2 Maggio 2014
L’art. 42 del Decreto Legge n. 66 ha introdotto a partire dal 1 luglio 2014 l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni devono adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È quindi esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.
Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Con l’art. 42 sono definiti anche i dati obbligatori da annotare registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti.”