Finalmente è arrivato: DMEF 17 Giugno 2014 conservazione dei documenti con rilevanza tributaria

news_image_326 Giugno 2014

Atteso da tempo è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 26-6-2014 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 il quale, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 c.d CAD, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il novellato D.M. in vigore dal 27 giugno 2014  ha il fine di armonizzare le disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria sulla conservazione con le regole tecniche vigenti (DPCM 3 Dicembre 2013) di attuazione del CAD in materia di sistema di conservazione, ma soprattutto ha il merito di introdurre semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale.

La portata delle semplificazioni è rilevante ed è pertanto ipotizzabile un grande slancio e diffusione dei processi di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Come è normale che sia nel nuovo DM ci saranno anche delle modifiche non propriamente corrette o miglioramenti da attuare in futuro, tuttavia in senso generale la semplificazione è evidente.

Tra le novità, le modifiche e le semplificazioni, di seguito, vengono commentate solo le principali, rimandando interpretazioni più approfondite e complete nelle prossime settimane.

  • Si elimina l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del  decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni  dalla legge 4 agosto 1994, n. 489, quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

 

  • L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di  riferimento.

 

  • Ai sensi dell’art. 6 del novellato Decreto, il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente  rilevanti (relativa alle fatture, agli atti, ai  documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

  • Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul  pacchetto di archiviazione (PdA) . Da considerare che la sottoscrizione elettronica sul pacchetto di archiviazione (PdA) da parte del Responsabile della Conservazione è già prevista dalle regole tecniche (DPCM 3 Dicembre 2013) ai sensi dell’art. 71 del CAD, pertanto non viene citata nel Decreto in oggetto ma è necessario eseguirla nel processo come già disposto dal DMEF 24 gennaio 2004.

 

  • L’art. 4 prevede che “ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie  informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di  documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma  3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con  l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma  digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali”.

 

  • E’ stata eliminata la disposizione che escludeva i documenti del settore doganale dalle regole del novellato DM, rimanendo tuttavia in attesa di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle specifiche della modalità per l’assolvimento.

 

In conclusione, pertanto, viene abrogata una norma che dal 1 gennaio 2013  era diventata contraria al diritto comunitario in quanto il punto 8) della direttiva comunitaria 2010/45/UE obbligava ciascun Stato membro a rivedere gli obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione ed inoltre sanciva il principio di parità tra fattura elettronica e cartacea che in Italia non era effettivo per via del vincolo di conservazione dei quindici giorni e della comunicazione dell’impronta.

Per consultare il DMEF 17 giugno 2014 clicca qui

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