Decreto 6 ottobre 2023: servizi di rilascio certificati digitali di ANPR per gli avvocati

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23 novembre 2023

 

Il Decreto 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di stato con delega all’innovazione tecnologica e pubblicato in G.U. n. 273 del 22 novembre 2023, stabilisce l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all’art. 62, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli  avvocati  iscritti nel relativo albo o elenco di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del  mandato  professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili  tramite  l’ANPR individuati nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico» che  forma  parte integrante del citato decreto.

ANPR, previa identificazione informatica con credenziali SPID o CIE o CNS almeno di livello di sicurezza  pari  a  2,  secondo  le  modalità di  cui all’art. 64 del CAD e verifica dell’iscrizione dell’avvocato al  relativo  albo  o elenco tramite appositi servizi resi fruibili dal  Consiglio  nazionale  forense, renderà  disponibili  all’avvocato stesso,  nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it ,  appositi  servizi  per  richiedere  i  certificati   anagrafici dei cittadini iscritti nell’ANPR.

I certificati richiesti dall’avvocato saranno rilasciati, fino a trenta certificati al giorno, previa conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e saranno esenti  dall’imposta di bollo. L’avvocato, che richiederà i certificati anagrafici per il tramite dell’ANPR usufruendo del relativo servizio, dovrà:

  • dichiarare sotto  la   propria   responsabilità   penale   e disciplinare che il certificato è richiesto sulla base di  specifico mandato ricevuto nella data da indicarsi, per finalità di uso legale scegliendo tra a) uso notifica, b)  uso  stragiudiziale,  c)  uso  in giudizio;
  • inserire gli elementi identificativi del soggetto del quale l’avvocato intenda richiedere il certificato (CODICE-FISCALE ovvero NOME-COGNOME-DATA E LUOGO DI NASCITA).

Le specifiche tecniche  di accesso  all’ANPR,  di  richiesta  e rilascio dei certificati anagrafici nonchè le misure di sicurezza  e la lista dei certificati che possono essere  richiesti  dall’avvocato, sono definite nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico».

Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l’ANPR estrarrà un campione di avvocati individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre e li invierà al Consiglio nazionale  forense, che a sua volta inoltrerà  i  dati identificativi  dell’avvocato,  insieme  alle   registrazioni   degli accessi e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento al Consiglio dell’Ordine di ciascuno, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto.

L’esito della verifica sarà trasmesso dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio nazionale forense, che ne darà comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata,  al  Ministero dell’Interno,  nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio sarà sospeso nei confronti degli avvocati oggetto della verifica.

ANPR conserverà fino ad un massimo  di  trentasei  mesi   le informazioni relative alle richieste effettuate dall’avvocato secondo le modalità definite nell’allegato 1 «Disciplinare  tecnico»,  fatte salve le esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.

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