21 Aprile 2015
L’invito al lettore è di leggere la complessità delle procedure e degli adempimenti imposti dall’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 chiariti con la Circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2015 per capire quanto sia più conveniente passare al documento informatico.
Basta riflettere sulle sanzioni applicabili all’omesso o ritardato versamento di una o più rate o dell’acconto e all’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio per avere la spinta a passare alla modalità di gestione informatica.
Se, infatti, si gestisce nella modalità informatica ad esempio il libro giornale, il libro inventari, le fatture senza addebito ed applicazione dell’IVA e di importo superiore ad € 77,47 l’assolvimento della relativa imposta di bollo è molto più semplice.
In tali casi l’imposta di bollo si assolve secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.
È la stessa Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 a dichiarare la convenienza in termini di semplificazione al passaggio ad una gestione completamente informatica dei documenti con rilevanza tributaria assoggettati all’imposta di bollo, affermando quanto segue:
“Si precisa che la disciplina finora descritta, relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici.
Infatti, per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642, ma il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.”
Quindi la novellata modalità per i documenti informatici prevede un unico pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno tramite F24 telematico e codice tributo “2501” da esporre nella sezione erario, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” ed istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014.
In particolare le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’IVA e di importo superiore ad Euro 77,47 sono soggette ad imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 e devono osservare le predette nuove disposizioni sul pagamento. Secondo la nuova disciplina le fatture elettroniche devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014.
Mentre l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. A tal riguardo si specifica che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 che per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
Si specifica, che oltre ai benefici tangibili ed intangibili che è in grado di generare una tenuta e conservazione informatica delle scritture contabili, nella maggior parte dei casi per un’impresa passare ad un calcolo dell’imposta su 2.500 registrazioni sul libro giornale contro il tradizionale calcolo su 100 pagine genera un saving economico, nei casi in cui sul layout del libro giornale sono presenti meno di 25 registrazioni.
In ultimo, si evidenzia che con la Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015 sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo “2502” e “2503” relativi a sanzioni e interessi per consentire, nei casi in cui non sono stati rispettati i termini previsti, di mettersi in regola con l’assolvimento dell’imposta su libri, registri e altri documenti tributari in formato elettronico.
Vi sarei molto grata se poteste chiarirmi quanto segue: in caso di fattura cartacea inferiore a 77,47 euro, convertita in pdf, inviata per email, stampata e conservata dal mittente e destinatario in formato cartaceo è possibile applicare il dm. 17/6/2014 in relazione all’imposta di bollo?
Grazie
Buongiorno Gent.ma Silvia
le fatture senza applicazione di Iva e di importo inferiore a Euro 77,47 non sono assoggettate all’imposta di bollo.
Se invece ci riferiamo a fatture senza applicazione di Iva e di importo superiore a Euro 77,47 allora vige l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, in tal caso l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 è riferito alle fatture elettroniche.
Nel caso pratico da lei descritto trattasi sicuramente di documento analogico in quanto addirittura la conservazione lato emittente avviene in modalità cartacea (analogica), pertanto a mo avviso non è proprio possibile applicare il D.M. 17 giugno 2014 in quanto il predetto Decreto regolamenta gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilavanti ai fini tributari.
Se, invece, il documento PDF trasmesso elettronicamente via mail alla controparte (meglio se per la trasmissione viene utilizzata la PEC del cedente/prestatore in luogo della mail ordinaria), viene poi conservato in modalità digitale a norma anche solo dal soggetto emittente, ritengo sia possibile applicare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo indicata nell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.
Cordialmente
Fabrizio Lupone