21 marzo 2019
Finalmente si completa il percorso di chiarezza sulla modalità di fatturazione in caso di erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Con la risposta n. 78/E ad un interpello di un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni da applicare per il 2019 in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie nei riguardi delle persone fisiche.
Nel suo parere, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 cosiddetto “Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, è stato posto il divieto di documentare tramite fatturazione nella modalità elettronica XML mediante il Sistema di Interscambio le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono quindi emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Il predetto divieto per il 2019 è da applicarsi anche in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al STS e anche nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie, da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente, sia altre voci di spesa non sanitarie.
L’Agenzia continua, poi, nel parere ricordando che l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, modificato dalle legge di conversione, n. 12/2019, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo il divieto di emettere fatture nella modalità elettronica XML tramite il Sistema di Interscambio per il periodo 2019 anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Qui era sorto un dubbio in molti: il divieto per il 2019 è limitato solo alle prestazioni detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), Tuir o a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche?
Il 8 marzo 2019 in un parere per un osservatorio sul tema in questione avevo espresso l’opinione che tale regime di divieto si applica a tutte le prestazioni sanitarie nei riguardi di persone fisiche se comportano un trattamento di dati sulla loro salute, proprio per evitare violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Con la Risposta n. 78 del 19 marzo 2019 l’Agenzia conferma la mia opinione espressa affermando che per il 2019 è stabilito quanto segue:
a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e, in conseguenza, le fattura agli utenti, sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
b) qualora, tuttavia, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.
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Grazie per l’attenzione
#DigitaleperunBenessereOrganizzativo
Fabrizio Lupone
Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer
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