13 marzo 2018
L’Agenzia delle Dogane ha emanato un comunicato il 6 marzo 2018 relativamente all’obbligo dell’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana a partire dal 1 maggio 2018, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD).
Insieme al comunicato l’Agenzia ha messo a disposizione la versione italiana del Manuale Transito, che ai sensi dell’art. 233, par. 4, lett. e) del Codice doganale dell’Unione (CDU), riporta le procedure e le istruzioni di dettaglio per l’applicazione delle norme relative alla facilitazione del documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato in luogo della dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.
Al fine di agevolarne la consultazione, l’Agenzia precisa nella Nota n. 25515/RU del 5/03/2018 che le sezioni della Parte VI^ “Semplificazioni” che trattano l’ETD sono la 3.9. e la 3.10. che, rispettivamente, descrivono le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e per via marittima.
Le agevolazioni sono che non è richiesta una garanzia per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell’Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell’ETD.
Il titolare del regime è la compagnia aerea/marittima la quale deve adempiere agli obblighi di cui l’art. 233, par. 1, lettere a) e b) del CDU, con esclusione di quelli della lettera c) – prestazione della garanzia – in virtù della deroga prevista dall’art. 89 par. 8, lett. d), del CDU stesso.
Analogamente alle altre semplificazioni elencate all’art. 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione e, pertanto, la relativa domanda deve essere presentata attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) di questa Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.
Pertanto, le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui agli artt. 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderino beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1 maggio 2018, alla nuova procedura semplificata richiedendone, con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, apposita autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico CDS.
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