26 Novembre 2015
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 25 novembre 2015 conferma quanto già chiarito dall’INPS il 20 ottobre 2014 con il suo messaggio n. 7842 in merito all’esenzione dalla fatturazione elettronica delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale se i corrispettivi sono adeguatamente certificati dal cedolino mensile.
La risoluzione stabilisce che restano tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974, a mente del quale: “Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l’ente”.
La risoluzione si conclude affermando che alla luce di quanto sopra, laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
In ultimo, la lettura del parere riportato nella risoluzione, è altresì di interesse in quanto rinnova l’indicazione di alcuni principi generali della disciplina normativa in materia di fatturazione. Principi dettati dal legislatore comunitario con la direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, di modifica della direttiva 2006/112/CE, e recepiti in Italia a partire dalle operazioni ai fini Iva dal 1 gennaio 2013 legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012). E’ utile rammentare i predetti principi per la diffusione di una corretta cultura digitale tra gli operatori economici, i medici, le Aziende Sanitarie Locali e gli addetti ai lavori nel settore del paperless o e-business.
Principio cardine fondamentale è la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi (si vedano, in proposito, le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, nonché le Circolari n. 12/E del 3 maggio 2013 e n. 18/E del 24 giugno 2014).
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate osserva nella risoluzione che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore. Tale precisazione è, altresì, valida nell’ambito della fatturazione per le forniture di beni e servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la cui forma elettronica costituisce l’unica modalità di emissione delle fatture secondo le disposizioni del D.M. n. 55/2013.
Con specifico riferimento alla fatturazione PA, l’AE precisa e ribadisce, testualmente, che sebbene abbiano previsto una modalità obbligatoria di fatturazione, le disposizioni emanate non hanno introdotto, per quanto qui interessa, nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione ex articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili (si vedano, ad esempio, gli articoli 22 e 73 del citato D.P.R. n. 633). In altre parole, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere).