28 Giugno 2014
Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il 24 giugno 2014 la circolare n. 12-C-2014 al fine di fornire agli avvocati un’informativa in merito al nuovo obbligo della fatturazione elettronica nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
28 Giugno 2014
Primi passi concreti per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, l’insieme dei dati e dei documenti digitali che rappresentano la storia clinica e sanitaria di una persona. Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole [doc. web n. 3230826] su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – il primo di una serie di decreti attuativi previsti dalla norma di legge – che consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al Fse. Già nel 2009 l’Autorità era intervenuta in tale materia con un provvedimento generale, svolgendo un ruolo di “supplenza” in attesa di una normativa adeguata. Lo schema odierno individua i primi contenuti da attivare a livello nazionale: i dati e i documenti da inserire nel fascicolo elettronico; le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti; le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali; le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo; i criteri di interoperabilità, nonché i contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del referto di laboratorio.
Lo schema di decreto è stato elaborato nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute cui ha partecipato anche l’Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione nel gennaio 2013. Il testo che ha avuto l’ok del Garante prevede, in particolare, che il paziente sia informato chiaramente e possa decidere con maggiore consapevolezza se dare il consenso all’alimentazione del Fse (in mancanza del quale il fascicolo rimarrà vuoto e quindi non accessibile, né per finalità di cura, né per finalità di ricerca o di programmazione sanitaria e monitoraggio), e in caso positivo, decidere se dare anche il consenso per finalità di cura (in mancanza del quale il fascicolo potrà essere utilizzato solo per finalità di monitoraggio, programmazione e ricerca, con le dovute garanzie di anonimato).
Il paziente potrà decidere, inoltre, con un consenso ad hoc, se far inserire nel Fse alcune informazioni di particolare delicatezza (sieropositività, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di sostanze stupefacenti, parto in anonimato). Giova comunque ricordare che la mancata adesione al Fse non preclude la possibilità di aderire alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
Gli accessi al Fse da parte degli operatori del Ssn dovranno essere tracciabili e la consultazione del Fse dovrà essere limitata al personale sanitario che abbia in cura effettivamente il paziente, e solo per il tempo necessario. Per scongiurare il rischio di accessi abusivi, lo schema è stato integrato prevedendo l’obbligo per il titolare del trattamento di avvisare immediatamente il Garante nel caso in cui i dati trattati nell’ambito del Fse subiscano violazioni (c.d. “data breach”: derivanti da attacchi informatici, incendi o altre calamità).
27 Giugno 2014
Forum Media Edizioni organizza l’e-Seminar “Fatturazione elettronica: soluzioni pratiche per le imprese” costituito da 3 lezioni che il partecipante riceverà ogni settimana via e-mail direttamente sulla Sua casella di posta elettronica.
Ogni lezione conterrà spiegazioni chiare e concise, istruzioni di immediata applicazione, tabelle ed esempi pratici. Il partecipante riceverà nella propria casella di posta elettronica tutto il materiale formativo da consultare nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni.Al termine di ogni lezione sarà possibile misurare il grado di apprendimento, formulare quesiti o richiedere pareri.
Autore: Ing. Fabrizio Lupone
Lezione 1 (venerdì 25 luglio 2014)
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA: ASPETTI NORMATIVI E INDICAZIONI PROCEDURALI
Lezione 2 (venerdì 1 agosto 2014)
SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELLA FATTURAPA TRA CRITICITÀ E SOLUZIONI
Lezione 3 (venerdì 8 agosto 2014)
NOVITÀ TECNICHE, GIURIDICHE E NORMATIVE IN TEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI: GUIDA PRATICA ALLA C.D. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.
Accedi al sito di Forum Media Edizioni per approfondire ed acquistare l’e-Seminar
26 Giugno 2014
Atteso da tempo è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 26-6-2014 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 il quale, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 c.d CAD, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.
Il novellato D.M. in vigore dal 27 giugno 2014 ha il fine di armonizzare le disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria sulla conservazione con le regole tecniche vigenti (DPCM 3 Dicembre 2013) di attuazione del CAD in materia di sistema di conservazione, ma soprattutto ha il merito di introdurre semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale.
La portata delle semplificazioni è rilevante ed è pertanto ipotizzabile un grande slancio e diffusione dei processi di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.
Come è normale che sia nel nuovo DM ci saranno anche delle modifiche non propriamente corrette o miglioramenti da attuare in futuro, tuttavia in senso generale la semplificazione è evidente.
Tra le novità, le modifiche e le semplificazioni, di seguito, vengono commentate solo le principali, rimandando interpretazioni più approfondite e complete nelle prossime settimane.
In conclusione, pertanto, viene abrogata una norma che dal 1 gennaio 2013 era diventata contraria al diritto comunitario in quanto il punto 8) della direttiva comunitaria 2010/45/UE obbligava ciascun Stato membro a rivedere gli obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione ed inoltre sanciva il principio di parità tra fattura elettronica e cartacea che in Italia non era effettivo per via del vincolo di conservazione dei quindici giorni e della comunicazione dell’impronta.
24 Giugno 2014
Interpretazione autentica dell’Agenzia delle Entrate in merito all’articolo 1, comma 325, della legge di stabilità 2013, che nel recepire le disposizioni sulla fatturazione elettronica della direttiva comunitaria 2010/45/UE, ha introdotto rilevanti novità nella disciplina degli articoli 21 e 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La circolate chiarisce diversi aspetti in merito all’istituto giuridico della fatturazione elettronica ed in particolare sulla:
– definizione della fattura elettronica;
– requisiti della fattura elettronica;
– modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica
Sistema di controllo di gestione;
Apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
Sistema EDI (Electronic Data Interchange);
– invio della fattura elettronica;
– conservazione della fattura elettronica.
23 Giugno 2014
La Legge di Conversione, con modificazioni, al Decreto DL n. 66/2014, cosiddetto “Decreto Irpef”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, conferma nel comma 1 dell’art. 25, rispetto al testo iniziale del Decreto, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso le PA Centrali residue e le PA Locali al 31 marzo 2015.
In merito al comma 2 lett. a) dell’art. 25, invece, con la legge di conversione viene introdotta una modica al testo iniziale relativa ai casi di esclusione dell’obbligatorietà del Codice Identificativo di Gara (CIG). Viene introdotto il comma 2 bis in merito all’obbligatorietà da parte della stazione appaltante di inserimento del CIG e CUP nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori.
Inoltre al comma 3 del predetto vengono confermate le disposizioni introdotte per assicurare la tracciabilità dei pagamenti non potranno essere pagate le fatture elettroniche che non riportano il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) secondo quanto previsto dal comma 2.
Di seguito l’art. 25 così come modificato dalla Legge di Conversione ed approvato alla Camera, con le modifiche in neretto rispetto al testo iniziale del DL n. 66/2014.
“CAPO VI
DIGITALIZZAZIONE
ARTICOLO 25.
(Anticipazione obbligo fattura elettronica).
1. Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante « Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.”
23 Giugno 2014
Le imprese nella loro attività gestiscono milioni di transazioni, di negoziazioni che avvengono nella modalità cartacea e con l’apposizione di firma autografa su carta davanti ad una scrivania, davanti ad uno sportello o in mobilità.
Oggi questa moltitudine di processi di business che fanno parte del quotidiano in ambiti molteplici e trasversali possono essere dematerializzati nativamente, ovvero possono essere digitalizzati i documenti associati ai predetti processi in tutto il loro ciclo di vita, dalla formazione giuridica fino alla fase della conservazione digitale a norma.
Grazie all’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della firma elettronica e della firma elettronica avanzata, regolamentate dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni ed il decreto attuativo DPCM 22 Febbraio 2013, oggi è possibile dematerializzare con sistemi di Firma Grafometrica tutti i processi in cui è necessaria una firma autografa e vi è una relazione esterna con un cliente, un fornitore, un paziente, un cittadino e quelli ove esiste una relazione interna.
Questa innovativa modalità di sottoscrizione permette di dare un forte contributo all’ecosostenibilità, generando inoltre ottimizzazione nei processi organizzativi e gestionali sia in termini di efficienza, grazie alla semplificazione e lo snellimento delle procedure, che in termini di incremento della qualità e della riduzione dei costi delle risorse.
L’utilizzo di sistemi di Firma Grafometrica ha sia lo scopo di contrastare eventuali tentativi di frode e il fenomeno dei furti di identità che, dall’altro, lo scopo di rafforzare le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti informatici sottoscritti, anche in vista di eventuale contenzioso legato al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale in sede giudiziaria.
Si evidenzia che in merito al valore giuridico e all’efficacia probatoria e quindi all’idoneità di un documento informatico ad integrare o meno il requisito della forma scritta attraverso l’utilizzo della firma elettronica grafometrica o della firma elettronica avanzata grafometrica è necessario porre attenzione e far riferimento all’art. 21 del CAD, rubricato “Valore probatorio del documento informatico sottoscritto”.
In particolare, la firma elettronica avanzata (FEA) è una firma “technology–neutral” e va gestita come un insieme di procedure, ovvero un processo che deve rispettare determinati requisiti organizzativi e tecnologici di sicurezza, trasparenza ed affidabilità, definiti in modo specifico dalle regole tecniche sulle firme elettroniche (DPCM 22 Febbraio 2013).
Una Firma Grafometrica, per potere essere considerata una firma elettronica avanzata e quindi garantire l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile, deve essere inserita in un processo e rispettare tutte le disposizioni legislative previste dagli artt. 55-61 del DPCM 22 Febbraio 2013.
Inoltre, i sistemi di Firma Grafometrica eseguono un trattamento di dati biometrici di natura comportamentale, costituiti da informazioni dinamiche associate all’apposizione di una firma autografa, a mano libera, su appositi dispositivi di acquisizione (c.d tavolette grafometriche o dispositivi tablet di uso generale).
I dati raccolti sul comportamento della mano all’atto di firma, quali ad esempio ritmo, velocità, pressione, accelerazione e movimento sono memorizzati in un “modello o vettore grafometrico” che viene cifrato per non essere più intellegibile assieme all’impronta (hash) del documento e poi inserito nel documento sottoscritto che viene posto in conservazione digitale a norma.
Per il predetto motivo è necessario adottare nelle soluzioni di Firma Grafometrica misure di sicurezza idonee e garantire la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente nel tempo.
Si segnala, pertanto, che il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sullo schema di provvedimento adottato in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica, nonché sul documento ad esso allegato di Linee guida.
Il comunicato per l’avvio della consultazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2014 ed i documenti citati sono stati pubblicati sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it nella sezione Provvedimenti.
Il provvedimento del Garante con le allegate linee guida, una volta approvato in via definitiva con le modifiche resesi necessarie, permetterà di fissare prescrizioni e limitazioni che tutti i Titolari del trattamento che nel proprio business adottano sistemi di firma grafometrica dovranno rispettare al fine di garantire al fruitore finale elevati standard di sicurezza nell’utilizzo di queste soluzioni.
14 Giugno 2014
La fatturazione elettronica si appresta a divenire uno strumento cardine per il Fisco al fine di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti che adottano tale modalità anche nelle operazioni commerciali tra privati ad esempio imprese.
La Legge 11 marzo 2014, n. 23 sulla delega fiscale conferisce all’art. 9, co. 1, lett. D, mandato al Governo di incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
Secondo l’art. 50-bis D.L. 69/13 (Decreto del Fare) dal 1° gennaio 2015 il contribuente inviando quotidianamente all’Agenzia delle Entrate le fatture e i corrispettivi emessi e ricevuti secondo le modalità attuative definite da un apposito regolamento potrà ottenere in cambio una serie di agevolazioni fiscali (quali a titolo di esempio l’eliminazione dell’elenco clienti/fornitori e dello spesometro, dell’elenco dei clienti e fornitori della comunicazione “black list”, della comunicazione dei dati delle lettere d’intento e dei contratti d’appalto, nonché della responsabilità solidale per l’Iva sull’acquisto di “beni sensibili” e per ritenute negli appalti, l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da fornitori Ue, abrogazione parziale o totale anche di alcuni adempimenti dichiarativi e con apposito decreto anche le informazioni inserite nei registri Iva verranno modificate in quanto già trasmesse quotidianamente per coloro che ne avranno scelto l’opzione).
Si evidenzia che le predette semplificazioni di cui all’articolo 50-bis DL 60/13 restano vincolate alle disposizioni che dovranno essere emanate da un apposito regolamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (che entrerà in vigore entro 90 giorni dalla data dello stesso regolamento) fissando dunque la modalità e la decorrenza.
Infine per le pubbliche amministrazioni che svolgono attività commerciale, per le operazioni a partire dal 2014, saranno escluse dall’obbligo dello spesometro da inviare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni fiscalizzate tramite emissione della fattura elettronica.
14 Giugno 2014
I CAF e i professionisti abilitati, ai sensi all’articolo 16, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 617, lettera d), devono conservare:
•le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
•copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
Detti documenti possono essere conservati anche in formato cartaceo.
Se conservati in formato elettronico si fa presente che:
•le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale;
•la copia della documentazione a base del visto di conformità è conservata in formato PDF o TIFF;
•le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014.
Tale documentazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, dovrà essere trasmessa, dal responsabile del CAF anche tramite il CAF, o dal professionista abilitato, in via telematica a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.
Clicca per leggere la Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014
08 Giugno 2014
E’ stata emanata una comunicazione del Presidente AVCP il 8 maggio 2014 sulle nuove modalità operative di invio dei dati con indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito del monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229.
La disposizione nasce dal protocollo d’intesa tra AVCP e la Ragioneria Generale dello Stato 2 agosto 2013, in cui è stato ratificato l’impegno di trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche).
La comunicazione AVCP in oggetto, tra i vari punti, indica come condizione necessaria che i dati dei contratti siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono, ciò per evitare di dover procedere ad un ulteriore invio alla BDAP degli elementi informativi già acquisiti dall’AVCP e ridurre quindi gli oneri in carico alla stazione appaltante ed all’ente aggiudicatario.
Inoltre nella comunicazione si rammenta che l’obbligatorietà del CUP ricorre nelle fattispecie di seguito riportate:
– Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
– Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
– Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
– Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti b) e c), siano cofinanziati da
fondi comunitari.
Infine nella comunicazione vengono indicate le modalità operative che devono essere eseguite a decorrere dal 12 maggio 2014 in merito alla creazione di un nuovo CIG ed alla comunicazione delle Schede di aggiudicazione e le attività che dovranno essere svolte da tutti i RUP sul sistema SIMOG a partire dal 14 luglio 2014.