di dott. Alfonso Pisani

Service Responsible for Digital Protocol and Electronic Document Archiving System Provincia di Salerno e autore di ebook sulla materia

[Contributor DocPaperless]

Convegno 1 dicembre 2015 Treviso: dematerializzare la documentazione aziendale

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Il Convegno “Dematerializzare la documentazione aziendale: novità in materia di fatturazione elettronica tra aziende private, gestione digitale del libro unico del lavoro e dei documenti di magazzino“, la cui partecipazione è gratuita, è organizzato da Digitaldox.it e si terrà martedì 1 Dicembre 2015 dalle ore 14,30 presso lo storico edificio Palazzo Giacomelli, sede di rappresentanza di Unindustria Treviso.

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Obiettivo dell’incontro è approfondire gli aspetti giuridici, fiscali e operativi inerenti l’utilizzo di tecnologie digitali applicate alla gestione documentale, interna ed esterna all’azienda e, nel contempo, offrire una panoramica delle soluzioni offerte da Digitaldox.it anche attraverso la testimonianza diretta di clienti che stanno già utilizzandole con successo.

Fabrizio Lupone sarà ospite e relatore con un intervento dal titolo “Le novità sulla fatturazione elettronica tra privati e sulla digitalizzazione dei documenti aziendali: aspetti fiscali, normativi e operativi”.

Inoltre, la presenza di importanti aziende del calibro di Burgo Group e ECR Italy rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il valore che un’accorta gestione digitale dei documenti fiscali, tributari e del lavoro può apportare alla vostra realtà, sia in termini economici che di maggior efficienza dei processi. A conclusione del pomeriggio, BT Italia (British Telecom), partner tecnologico di Digitaldox.it, illustrerà i benefici derivanti dall’utilizzo delle soluzioni cloud.

Per maggiori informazioni e leggere il programma clicca qui.

Per registrari in Eventbrite all’evento gratuito clicca qui.

Dematerializzazione dei registri di carico e scarico agroalimentari nell’ambito del SIAN

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L’art. 1-bis, commi 7, 9, 6 e 8, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha stabilito tra le disposizioni urgenti in materia di semplificazioni anche quelle della realizzazione, gestione e tenuta dematerializzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del registro di carico e scarico per la produzione del burro, del latte conservato, degli sfarinati e delle paste alimentari e delle sostanze zuccherine.

In attuazione alle predette disposizioni, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha definito le tempistiche, le modalità e le regole di applicazione della dematerializzazione dei registri di carico e scarico mediante l’emanazione dei seguenti Decreti Ministeriali:

  • D.M. n. 8 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico per la produzione del burro;
  • D.M. n. 9 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato;
  • D.M. n. 10 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari;
  • D.M. n. 11 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine;

i quali inizialmente prevedevano un avvio dei nuovi obblighi legislativi al 1 luglio 2015. Successivamente il MIPAAF ha emanato il D.M. n. 6437 del 25 giugno 2015 per la proroga dei termini previsti al 1 ottobre 2015.

Ciascuno dei suddetti decreti ministeriali, inoltre, è correlato da due allegati:

  • Allegato 1 – Iscrizione e accesso al SIAN, portale internet di accesso ai servizi del MIPAAF http://mipaaf.sian.it
  • Allegato 2 – Modalità di tenuta del registro dematerializzato.

Per la trasmissione delle operazioni di carico e scarico (e dei fornitori/destinatari interessati dalle movimentazioni) è possibile utilizzare una duplice modalità:

  • il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni che prevede l’accesso dell’operatore con la propria credenziali personali al portale internet di accesso ai servizi del MIPAAF;
  • il sistema di interscambio di dati in modalità web-service, in cui colloquio telematico avviene in automatico tra il sistema informatico gestionale dell’operatore ed il SIAN.

Un registro agroalimentare dematerializzato realizzato presso il SIAN non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria. Tuttavia in fase di ispezione, qualora l’organismo di controllo lo richieda, l’operatore dovrà consentire la consultazione del registro mediante l’utilizzo del computer aziendale e la stampa di dati utili ai fini del controllo.

In relazione al Registro dematerializzato degli sfarinati e delle paste alimentari, si precisa che di recente, con il D.M. n. 809 del 29 settembre 2015, sono stati modificati i termini di registrazione previsti dal decimo capoverso del paragrafo 1 dell’allegato 2 al D.M. n. 10 del 8 gennaio 2015 concernente le “Disposizioni generali”, modificandoli nel seguente modo: “Le operazioni sono registrate entro il sesto giorno successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi, secondo un ordine cronologico coerente”.

In generale, altresì, si evidenzia che nell’area download e nella sezione “Documentazione Tecnica Registri” del sito istituzionale del SIAN sono messe a disposizione tutte le guide rapide per la tenuta dematerializzata del registro di carico e scarico.

Inoltre, sempre nella stessa sezione di download si segnalano, quale utile strumento di chiarimento sulla nuova disciplina in merito alla tenuta dei registri di carico e scarico agroalimentari, le FAQ Ministeriali del 4 settembre 2015.

Infine, in attuazione alla normativa europea ed in particolare all’art. 1-bis, commi 5 e 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 è stato emanato dal MIPAAF il D.M. n. 293 del 20 marzo 2015, che stabilisce le disposizioni per la tenuta in formato elettronico anche per i registri nel settore vitivinicolo, che gli Operatori dovranno tenere obbligatoriamente in forma dematerializzata a partire dal 1 gennaio 2016.

Pubblicazioni AgID: rapporti sull’adozione della Fatturazione Elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese

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In calce alla sezione di approfondimento Fatturazione Elettronica del sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale trovate tutte le pubblicazioni nel tempo dei Rapporti sull’adozione della Fatturazione Elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

AgID pubblica le istruzioni per la produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo

news_image_310 Ottobre 2015

Sono state pubblicate sul sito AgID le istruzioni per la produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo datate 6 ottobre 2015.

Le istruzioni di AgID sono da considerarsi una guida per dare attuazione alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di protocollo informatico e sono pervenute proprio a ridosso della scadenza ultima legislativa di adeguamento alle nuove regole tecniche del 11 ottobre 2015.

Più nel dettaglio, l’art. 7, comma 5, del Decreto stabilisce che il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto.

Consulta le istruzioni AgID per la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo

Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015: semplificazione della comunicazione del luogo di conservazione elettronica

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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 25 settembre 2015 fornisce un’importante novità interpretativa sull’adempimento della comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari disposto dall’art. 35, comma 2, del D.P.R. 633/72.

L’AE nel suo parere, in risposta all’interpello, afferma che il concetto di “conservazione” dei documenti fiscalmente rilevanti e i relativi modelli comunicativi in uso, ossia i modelli AA7/10 e AA9/11 (da quest’anno AA9/12) rispettivamente quadri E ed F relativi a “soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili”, fanno riferimento in origine alla gestione dei soli documenti cartacei, ove sostanzialmente il concetto di “conservazione” è coincidente con il concetto di “deposito”, mentre in un processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti è necessario tener conto dell’assenza del concetto del luogo fisico di conservazione a favore invece di un LUOGO DI ESIBIZIONE che può essere gestito anche da remoto.

L’agenzia spiega che il Conservatore è il soggetto che opera per il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali, definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale ed è individuato formalmente nel manuale di conservazione, documento obbligatorio per legge da esibire in caso di verifiche e controlli.
Il Conservatore può, peraltro, coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario (ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo.

Il parere di AE si conclude con l’affermazione che nei casi in cui la conservazione sia affidata ad un Conservatore soggetto terzo, che non assume la veste di depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione  mediante  i  modelli comunicativi sul luogo di conservazione  (essendo,  in  ogni  caso,  gli  estremi  identificativi  del  conservatore  riportati  obbligatoriamente  nel  manuale  della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione  di  visionare  e  acquisire  direttamente,  presso  la  sede  del  contribuente ovvero  del  “depositario”  delle  scritture  contabili, la  documentazione  fiscale, compresa  quella  che  garantisce  l’autenticità  ed  integrità  delle  fatture,  al  fine  di verificarne  la  corretta  conservazione.

In ultimo, viene precisato da AE che la  mancata  esibizione  dei documenti fiscalmente rilevante comporta gli effetti previsti dagli articoli 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La risoluzione in oggetto porta ad una semplificazione ed incentivazione alla maggiore diffusione dei processi di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti, in quanto elimina l’obbligo di comunicazione sul Contribuente nel caso di affidamento della conservazione ad un Conservatore elettronico che non assume la veste di depositario delle scritture contabili.

Finalmente, grazie alla risoluzione n. 81/E, si va verso la definizione di un concetto di LUOGO DI ESIBIZIONE nella gestione elettronica differenziato dal LUOGO DI CONSERVAZIONE nella gestione cartacea e con questo articolo è mia intenzione ringraziare tutti coloro che hanno e stanno dando il loro contributo a questa nuova formulazione/interpretazione della normativa di riferimento.

Si ricorda che l’art. 5 comma 2 del D.M. 17 giugno 2014 dispone che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico sia reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/72.

Altresì, l’art. 10 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Modalità di esibizione”  stabilisce che, fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla normativa vigente, il sistema  di conservazione permette ai soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione selettiva secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione.

In conclusione, la risoluzione n. 81/E va nella direzione giusta!

Si ricorda che per i soggetti che hanno l’esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, si avvicina il termine del 31 dicembre 2015 per la conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscalmente rilevanti relativi al periodo d’imposta 2014. Perchè stampare ancora tanta carta quando esistono processi consolidati e sicuri che ci permettono di gestire il ciclo di vita del documento completamente in modalità informatica e a norma? Il Legislatore si è impegnato e in questo ultimo anno grazie al D.M. 17 giugno 2014 sono state eliminate delle importanti barriere all’adozione.
Essere imprenditori significa anche intraprendere l’innovazione e la conservazione elettronica è un progresso innovativo da attivare che permette di risparmiare e di generare maggiore efficienza ed efficacia dai propri processi documentali.

Clicca qui per leggere la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015

Fabrizio Lupone

Emanati quattro importanti regolamenti di esecuzione al Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014

news_image_315 Settembre 2015

Di rilievo le novità pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 settembre 2015 in merito all’iter di attuazione del Regolamento eIDAS n. 910/2014.
Il Legislatore europeo ha infatti emanato i seguenti quattro Regolamenti di Esecuzione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015

relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell’8 settembre 2015

relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell’8 settembre 2015

stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015

stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Primo rapporto sull’adozione della fatturazione elettronica da parte delle PA e delle imprese

news_image_313 Settembre 2015

 

 

1. Introduzione

 

È stato pubblicato il 30 giugno 2015 sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il primo rapporto strutturato sull’adozione della fatturazione elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Il rapporto è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in stretta collaborazione con gli altri componenti istituzionali del Gruppo di lavoro Progetto Fatturazione Elettronica PA, composto da:

– Agenzia per l’Italia Digitale;

– Agenzia delle Entrate;

– Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– Sogei;

– Consip.

Il rapporto contiene i dati sullo stato di avanzamento e i dati statistici relativi al periodo di osservazione che va dal 6 giugno 2014 fino al 31 maggio 2015, con particolare focus sui primi mesi del 2015, in merito al nuovo processo di fatturazione elettronica tra operatori economici e PA.

Lato pubbliche amministrazioni, il documento contiene lo stato di avanzamento ed i dati statistici rilevati dai soggetti gestori delle infrastrutture che attuano le diverse fasi del processo di fatturazione elettronica verso la PA, come regolato dal D.M. n. 55/2013. Le infrastrutture interessate sono quelle dell’IndicePA (gestito da AgID), del Sistema d’Interscambio (gestito da Agenzia delle Entrate), del SICOGE (gestito dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), del SIDI (gestito dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) degli Hub regionali per la fatturazione elettronica (gestiti dalle rispettive amministrazioni).

Altresì, lato imprese, il rapporto indica i dati sui servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione delle piccole e medie imprese da Consip sul MePA e dal Sistema delle Camere di Commercio.

 

 2. L’analisi del rapporto

 

Il rapporto rileva che nel periodo sotto osservazione (6 giugno 2014 – 31 maggio 2015) sono stati 7.618.984 i file fattura ricevuti dal sistema di interscambio, di cui l’86% (6.553.169) sono stati inoltrati alla PA di riferimento.

Dopo la scadenza del 31 marzo 2015, il numero di file fattura gestiti dal Sistema è più che quadruplicato rispetto ai mesi precedenti. Da una media di circa 430.000 file fattura mensili gestiti nei primi mesi del 2015, nel solo mese di maggio 2015 sono stati ricevuti 2.464.689 di file fattura con un incremento del 327% del numero di file ricevuti con valori medi giornalieri che sono passati da circa 10.000 file/giorno (valore medio per il 2014) a circa 80.000 file/giorno (valore medio per maggio 2015).

È sicuramente interessante analizzare il grafico sulle tipologie di errori riscontrati dal Sistema di Interscambio, generati dal controllo sintattico sui file fattura che il SdI esegue una volta ricevuti i file stessi. Dal grafico si evince che gli errori più frequenti sono errori che si andranno sempre più a ridursi, con il passare del tempo e con la pratica e l’esperienza degli attori coinvolti.

Gli errori più diffusi riguardano il nome assegnato al file fattura, duplicato o non valido nel 32% dei casi, l’invio di una fattura già inviata e di file non conformi al formato previsto, rilevati rispettivamente nel 14% dei casi.

Lato pubbliche amministrazioni, si nota che sono oltre 22.000 le PA centrali e locali soggette a fatturazione elettronica ed al 31 maggio 2015 queste hanno registrato 53.325 uffici di fatturazione elettronica nell’IndicePA. Circa il 50% delle pubbliche amministrazioni coinvolte si avvale dell’utilizzo di intermediari istituzionali ai fini della ricezione dei file fattura, quali ad esempio il SICOGE, il SIDI, gli HUB Regionali e il IFEL, la fondazione dell’ANCI per la finanza e l’economia locale.

A tal riguardo il rapporto ricorda che l’IndicePA (IPA) costituisce l’archivio ufficiale con i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici; all’interno dell’IPA le pubbliche amministrazioni devono, inoltre, istituire i propri uffici di fatturazione elettronica con i relativi codici identificativi. Pertanto, qualsiasi fornitore della pubblica amministrazione che emette una fattura elettronica, al fine di garantirne la corretta lavorazione e consegna da parte del Sistema di Interscambio, deve indicare nella fattura il medesimo codice ufficio destinatario indicato dall’amministrazione nell’IPA.

Il 42% degli uffici di fatturazione elettronica attivi nell’IPA sono relativi alle amministrazioni comunali ed alle loro unioni, consorzi o associazioni, il 17% degli uffici fanno riferimento agli istituti scolastici e l’8% alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri ed all’Avvocatura dello Stato.

Il rapporto contiene anche i dati e l’andamento temporale relativi alla scelta eseguita dalle pubbliche amministrazioni nell’IPA in merito al canale trasmissivo e di dialogo con il Sistema di Interscambio (PEC, SDIFTP e SPCOOP).

Il documento, inoltre, indica in merito agli 8.048 Comuni italiani, che:

  • il 73% dei comuni (5.880) ha un solo ufficio, generalmente si tratta dell’ufficio centrale denominato “Uff_eFatturaPA” assegnato di default dal sistema nel momento della registrazione dell’amministrazione comunale su IPA;
  • il 4% dei comuni (336) ha inserito un altro ufficio di fatturazione elettronica oltre all’ufficio centrale;
  • il 19% dei comuni (1.513) ha tra tre e dieci uffici;
  • il 4% dei comuni (315) ha oltre dieci uffici.

Oltre che sui Comuni, il rapporto riporta un focus anche sui dati relativi agli uffici di fatturazione elettronica nelle Regioni.

Poi, considerando il periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 maggio 2015 e facendo una analisi delle fatture consegnate alle amministrazioni in relazione con gli uffici di fatturazione elettronica presenti su IPA, il rapporto rileva che 45.955 uffici di fatturazione elettronica hanno ricevuto almeno una fattura, mentre 7.370 degli uffici registrati nell’IndicePA non hanno ancora ricevuto fatture dal Sistema di Interscambio.

L’andamento di questo indicatore nei periodi successivi fornirà una rappresentazione del livello di intensità di diffusione della fatturazione elettronica: con il passare dei mesi, infatti, la percentuale di uffici che non ha mai ricevuto fatture tenderà a zero per tutte le categorie di amministrazioni.

Nel capitolo 4 del rapporto, è affrontata l’altra faccia della medaglia della fatturazione elettronica, pertanto dopo l’analisi di quello che stanno facendo le pubbliche amministrazioni, l’obiettivo del rapporto è stato quello di fornire un quadro di come le imprese stanno affrontando questo grande cambiamento.

Nello specifico, il rapporto indica dati e andamento temporale delle PMI regolarmente abilitate al servizio gratuito di fatturazione elettronica del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), gestito tramite la Consip ed aperto alle PMI che operano attraverso l’utilizzo della piattaforma di eProcurement e sono in possesso di almeno un catalogo attivo al momento dell’adesione al MePA.

Nel complesso, dal 6 giugno al 31 maggio 2015 il numero totale di fatture inviate dalle PMI attraverso il servizio è di 248.847, con un trend che negli ultimi mesi è cresciuto progressivamente fino a raggiungere un picco di oltre 43.000 fatture inviate dalle imprese nel mese di maggio 2015 (oltre 8.000 in più rispetto al mese di marzo).

Il rapporto prosegue sull’analisi dei dati del servizio di fatturazione elettronica fornito alle PMI dal Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale ed Unioncamere. Il servizio gratuito può essere fruito per un numero massimo di 24 fatture nell’arco dell’anno.

Il numero di PMI che hanno aderito al servizio dall’avvio risulta in costante crescita, con un deciso incremento negli ultimi due mesi. Nel complesso, al 31 maggio 2015 sono circa 27.000 le imprese registrate e nel solo mese di maggio sono state 7.000 le imprese registrate al servizio fornito dal sistema delle Camere di Commercio.

Inoltre, il rapporto descrive i dati e lo stato avanzamento anche del servizio di fatturazione elettronica fornito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e messo a disposizione degli Ordini Territoriali e di tutti gli iscritti all’Ordine.

Il rapporto continua con il capitolo 5 “Analisi qualitativa delle problematiche attuative” in cui descrive, più nel dettaglio, gli aspetti relativi alle fatture elettroniche inviate con un codice ufficio 999999 e alle attività di monitoraggio delle amministrazioni non presenti in IPA.

Il capitolo 6, infine, conclude il rapporto descrivendo le iniziative di supporto all’adozione della fatturazione elettronica che sono state favorite dagli organi istituzionali, descrivendo le azioni di comunicazione e formazione e le varie azioni di assistenza diretta intraprese.

 

 3. Conclusioni

 

Il rapporto in oggetto, a parere dello scrivente, è sicuramente un’iniziativa lodevole, in quanto fotografa l’adozione della fatturazione elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e ha il merito di fornire informazioni statistiche interessanti. La sua lettura dovrebbe far comprendere uno dei tanti benefici che può portare il nuovo processo di fatturazione elettronica, ossia riuscire a creare nel tempo un sistema aggregato di dati “aperti” per osservare, analizzare e controllare la spesa pubblica in Italia ed in generale le dinamiche nei rapporti commerciali tra operatori economici e pubbliche amministrazioni.

Finalmente, grazie ai dati acquisiti dal Sistema di Interscambio (SdI) ed alla loro integrazione con i dati presenti nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC), con i dati del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) e del Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria (SICOGE), potrà essere possibile generare una base di informazioni molto utile per l’analisi delle singole forniture e quindi per poter dare effettiva concretezza alle azioni di monitoraggio e revisione della finanza pubblica.

Così come indicato nel progetto www.soldipubblici.gov.it, con la fatturazione elettronica sarà possibile incrociare i dati di SIOPE con quelli delle fatture elettroniche (che contengono, tra le altre cose, il dettaglio dei beni e delle quantità). Questo permetterà di arricchire esponenzialmente le informazioni disponibili e quindi di produrre ricerche e comparazioni con un maggior livello di dettaglio.

Come riportato sul sito della Ragioneria dello Stato, il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ ISTAT.

Il SIOPE è, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili che sotto il profilo della tempestività, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l’acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale.

Inoltre, è doveroso sottolineare che agli operatori economici ed in generale al Sistema Paese interessa ottenere dalla fatturazione elettronica benefici concreti, come

  • la certezza e la tempistica di accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario della pubblica amministrazione, al fine di ridurre il tempo medio in cui il credito può diventare un credito certo;
  • l’ottenimento di tempi di pagamento delle fatture elettroniche più brevi, in coerenza con la normativa vigente contro i ritardi di pagamento (D.Lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE).

A tal riguardo, la proposta e l’auspicio per i futuri rapporti strutturati in merito alla fatturazione elettronica è di riportare ulteriori dati di aggregazione proprio in merito alla statistica di accettazione delle fatture da parte delle PA, ai tempi medi di pagamento delle fatture e agli effetti benefici dell’incrocio dei dati delle fatture elettroniche con i dati raccolti nel SIOPE.

Più nel dettaglio, lo scrivente propone, in ottica costruttiva e collaborativa, di integrare i futuri rapporti con le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della percentuale di generazione degli Esiti Committente da parte delle pubbliche amministrazioni, ossia quante PA riescono a controllare il contenuto delle fatture elettroniche entro quindici giorni? Su quante fatture avviene il controllo del Committente PA rispetto al totale ricevuto ? E con quale tempistica ? Si rammenta che, ad oggi, secondo il regolamento vigente, il controllo da parte del destinatario PA non è un obbligo di legge ma una possibilità, tuttavia, ad avviso dello scrivente, è necessario procedere nella direzione in cui tali controlli dovranno divenire a regime un obbligo di legge, al fine di rendere effettiva in tempi brevi per gli operatori economici la certificazione dei crediti o meno;
  • l’indicazione della quota percentuale dei predetti Esiti Committente sia di accettazione della fattura che di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • l’inserimento nel rapporto di un capitolo sul miglioramento dei tempi di pagamento ottenuto grazie alle fatture elettroniche per categoria di amministrazione, per area geografica, ecc. L’indicazione nel rapporto dei collegamenti ad altri rapporti e statistiche del MEF e nello specifico della Ragioneria dello Stato che fotografano il tempo medio dei pagamenti e riportano un elenco del 100 enti pubblici “più virtuosi” e magari anche l’elenco dei 100 enti pubblici “più viziosi”. Pertanto, la proposta è quella di riportare nel rapporto, in forma sintetica, anche i dati di riepilogo dalla piattaforma per il monitoraggio dei crediti commerciale verso le pubbliche amministrazioni realizzata e gestita per il Ministero dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Oggi sulla predetta piattaforma sono attivi 521 (28%) enti pubblici. Come indicato nella piattaforma di monitoraggio, il numero e l’importo delle fatture effettivamente pagate è superiore a quello registrato dalla piattaforma di monitoraggio perché soltanto alcuni enti comunicano i dati relativi ai pagamenti ed il tempo medio di pagamento effettivo del totale delle fatture è con ogni probabilità più lungo di quello registrato tra gli enti che comunicano i dati. Il MEF promuoverà l’adesione alla piattaforma di monitoraggio presso tutte le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di disporre delle informazioni di pagamento in questi termini:
    • informazioni sul 60% delle fatture registrate entro la fine del 2015;
    • informazioni sul 90% delle fatture registrate entro la fine del 2016;
    • informazioni sul 99% delle fatture registrate entro il 30 giugno 2017.

 

4. Link del rapporto

Di seguito si riportano i link ai rapporti pubblicati sul sito istituzionale di AgID

Clicca qui per consultare il primo Rapporto strutturato pubblicato su AgID in merito all’adozione della fatturazione elettronica da parte di pubbliche amministrazioni e imprese.

Clicca qui per consultare il Rapporto strutturato in merito all’adozione della fatturazione elettronica da parte di pubbliche amministrazioni e imprese aggiornato da AgID al 31 agosto 2015.

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