20 aprile 2017
Un articolo intitolato “Non dimenticar…….” per ricordare ai contribuenti la prossima scadenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo per quei documenti informatici rilevanti ai fini tributari e assoggettati all’imposta stessa.
Ad esempio, le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 e senza applicazione di Iva o il libro giornale tenuto e conservato in modalità informatica sono esempi di documenti informatici di rilevanza fiscale assoggetti all’imposta di bollo da assolvere secondo le disposizioni dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.
Per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642, ma il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Pertanto, per i contribuenti che presentano esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, ad esempio 1.2016-31.12.2016, la scadenza per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è prevista entro il 30.04.2017. Quest’anno il 30 aprile capita di domenica e c’è poi il festivo del 1 maggio, quindi la scadenza slitta al primo giorno successivo non festivo che è il 02.05.2017, tuttavia si consiglia di assolvere l’imposta di bollo prima dell’ultimo giorno utile.
Per un contribuente, invece, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio 7.2016-30.6.2017, i 120 giorni vanno calcolati dalla chiusura dell’esercizio quindi l’imposta va assolta, riprendendo l’esempio, entro il 28.10.2017 che è un sabato e quindi la scadenza ultima è rinviata al primo giorno non festivo.
Il codice tributo da esporre nella sezione erario del F24 è il codice 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”
Si ricorda che le fatture elettroniche, emesse senza addebito o applicazione dell’IVA e di importo superiore ad Euro 77,47, sono soggette ad imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 e devono osservare le predette disposizioni sul pagamento. Secondo la nuova disciplina le fatture elettroniche devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014.
Più nel dettaglio, nelle fatture elettroniche emesse e trasmesse verso il Sistema di Interscambio, è proprio la normativa sul formato XML FatturaPA che prevede uno specifico blocco informativo per dare evidenza con un “SI” dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura, in ottemperanza all’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014.
Mentre l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (la tariffa diventa di Euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni).
A tal riguardo si specifica che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 che per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
Ad esempio, per il libro giornale il singolo evento contabile è rappresentato da ogni operazione economica, rilevata in partita doppia, a prescindere dal numero di righe di dettaglio. Mentre per il libro inventari per singolo accadimento contabile s’intende la registrazione relativa ad ogni singolo cespite nonché la registrazione della nota integrativa.
Per rimanere aggiornato con competenza sugli argomenti della digitalizzazione a noma entra nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”.
10 aprile 2017
La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 in risposta ad un interpello di un contribuente, che per calcolare la predetta scadenza di tre mesi si deve intendere, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Quindi, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Come indicato nella risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:
a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
b) un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.
Un mio plauso digitale e personale all’Agenzia delle Entrate che in ottica semplificazione ha chiarito una volta per tutte un termine unico per tutti i documenti di natura tributaria, confermando l’interpretazione autentica già chiaramente indicata con la Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012, che ancorché applicata all’adempimento, oggi abrogato, della comunicazione dell’impronta dell’archivio, aveva la stessa finalità di razionalizzazione e semplificazione per il contribuente.
Consulta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017
Rimani sempre aggiornato con competenza sui social network di Studio F. Lupone DocPaperless e soprattutto entra nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”.