Category Archives: agosto 2017


La Corte di Cassazione si esprime sulla data certa elettronica associata ad una scrittura privata digitale

news_image_323 agosto 2017

La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con sentenza del 24 marzo 2017, depositata il 23 maggio 2017 n. 12939, si esprime in merito alla data certa elettronica, normativamente definita validazione temporale, associata ad un documento informatico mediante marca temporale al fine di dimostrare l’anteriorità del credito rispetto ad una dichiarazione di fallimento, di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo.

A tal riguardo si evidenzia che la disciplina civilistica sulle prove documentali, di cu all’art. 2704 del Codice Civile, richiede di associare una data certa ad una scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, per garantire la validità opponibile a terzi della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriore a un dato evento.

Pertanto, in una procedura di accertamento del passivo fallimentare, la predetta disposizione civilistica statuisce che dimostrare l’anteriorità certa di un credito rispetto all’evento di un fallimento significa che la scrittura privata attestante il credito debba essere munita di data certa.

Nella fattispecie della sentenza in commento, la scrittura privata era stata formata in modalità digitale (contratto di leasing digitalizzato) ed il requisito della data certa risultava dalla marca temporale apposta in sede di digitalizzazione ed emessa da un certificatore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’art. 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) sancisce che la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”

Le regole tecniche di attuazione del CAD sulla validazione temporale sono rappresentate dal DPCM 22 febbraio 2013 (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013). In particolare l’art. 41 delle predette regole tecniche definisce tra i possibili riferimenti temporali opponibili a terzi i riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati mediante marche temporali, secondo le regole per la validazione temporale mediante marca temporale ben definite dagli artt. 47-54 del citato decreto attuativo.

Premesso ciò, la sentenza della Corte di Cassazione afferma che l’accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice, che ha emesso la marca temporale, nell’apposito elenco di fiducia pubblico tenuto dall’AgID, ai sensi dell’art. 29 comma 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, comporta necessariamente una presunzione di conformità dell’attività del certificatore accreditato alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, in quanto chi richiede l’accreditamento deve impegnarsi a rispettare tali regole e in ciò risiede appunto l’utilità di un accreditamento da parte della pubblica autorità.

Conseguentemente, la Cassazione statuisce che è “onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate”.

In conclusione, in riferimento alla data certa elettronica associata ad un documento informatico mediante marca temporale emessa da un certificatore accreditato, la Cassazione esprime il principio di presunzione della conformità della marca temporale in quanto emessa per l’appunto da un certificatore che ha ottenuto l’accreditamento ma viene anche ribadito il principio di diritto secondo cui è onere della parte interessata a negare la certezza della data – e dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare – allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale” relativa al contratto di leasing digitalizzato.

Proroga della scadenza di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari

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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017, ha disposto la proroga dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi, stabilendo in particolare tra le varie disposizioni lo slittamento della scadenza ultima per la presentazione telematica di tutte le dichiarazioni in materia dei redditi al 31 ottobre 2017.

Le imprese, i professionisti, i lavoratori autonomi e le pubbliche amministrazioni ed in generale tutti i soggetti passivi d’imposta che eseguono con la modalità informatica la conservazione delle fatture, dei ddt, dei libri e registri, dei dichiarativi e delle comunicazioni fiscali e di altri documenti rilevanti ai fini tributari devono assolvere agli obblighi fiscali disposti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

L’art. 3 comma 3 del predetto D.M. 17 giugno 2014 stabilisce, per l’appunto, che il termine ultimo per concludere il processo di conservazione digitale è fissato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per tutti i documenti di natura fiscale, come confermato dalla recente Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017.

Pertanto, con la proroga dettata dal DPCM 26 luglio 2017 in merito alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi al 31 ottobre 2017 si ha uno slittamento anche del conseguente termine di conservazione dei documenti informatici fiscali riferibili a quel periodo, ossia la conservazione dovrà essere completata al massimo entro il 31 gennaio 2018.

A titolo esemplificativo, dunque, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016), presenterà telematicamente la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2017 e concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) e riferibili a quel periodo al più tardi entro il 31.01.2018.

Si sottolinea, in ultimo, che in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tutti i documenti rilevanti ai fini tributari (anche quelli rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare) andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

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