E se per notificare gli atti non trovo la PEC nel Registro PP.AA. che faccio, torno alla carta?

news_image_33 febbraio 2017

È noto, ormai da tempo, che gli ultimi anni hanno visto una forte spinta alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – a partire, in particolare, dal 2012.

È altrettanto noto che il 2016 ha conosciuto una novella del Codice dell’Amministrazione Digitale, dedicata soprattutto all’adeguamento di tale normativa al Regolamento dell’Unione Europea (c.d. eIDAS) n. 910/2014, che avrebbe dovuto costituire il punto d’approdo del passaggio al digital first da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Sia per ragioni culturali, sia per ragioni economiche, sia per questioni organizzative, l’esperienza insegna che tale processo trasformativo è ancora in corso ed è ben lungi dal realizzarsi, spesso e volentieri non solo a causa dei pubblici dipendenti stessi.

Tra i vari obiettivi dell’Agenda Digitale italiana, risale al 2012 quello di rendere fruibile un indirizzario unico delle PEC, appartenenti a ciascuna Amministrazione, finalizzato esclusivamente alle notificazioni di atti giudiziari.

Infatti, l’articolo 16 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, prevede – al comma 12 – che “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche […] comunicano al Ministero della giustizia […] entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata […] a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale già prevedeva alcuni elenchi pubblici di indirizzi delle Amministrazioni, come l’IPA, ossia l’archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi,  già realizzato e gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, peraltro molto in uso per i servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, per ragioni di unitarietà e agevole reperimento il Ministero della Giustizia ha pensato di costituire un elenco differenziato, in cui raccogliere esclusivamente un indirizzo PEC per ogni Amministrazione, che fosse l’unico indirizzo PEC cui destinare le notificazioni degli atti.

In sostanza, avvocati, uffici giudiziari e ufficiali giudiziari possono utilizzare solo questo Registro PP.AA., tenuto dal Ministero della Giustizia, per effettuare notifiche alle Pubbliche Amministrazioni.

Tale registro esiste ed è stato formalmente istituito dal Ministero, che lo ha reso accessibile tramite il Portale dei Servizi Telematici.

Il problema è di altra natura: questo Registro è praticamente quasi vuoto, le Amministrazioni nella quasi totalità disattendono l’obbligo di comunicare la PEC da inserirvi. Conseguentemente, i soggetti di cui sopra sono impossibilitati molto spesso ad eseguire le notifiche telematiche, dovendo ricorrere alla tradizionale attività notificatoria cartacea, con relativi costi e perdite di tempo.

Lo confermano i dati sullo stato dell’arte del Processo Telematico del Ministero, secondo cui sono iscritte al predetto registro 865 Pubbliche Amministrazioni, di cui 529 hanno indicato la PEC (il 61%): il confronto con i dati dell’indice IPA sono impietosi, dato che – stando ad essi – le PA italiane sono ben più di 22.000.

Significa che solo il 2,4% circa delle Amministrazioni Pubbliche ha adempiuto al proprio dovere di comunicare la PEC da includere nel Registro P.P.AA..

È evidente che trattasi di una percentuale troppo bassa ed inaccettabile, tenendo conto del tipo di adempimento: se ancor oggi si può “giustificare” il ritardo su tematiche più complesse (quali la totale dematerializzazione dei processi, dopo averli re-ingegnerizzati), non si può soprassedere sulla banale trasmissione di un dato ad un registro centrale.

D’altro canto, va anche osservata l’ennesima incongruenza e scarsa coordinazione dimostrata dai decisori, che, in certi casi, manda esenti da colpe le Amministrazioni stesse.

Infatti, va ricordato che il Ministero della Giustizia, per costruire l’elenco, pretende l’associazione di un singolo codice fiscale ad ogni PEC: questo è un limite funzionale che può divenire bloccante ed impedisce a determinate PA, ad esempio l’INPS, di comunicare le PEC delle proprie sezioni o uffici territoriali, perché è dotato di un solo codice fiscale nazionale.

In conclusione, appare opportuna la definizione delle problematiche applicative già emerse ed una sollecitazione degli Enti inadempienti, soprattutto dei Comuni e degli Istituti scolastici (costituenti il 90% delle PA censite in IPA).

Le pubbliche amministrazioni che non trasmettono la PEC devono essere sollecitate e  allo stesso tempo il Ministero della Giustizia dovrebbe strutturare meglio il Registro P.P.A.A. permettendo l’associazione di più PEC al medesimo codice fiscale ma corrispondenti ad Uffici con codici univoci distinti e registrati nel portale IPA.

In alternativa, si propone al Legislatore di intervenire per abbandonare l’indirizzario Registro P.P.A.A. vista la sua scarsa efficacia ed utilizzare per le notificazioni degli atti processuali l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), andando a creare in IPA un nuovo “Servizio di Notificazione Atti” che dovrà essere alimentato con gli indirizzi PEC delle PA e che in tale occasione, se non adempiono all’obbligo, dovranno essere sanzionate senza scuse, come avviene normalmente per i soggetti di natura privata.

di Francesco Minazzi, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie e Fabrizio Lupone, consulente esperto di digitalizzazione a norma

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7 commenti

  1. Francesco scrive:

    Buongiorno, quindi sen non è presente nel Registro PP.AA. la PEC dell’Ente a cui devo notificare,
    dovrò effettuare la notifica tradizionale a mezzo UNEP ?
    Grazie

    • admin scrive:

      Salve Francesco
      la risposta fornita dall’avv. Francesco Minazzi è la seguente
      “Sì, se non è presente in quel registro, non è possibile procedere a notifica via PEC, ma solo tramite UNEP”

      grazie
      Fabrizio

  2. pietro scrive:

    Buon pomeriggio, e se un ministero non abbia comunicato la propria PEC, ma risulti, nel registro PP.AA. la PEC di un suo Ufficio territoriale, sarà possibile utilizzare detto ultimo indirizzo?
    Si tratta di titolo esecutivo.
    Grazie

  3. Michele Manca scrive:

    Buongiorno, a me invece è capitato di notificare ad una PA il cui codice fiscale è presente nell registro dell PP AA, ma la denominazione è diversa rispetto a quella attuale. Si tratta infatti di un’unica azienda pubblica sanitaria che nel 2017 ha raggruppato tutte le aziende locali provinciali acquisendo un0unica denominazione. Per errore o per altro nel registro risulta un codice fiscale, che ho immaginato appartenere ad una della aziende sanitarie locali precedenti all’istituzione dell’unnica azienda, all’interno del quale sono poi confluite tutte le altre aziende locali assumendo la denomnazione differente.
    Vedremo che ne penserà il Giudice se riterrà la notifica valida o meno

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