14 Giugno 2014
I CAF e i professionisti abilitati, ai sensi all’articolo 16, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 617, lettera d), devono conservare:
•le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
•copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
Detti documenti possono essere conservati anche in formato cartaceo.
Se conservati in formato elettronico si fa presente che:
•le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale;
•la copia della documentazione a base del visto di conformità è conservata in formato PDF o TIFF;
•le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014.
Tale documentazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, dovrà essere trasmessa, dal responsabile del CAF anche tramite il CAF, o dal professionista abilitato, in via telematica a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.
Clicca per leggere la Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014