Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

news_image_32 Maggio 2014

L’art. 42 del Decreto Legge n. 66 ha introdotto a partire dal 1 luglio 2014 l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È quindi esclusa la possibilità  di  ricorrere  a  registri  di settore o di reparto.

Il registro  delle  fatture  costituisce  parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre  gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  può essere sostituito  dalle  apposite  funzionalità  che  saranno  rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Con l’art. 42  sono definiti anche i dati obbligatori da annotare registro delle fatture e degli altri  documenti  contabili equivalenti.”

 

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