23 Giugno 2014
La Legge di Conversione, con modificazioni, al Decreto DL n. 66/2014, cosiddetto “Decreto Irpef”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, conferma nel comma 1 dell’art. 25, rispetto al testo iniziale del Decreto, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso le PA Centrali residue e le PA Locali al 31 marzo 2015.
In merito al comma 2 lett. a) dell’art. 25, invece, con la legge di conversione viene introdotta una modica al testo iniziale relativa ai casi di esclusione dell’obbligatorietà del Codice Identificativo di Gara (CIG). Viene introdotto il comma 2 bis in merito all’obbligatorietà da parte della stazione appaltante di inserimento del CIG e CUP nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori.
Inoltre al comma 3 del predetto vengono confermate le disposizioni introdotte per assicurare la tracciabilità dei pagamenti non potranno essere pagate le fatture elettroniche che non riportano il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) secondo quanto previsto dal comma 2.
Di seguito l’art. 25 così come modificato dalla Legge di Conversione ed approvato alla Camera, con le modifiche in neretto rispetto al testo iniziale del DL n. 66/2014.
“CAPO VI
DIGITALIZZAZIONE
ARTICOLO 25.
(Anticipazione obbligo fattura elettronica).
1. Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante « Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.”