Il Decreto Fiscale 193/2016 e gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche scambiate tra Privati mediante Sistema di Intescambio

news_image_311 gennaio 2017

L’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto una disposizione in relazione agli obblighi di conservazione ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. 146 del 17 giugno 2014 , che si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno stabiliti con apposito Provvedimento direttoriale che deve essere ancora emanato.

A tal riguardo, una volta che sarà emanato il Provvedimento e letto bene, si consiglia i contribuenti di valutare attentamente i propri obblighi di conservazione decennali per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) al fine di garantire l’efficacia probatoria delle fatture elettroniche.

Si sottolinea che, nell’ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, solo per i soggetti che attivano e usufruiscono del servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per la generazione, trasmissione  e conservazione  delle fatture elettroniche mediante SdI viene erogato dall’Agenzia e Sogei un servizio di conservazione a norma con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l’indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione, per tutti gli altri contribuenti si parla di mera memorizzazione dei dati delle fatture e non di conservazione quindi gli obblighi di conservazione si intendono automaticamente soddisfatti ai soli fini fiscali previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 e non ai fini civilistici.

Non è parimenti applicabile l’art. 43 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i.,  al caso della fatturazione elettronica tra privati e mediante Sistema di Interscambio in quanto il documento informatico fattura non è conservato per legge dall’Agenzia o da Sogei ma ne è solo memorizzato un insieme dei suoi dati (ad eccezione di quelli, come già indicato, che hanno attivato il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” per cui, al contrario, avviene una conservazione digitale conforme alla normativa vigente).

2 commenti

  1. Fabio Pagano scrive:

    L’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 eliminava anche il termine di 15 giorni per la conservazione, portandolo di fatto al termine dell’anno successivo. Il titolo del suddetto art. 3 è “Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale”. Secondo quanto da Voi supposto, quindi, deduco che il termine di conservazione dei documenti ai fini civilistici sia di 15 giorni, in quanto l’art. 3 di proroga si riferisce alla conservazione “ai fini fiscali”. Mi sembra invece che buona parte dei conservatori abbia accettato l’incremento del termine introdotto dall’art. 3 anche ai fini civilistici, senza porre alcune problema. Mi chiedo perché ora si ponga il problema dell’applicazione della nuova normativa ai soli fini fiscali e non anche ai fini civilistici. Grazie.

    • admin scrive:

      Buongiorno Fabio
      intanto grazie per le considerazioni interessanti.

      Le due disposizioni sono distinte nel senso che l’art. 4 del Decreto Legge Fiscale 193/2016 si riferisce alla soddisfazione automatica dell’obbligo disposto dall’art. 3 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 ossia dell’obbligo ai fini fiscali di conservazione, in quanto l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati fiscalmente rilevanti delle fatture scambiate mediante Sistema di Interscambio e non li conserva in modalità informatica garantendo all’utente il pacchetto di distribuzione previsto dalla normativa in materia di conservazione (ad eccezione degli utenti che fruiscono del servizio gratuito di AE). Questo è il motivo per cui, ad oggi, ai fini civilistici ma soprattutto per premunirsi prove in caso di contenziosi per insoluti è il caso di garantire la conservazione delle fatture elettroniche B2B trasmesse e ricevute tramite SdI.

      L’art. 3 comma 3 del D.M. 17 giugno 2014, invece, ha modificato il termine quindicinale della previgente normativa in annuale entro tre mesi del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa disposizione è valida ai fini fiscali ma viene considerata di riferimento anche ai civilistici in quanto il Codice Civile non disciplina un termine specifico per la conservazione delle fatture, ma ne definisce solo l’obbligo di conservazione.
      L’unico riferimento del Codice Civile (art. 2215-bis) afferma che per l’apposizione di firma digitale da parte dell’imprenditore o di un suo delegato e per l’apposizione della marca temporale sui libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, si debba far riferimento alle norme in materia di conservazione digitale e quindi stabilisce un richiamo chiaro al termine annuale di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. 17 giugno 2014.

      Certo…..una considerazione su cui concordo è che il Codice Civile andrebbe riformato in quanto non è adeguato ai tempi attuali.
      Grazie ancora per l’approfondimento.

      Invito ad entrare nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”
      Fabrizio

Rispondi a Fabio Pagano Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Captcha Garb (1.5)