23 novembre 2023
Il Decreto 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di stato con delega all’innovazione tecnologica e pubblicato in G.U. n. 273 del 22 novembre 2023, stabilisce l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all’art. 62, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR individuati nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del citato decreto.
ANPR, previa identificazione informatica con credenziali SPID o CIE o CNS almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all’art. 64 del CAD e verifica dell’iscrizione dell’avvocato al relativo albo o elenco tramite appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense, renderà disponibili all’avvocato stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it , appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell’ANPR.
I certificati richiesti dall’avvocato saranno rilasciati, fino a trenta certificati al giorno, previa conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e saranno esenti dall’imposta di bollo. L’avvocato, che richiederà i certificati anagrafici per il tramite dell’ANPR usufruendo del relativo servizio, dovrà:
Le specifiche tecniche di accesso all’ANPR, di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici nonchè le misure di sicurezza e la lista dei certificati che possono essere richiesti dall’avvocato, sono definite nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico».
Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l’ANPR estrarrà un campione di avvocati individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre e li invierà al Consiglio nazionale forense, che a sua volta inoltrerà i dati identificativi dell’avvocato, insieme alle registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento al Consiglio dell’Ordine di ciascuno, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto.
L’esito della verifica sarà trasmesso dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio nazionale forense, che ne darà comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’Interno, nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio sarà sospeso nei confronti degli avvocati oggetto della verifica.
ANPR conserverà fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dall’avvocato secondo le modalità definite nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico», fatte salve le esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.
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