13 gennaio 2018
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 20 dicembre 2017, di concerto con il Ministero della Salute, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2018 nelle fatture elettroniche emesse e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SDI) nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è obbligatorio indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.
Più nel dettaglio, nel caso in cui la fattura elettronica nel formato FatturaPA sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco «DatiBeniServizi» (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:
a) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;
b) «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:
0 = farmaco uso umano;
1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti);
9 = parafarmaco uso umano o veterinario;
8 = omeopatico uso umano o veterinario;
7 = Galenici e altri tipologie di prodotti
c) «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unità di misura in cui è espresso il campo «Quantità»: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche.
d) «Quantità» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.
L’art. 3 del decreto stabilisce che è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci che non riportino le informazioni predette nel tracciato XML trasmesso al Sistema di Interscambio.
Dalla stessa data del 1 gennaio 2018 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, riceverà settimanalmente dalla Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri sistemi informativi, le fatture elettroniche nel formato XML, prive di allegati e dei dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e a quelli bancari.
Al fine di individuare le predette fatture, l’AIFA fornisce preventivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze un elenco contenente i codici fiscali e le partite IVA delle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento di tale elenco.
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