10 aprile 2017
La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 in risposta ad un interpello di un contribuente, che per calcolare la predetta scadenza di tre mesi si deve intendere, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Quindi, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Come indicato nella risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:
a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
b) un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.
Un mio plauso digitale e personale all’Agenzia delle Entrate che in ottica semplificazione ha chiarito una volta per tutte un termine unico per tutti i documenti di natura tributaria, confermando l’interpretazione autentica già chiaramente indicata con la Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012, che ancorché applicata all’adempimento, oggi abrogato, della comunicazione dell’impronta dell’archivio, aveva la stessa finalità di razionalizzazione e semplificazione per il contribuente.
Consulta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017
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