19 Agosto 2015
In Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 è stato pubblicato il tanto atteso Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decreto legislativo che entrerà in vigore il 2 settembre 2015 ed attuativo della legge di riforma fiscale (legge delega 11 marzo 2014 n. 23).
L’art. 1 del Decreto regolamenta la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. In particolare l’art. 1 prevede che a decorrere dal 1 luglio 2016 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
Per specifiche categorie di soggetti passivi Iva, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell’ambito del forum nazionale sulla fatturazione elettronica, verrà messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
A decorrere dal 1 gennaio 2017, inoltre, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva, il Sistema di Interscambio (SdI) ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla predetta data, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti, per via telematica ed anche in formato strutturato, le informazioni acquisite dal SdI, al fine di mettere a disposizione dei contribuenti la possibilità di consultare lo stato delle operazioni effettuate.
L’art. 2 prevede la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in via opzionale a partire dal 1 gennaio 2017. Si precisa che per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2017.
In merito alla concreta attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si dovrà comunque attendere l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito del forum nazionale sulla fatturazione elettronica, per la definizione delle regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Inoltre, di grande rilievo ed importanza è l’art. 3 del Decreto in quanto individua gli incentivi di cui possono godere i soggetti passivi che opzionano per l’esercizio della trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, a titolo non esaustivo vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’, alle ‘black lists’, relativi agli acquisti intracomunitari e i contratti di leasing, di locazione e noleggio nonchè agli acquisti da San Marino e si potrà beneficiare di rimborsi Iva più veloci. L”art. 4 definisce, altresì, la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, individuati con l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ opzione del soggetto passivo Iva per l’esercizio della trasmissione telematica ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e lo vincola fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
In ultimo, il decreto legislativo in oggetto introduce l’obiettivo di individuare modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, da definire con apposito Decreto del MEF entro 6 mesi, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione dell’attività conoscitiva.
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