12 Luglio 2014
Una delle tante novità importanti introdotte dal DM 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005, è la disciplina “digitale” sulla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, in vigore dal 27 giugno 2014 e di cui si riporta il riferimento normativo.
La nuova disposizione prevede il versamento nella modalità telematica con modello F24 (nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) ed il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Attenzione ad assolvere correttamente l’adempimento inserendo una specifica annotazione sia nelle fatture elettroniche verso la PA che in generale in tutte le fatture elettroniche trasmesse in modalità elettronica.
Per le FatturePA nel formato XML (DM 3 aprile 2013 n. 55) il Sistema di Interscambio ha pubblicato sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it le istruzioni da seguire a riguardo:
Attenzione: ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”.
Per completezza, infine, si riporta l’intero art. 6 del DM 17 giugno 2014.
Art. 6
“Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.”