Update del 15 Febbraio 2017
La guida deve essere aggiornata rispetto alla varie modifiche normative
Pubblicato il manuale o guida pratica per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e tutti gli operatori economici per fare il punto della situazione sulle novità in materia di fatturazione elettronica tra privati (B2B) mediante il Sistema di Interscambio e sulle novità introdotte dall’attuazione del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 in merito all’opzione al regime premiale di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi, anche rispetto ai nuovi adempimenti disposti dal Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, quali misure di contrasto all’evasione fiscale.
La guida, nella versione v5.1, è aggiornata al 15 febbraio 2017 e quindi è aggiornata alla Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, al Decreto dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, al Provvedimento direttoriale n. 212804 del 1 dicembre 2016, alla Legge di conversione n. 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in GU n. 282 del 2/12/2016), alle nuove funzionalità attive nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e alla Risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016.
La guida potrà subire ulteriori aggiornamenti in futuro quindi rimani sempre aggiornato sui social network di Studio F. Lupone DocPaperless ed entra nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”.
Grazie dell’attenzione.
Apri, consulta e scarica la Guida v5.1 del 15/02/2017 Si segnala che vi sono state modifiche normative rilevanti e sostanziali non riportate nella guida
#Digitale #Dematerializzazione #DocPaperless
Bit volant, Bit Preservation Manent.
7 novembre 2016 – Update 12 dicembre 2016
Si ricorda che nell’ambito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio in relazione al processo di fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dal 9 maggio 2016 un nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, a cui ciascun operatore economico si deve adeguare.
Il mancato superamento di uno o più dei nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio, fino a novembre 2016 non ha comportato lo scarto del file, ma solo una segnalazione che verrà riportata all’interno della Ricevuta di consegna (RC) o della Notifica di mancata consegna (MC).
Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne ha misurato il livello di compliance. Dal 1 dicembre 2016 i file xml che non superano uno o più di questi controlli vengono scartati.
In relazione ai predetti nuovi controlli, sono state pubblicate a partire dal 31 ottobre 2016 sul sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it) le seguenti news:
Si precisa, infine, che come già indicato dal Sistema di Interscambio in una news del 20 luglio 2016 il controllo recentemente introdotto sul calcolo del PrezzoTotale prevede una tolleranza che ne rende “accettabile” l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.
4 novembre 2016
Il nuovo Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIdAS), propone una nuova riflessione in tema di documenti amministrativo elettronico, esplicitando all’art. 3 dedicato alle definizioni, come ricordato nel quesito, che per “documento elettronico” debba intendersi “ qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisa”. Lo stesso Regolamento all’art 25 dedicato alle firme elettroniche dispone che “ad una firma elettronica non posso essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica“. Dunque un documento elettronico non può essere privato del suo valore probatorio, valutabile in sede giudiziale, ancorché trattarsi di una registrazione sonora, visiva o audiovisiva.
Il punto della questione non è solo tecnica, in merito ai requisiti di conservazione del formato dell’oggetto digitale, che comunque dovrà essere attentamente valutato dal Responsabile della Conservazione, ma piuttosto di carattere giuridico/amministrativo e quindi appurare se per il documento amministrativo elettronico sono previste forme diverse da quella scritta, che come ricordato in elettronico possono spaziare anche ai documenti rappresentanti una riproduzione audiovisiva, visiva e sonora, sottoscrivibili con firma digitale.
Già più di un ventennio addietro, autorevole dottrina ha evidenziato che con l’adozione dell’informatica “si ha accrescimento dell’efficacia dell’azione amministrativa, ma si hanno anche conseguenze organizzative indotte, nei rapporti interorganici, nelle imputazioni e nelle responsabilità.“[1] Osservazioni queste, quanto mai attuali che propongono un approfondimento delle forme documentarie utilizzabili nei procedimenti amministrativi, al fine di valutare quando la manifestazione su supporto informatico possa soddisfare le esigenze di certezza utili a preservare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 97 della Costituzione.
Sintetizzando gli orientamenti in argomento si è sostenuto che per gli atti amministrativi non vigono regole generali riguardo ai modi di manifestazione delle volizioni in esse contenute, e che in difetto di espresse previsioni normative o di esigenze che inducano a scegliere particolari modalità di esternazione, l’amministrazione abbia una certa libertà nell’individuazione dei mezzi formali ritenuti più idonei[2]. Tuttavia la libertà nelle forme di perfezionamento degli atti amministrativi è suscettibile di essere derogata alla presenza di espresse disposizioni normative o quando la natura dell’atto renda necessaria la documentazione per iscritto[3]. Di fatto, appare indubitabile che, fatta eccezione per determinate situazioni, vi sia un generale vincolo della forma scritta che garantisce l’agire amministrativo. È fondamentale che gli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni siano documentati con modalità tali da rendere agevole il controllo sulla legittimità dell’operato dei pubblici poteri e la puntuale attribuzione delle responsabilità scaturenti dalla loro adozione[4]. In conformità a queste considerazioni deve quindi rivelarsi che la regola non è tanto quella della forma scritta, ma quella della necessaria documentazione di ogni operazione svolta e decisione adottata.
Le riflessioni appena svolte appaiono avvalorate anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “anche in mancanza di una legge che imponga esplicitamente la forma scritta, deve ritenersi che gli atti della pubblica amministrazione, anche quelli privatistici adottati in regime di diritto comune, ma pur sempre funzionalizzati debbano scontare, come regola generale giustificata da esigenze di certezza nonché per facilitare il controllo dell’attività amministrativa in funzione del buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., la forma scritta ad substantiam e possano avere la forma orale soltanto quando la legge o altra fonte normativa lo stabilisca espressamente (es. ordini di polizia, atto convocazione giunta e/o consiglio per precisa previsione statutaria o regolamentare).”[5]
È fondamentale, dunque, che gli atti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni siano documentati con meccanismi tali da rendere agevole il controllo (anche giurisdizionale, ma non solo) sulla legittimità dell’operato dei pubblici poteri e la puntuale attribuzione della responsabilità scaturenti dalla loro adozione. Pertanto, anche in ipotesi di provvedimenti adottati con consessi amministrativi, benché il verbale non sia da identificare con l’atto adottato (che si manifesta oralmente, a seguito di una discussione in seno ad un collegio tale verbale appare comunque finalizzato a consentire una verifica delle determinazioni fatte proprio dal collegio[6]) e, pertanto, si rivela mezzo sufficiente rispetto allo scopo perseguito.
di Cesare Ciabatti
Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato.
[Contributor DocPaperless]
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[1] Cfr. M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1986.
[2] Cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, III ed., vol. II, 1993, Giuffrè, Milano.
[3] Cfr. S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo in generale, II ed., vol. I, Giuffrè, Milano 2003.
[4] Cfr. A.G: Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Cacucci, Bari 2008.
[5] Tar Puglia Bari, sez.I, 20 maggio 2004, n. 2227; nello stesso senso Cons, St., sez V, 22 settembre 1999, n. 1136; Tar Veneto, sez. II, 30 aprile 1992, n. 395; Tar Lazio, sez. III, 24 settembre 1993, n 1560
[6] M.S. Giannini, Atto amministrativo, il quale ricorda che le delibere dei collegi amministrativi sono atti orali, poi documentati con la verbalizzazione