21 marzo 2019
Finalmente si completa il percorso di chiarezza sulla modalità di fatturazione in caso di erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Con la risposta n. 78/E ad un interpello di un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni da applicare per il 2019 in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie nei riguardi delle persone fisiche.
Nel suo parere, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 cosiddetto “Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, è stato posto il divieto di documentare tramite fatturazione nella modalità elettronica XML mediante il Sistema di Interscambio le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono quindi emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Il predetto divieto per il 2019 è da applicarsi anche in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al STS e anche nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie, da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente, sia altre voci di spesa non sanitarie.
L’Agenzia continua, poi, nel parere ricordando che l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, modificato dalle legge di conversione, n. 12/2019, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo il divieto di emettere fatture nella modalità elettronica XML tramite il Sistema di Interscambio per il periodo 2019 anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Qui era sorto un dubbio in molti: il divieto per il 2019 è limitato solo alle prestazioni detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), Tuir o a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche?
Il 8 marzo 2019 in un parere per un osservatorio sul tema in questione avevo espresso l’opinione che tale regime di divieto si applica a tutte le prestazioni sanitarie nei riguardi di persone fisiche se comportano un trattamento di dati sulla loro salute, proprio per evitare violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Con la Risposta n. 78 del 19 marzo 2019 l’Agenzia conferma la mia opinione espressa affermando che per il 2019 è stabilito quanto segue:
a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e, in conseguenza, le fattura agli utenti, sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
b) qualora, tuttavia, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.
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Grazie per l’attenzione
#DigitaleperunBenessereOrganizzativo
Fabrizio Lupone
Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer
Studio Professionale con marchio DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali
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19 marzo 2019
Basta carta inutile, basta procedura di bollatura iniziale dei libri.
Nella maggior parte dei casi non siamo portati culturalmente a passare ad una gestione completamente digitale dei nostri processi documentali e lavorativi, a meno che sia il Legislatore a costringerci.
Una corretta trasformazione digitale delle imprese passa, invece, per un atteggiamento propositivo e culturale del management e mediante un’analisi e una conoscenza di nuovi processi e quindi anche mediante una crescita della competenza sulla digital compliance.
La digitalizzazione assicura una maggiore competitività solo se il management fa delle scelte “giuste” e capisce che la digitalizzazione dei processi documentali deve sì generare riduzione dei costi operativi, sì generare maggiore efficienza ma soprattutto deve assicurare nel tempo la generazione di un BENESSERE ORGANIZZATIVO per le risorse.
Altrimenti può essere meglio il processo che si basa sul cartaceo!! Diciamolo con forza: la digitalizzazione senza generazione nel medio-lungo termine di un benessere organizzativo è peggio del cartaceo!!
Oggi come caso d’uso concreto della digitalizzazione parliamo della vidimazione annuale sui libri sociali quale obbligo per le società di capitale (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili).
Si ricorda che la vidimazione iniziale è attualmente prevista come obbligo solo per i libri sociali obbligatori ex art. 2421 del Codice Civile), quali:
Questi libri, pertanto, vanno numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Sei una società di capitali?
Lo sai che sono anni che è stata disciplinata con l’art. 2215-bis del Codice Civile la possibilità di formazione e tenuta informatica della documentazione tra cui i libri sociali senza quindi dover più assolvere alla vidimazione iniziale?
Il citato articolo del Cod. Civ. stabilisce che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Nell’ambito di una gestione informatica, quindi, al fine di assicurare ai libri sociali conformità alla normativa vigente e l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile, è necessario garantire una redazione informatica a norma dei libri sociali e secondo il “principio del senza ritardo”, con apposizione delle necessarie firme digitali e di una marca temporale entro 30 giorni e poi garantire una conservazione conforme al D.M. 17 giugno 2014 e al D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
Lo sai che potresti anche scoprire che l’assolvimento dell’imposta di bollo secondo l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse sia più conveniente rispetto alla modalità di assolvimento tradizionale ogni 100 pagine o frazioni di esse.
La mia proposta alle società di capitali?
Per il futuro iniziate ad organizzarvi per la digitalizzazione dei libri e registri, dei dichiarativi, ecc. e perché no anche dei libri sociali redatti, tenuti e conservati nella modalità digitale a norma.
Preparati, informatevi con competenza, investite sui nuovi processi!!
I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee formati, tenuti e conservati in modalità digitale a norma garantiscono alla società di capitali maggiore trasparenza ed opponibilità a terzi.
Se interessati alla digitalizzazione dei libri e registri richiedete una consulenza o una sessione di formazione allo Studio F.Lupone, lo studio specializzato in Italia nella Digital Compliance!!
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Fabrizio Lupone
Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer
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